Trib. Pisa, sentenza 20/11/2024, n. 288
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Testo completo
N. V.G. 727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa S S Presidente Relatore dott.ssa I G Gdice dott.ssa A M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 727/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. IACOPONI FRANCESCA C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto Email_1
difensore, via A. Volta n. 6, Cecina (LI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 2 aprile 2005, contraevano, in Pomarance (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pomarance (PI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2005;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, il 6 gennaio 2009;
Per_1
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 10.04.2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa S S Presidente Relatore dott.ssa I G Gdice dott.ssa A M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 727/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. IACOPONI FRANCESCA C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto Email_1
difensore, via A. Volta n. 6, Cecina (LI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 2 aprile 2005, contraevano, in Pomarance (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pomarance (PI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2005;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, il 6 gennaio 2009;
Per_1
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 10.04.2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della
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