Trib. Massa, sentenza 13/02/2025, n. 96
TRIB Massa
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1004 dell'anno 2024, pendente
TRA
IDEA CASA SRL, C.F. 01167410453, DIFENSORE: Avv. BONDIELLI ILARIA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
FR OS, C.F. [...], DIFENSORE: Avv. FONTANA ALESSANDRO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA DORSALE N. 23/A 54100 MASSA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 11/02/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione preventiva all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, IDEA CASA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva davanti al Tribunale di Massa OS FR, al fine di far dichiarare l'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sulla base dell'atto di precetto notificato via pec in data 29/05/2024, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1075/2023 della Corte d'Appello di Genova, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per essersi verificati fatti estintivi, modificativi, impeditivi e, comunque, successivi alla formazione del titolo giudiziale. Deduceva, in particolare, come i) il creditore opposto non avesse “diritto agli interessi e rivalutazione monetaria sul capitale indicato in detta sentenza ma solo agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo”; ii) che quindi “sulla somma di € 305.300,00 dal 24/01/2018 al 29 Maggio 2024, gli interessi calcolati al tasso legale ammonta[sse] ad € 25.669,57 e non a quasi 80.000,00 euro (€ 74.137,72 + € 5.624,53) come calcolato erroneamente da controparte nel primo precetto e successivamente in quello in rinnovazione” (cfr. pag. 3 citazione); iii) le spese legali dell'atto di precetto in rinnovazione fossero state addebitate “per ulteriori € 567,00 già richiesti come onorari nel precetto notificato il 24.11.2023, oltre il 15% delle spese, il cpa al 4% e l'iva al 22% per un totale di € 827,31(“euro ottocentoventisette/31”)”; iv) infine “nel precetto in rinnovazione per correttezza e chiarezza nel calcolo matematico, avrebbe dovuto comunque elencare compiutamente tutte le poste richieste e indicare a quale titolo esse venissero intimate” (cfr. pag. 2 citazione); v) la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova fosse stata impugnata con il ricorso in Cassazione;
vi) fosse infondata la pretesa creditoria per non avere la Corte d'Appello “tenuto minimamente conto del fatto della rinuncia tacita della clausola penale, che non è stata riportata in ben due rogiti definitivi e che l'autonomia contrattuale privata può subire modificazioni nel tempo e soprattutto che un contratto definitivo sostituisce sempre le statuizioni rese nel preliminare;
essendo un accordo successivo tra le stesse parti in causa” (cfr. pag. 5 citazione). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, OS FR, chiedendo “in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la presente opposizione inammissibile per i motivi espressi in narrativa;
In via principale: rigettare l'opposizione presentata da Idea AS S.r.l. perché infondata in fatto e diritto;
in via subordinata: in caso di accoglimento della presente opposizione per quanto attiene la richiesta di pagamento delle somme a titolo di rivalutazione monetaria confermare per il resto l'atto di precetto e l'efficacia esecutiva del titolo impugnato”.
La causa veniva istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali. All'udienza del 11/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c..
1. OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.. 1.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE COME OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE. Parte attrice opponente, con due motivi di opposizione all'esecuzione, ha contestato alcune voci inserite nell'atto di precetto, notificato da OS FR, sulla base della sentenza n. 1075/2023 della Corte d'Appello di Genova, ritenendole non dovute;
mentre con un terzo motivo ha dedotto la insussistenza della pretesa creditoria, valutata la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso per Cassazione. Si premette che va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti la debenza di alcune somme, investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata
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spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16569 del 25/11/2002 (Rv. 558687 - 01)). Deve, così, essere qualificata la domanda con cui si contesti il diritto di procedere esecutivamente come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone, difatti, che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Il giudizio di opposizione all'esecuzione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto. A seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta. Col corollario, ben presente nella giurisprudenza di legittimità, che, se viene riscontra come eccessiva la somma portata nel precetto, l'eccessività non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020).
1.2. DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DOVUTO. ECCESSIVITÀ DELLA SOMMA PORTATA NEL PRECETTO PER ERRATO CALCOLO DEGLI INTERESSI. TITOLO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE. Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato l'inserimento nell'atto di precetto delle somme dovute a titolo “rivalutazione monetaria”. Segnatamente, ha contestato che il creditore opposto non avesse “diritto agli interessi e rivalutazione monetaria
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1004 dell'anno 2024, pendente
TRA
IDEA CASA SRL, C.F. 01167410453, DIFENSORE: Avv. BONDIELLI ILARIA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
FR OS, C.F. [...], DIFENSORE: Avv. FONTANA ALESSANDRO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA DORSALE N. 23/A 54100 MASSA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 11/02/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione preventiva all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, IDEA CASA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva davanti al Tribunale di Massa OS FR, al fine di far dichiarare l'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sulla base dell'atto di precetto notificato via pec in data 29/05/2024, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1075/2023 della Corte d'Appello di Genova, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per essersi verificati fatti estintivi, modificativi, impeditivi e, comunque, successivi alla formazione del titolo giudiziale. Deduceva, in particolare, come i) il creditore opposto non avesse “diritto agli interessi e rivalutazione monetaria sul capitale indicato in detta sentenza ma solo agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo”; ii) che quindi “sulla somma di € 305.300,00 dal 24/01/2018 al 29 Maggio 2024, gli interessi calcolati al tasso legale ammonta[sse] ad € 25.669,57 e non a quasi 80.000,00 euro (€ 74.137,72 + € 5.624,53) come calcolato erroneamente da controparte nel primo precetto e successivamente in quello in rinnovazione” (cfr. pag. 3 citazione); iii) le spese legali dell'atto di precetto in rinnovazione fossero state addebitate “per ulteriori € 567,00 già richiesti come onorari nel precetto notificato il 24.11.2023, oltre il 15% delle spese, il cpa al 4% e l'iva al 22% per un totale di € 827,31(“euro ottocentoventisette/31”)”; iv) infine “nel precetto in rinnovazione per correttezza e chiarezza nel calcolo matematico, avrebbe dovuto comunque elencare compiutamente tutte le poste richieste e indicare a quale titolo esse venissero intimate” (cfr. pag. 2 citazione); v) la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova fosse stata impugnata con il ricorso in Cassazione;
vi) fosse infondata la pretesa creditoria per non avere la Corte d'Appello “tenuto minimamente conto del fatto della rinuncia tacita della clausola penale, che non è stata riportata in ben due rogiti definitivi e che l'autonomia contrattuale privata può subire modificazioni nel tempo e soprattutto che un contratto definitivo sostituisce sempre le statuizioni rese nel preliminare;
essendo un accordo successivo tra le stesse parti in causa” (cfr. pag. 5 citazione). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, OS FR, chiedendo “in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la presente opposizione inammissibile per i motivi espressi in narrativa;
In via principale: rigettare l'opposizione presentata da Idea AS S.r.l. perché infondata in fatto e diritto;
in via subordinata: in caso di accoglimento della presente opposizione per quanto attiene la richiesta di pagamento delle somme a titolo di rivalutazione monetaria confermare per il resto l'atto di precetto e l'efficacia esecutiva del titolo impugnato”.
La causa veniva istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali. All'udienza del 11/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c..
1. OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.. 1.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE COME OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE. Parte attrice opponente, con due motivi di opposizione all'esecuzione, ha contestato alcune voci inserite nell'atto di precetto, notificato da OS FR, sulla base della sentenza n. 1075/2023 della Corte d'Appello di Genova, ritenendole non dovute;
mentre con un terzo motivo ha dedotto la insussistenza della pretesa creditoria, valutata la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso per Cassazione. Si premette che va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti la debenza di alcune somme, investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata
2
spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16569 del 25/11/2002 (Rv. 558687 - 01)). Deve, così, essere qualificata la domanda con cui si contesti il diritto di procedere esecutivamente come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone, difatti, che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Il giudizio di opposizione all'esecuzione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto. A seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta. Col corollario, ben presente nella giurisprudenza di legittimità, che, se viene riscontra come eccessiva la somma portata nel precetto, l'eccessività non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020).
1.2. DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DOVUTO. ECCESSIVITÀ DELLA SOMMA PORTATA NEL PRECETTO PER ERRATO CALCOLO DEGLI INTERESSI. TITOLO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE. Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato l'inserimento nell'atto di precetto delle somme dovute a titolo “rivalutazione monetaria”. Segnatamente, ha contestato che il creditore opposto non avesse “diritto agli interessi e rivalutazione monetaria
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