Trib. Caltanissetta, sentenza 10/12/2024, n. 907

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 10/12/2024, n. 907
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 907
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1563/2022 R.G., avente per oggetto: “domanda di separazione
giudiziale tra coniugi”, proposta
DA
, nato ad [...] (D) il 23/12/1975, C.F. e residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Giunta, in Caltanissetta Viale della
Regione n.61, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
LE TA (CL) alla Via Palermo, 3, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, in Viale della
1


2
Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, che la rappresenta e difende giusto
mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso alla comparsa di
costituzione.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni del ricorrente: “PIACCIA AL G.I. ed al TRIBUNALE
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , senza alcun Controparte_1 Parte_1
addebito al marito e, all'esito, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cammarata
l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;

Confermare l'assegnazione della casa adibita a domicilio familiare, di proprietà dell e concessa Pt_2
in locazione, alla IG.ra , ed ordinare alla stessa il pagamento del relativo canone all' di Controparte_1 Pt_2
competenza;
la predetta la potrà occupare da sola o assieme ai figli che con la stessa vorranno coabitare,
con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti fatta eccezione dei beni personali del marito e quelli di sua
esclusiva proprietà che ancora si trovano nella abitazione e che allo stesso dovranno essere riconsegnati;

Consentire ai figli, entrambi maggiorenni ed emancipati, di relazionarsi con il padre senza limiti alcuni
di tempo o di luogo, sia per le visite che per i contatti con lo stesso.
Consentire che i coniugi vivano separati e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più
opportuno con obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione della stessa reciprocamente.
Disporre che i coniugi acconsentano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio sia per
motivi di svago che di lavoro.
Confermare in ogni sua parte l'Ordinanza del G.I. del 13/5/2024, modificativa della precedente
emessa in prime cure dal Presidente istruttore, in ordine al pagamento del mantenimento solo per il figlio
ià fissato nella misura di €. 150.00 mensili. Per_1
2
3
Condannare la resistente alle spese e compensi del giudizio”
Conclusioni della resistente: “-previa precisazione del contenuto dell'Ordinanza resa dal IG. G.D. in
punto di revoca dell'assegno a favore della moglie per il mantenimento della medesima, precisare che la
revoca è relativa ad €.70.00 e non anche al maggior importo di €.180.00 disposto per il pagamento del
rateo del mutuo, tra l'altro non contestato;

Pronunciare la separazione personale dei coniugi e e, all'esito Controparte_1 Parte_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cammarata l'annotazione a margine dell'atto di
matrimonio;

Confermare l'assegnazione della casa adibita a domicilio familiare, di proprietà dell e concessa Pt_2
in locazione, alla IG.ra , convivente con il figlio secondogenito maggiorenne, ma Controparte_1 Per_1
economicamente non autosufficiente;

-Onerare il ricorrente al pagamento del rateo mensile pari a €.180.00 del mutuo contratto in
costanza di matrimonio;

-Rivisitare l'Ordinanza Presidenziale nella parte in cui ha determinato l'importo a favore della moglie
e del figlio come meglio indicato nella comparsa di costituzione e, quindi, previo ripristino dell'assegno a
favore della moglie, tenuto conto del reperimento di lavori occasionali da parte di costei, e quantificare
l'assegno a favore del figlio in €.400.00 soggetto ad aumento istat come per legge;

-Onerare il ricorrente a versare, con modalità diretta a favore del figlio un Parte_1 Per_1
assegno mensile di €.400.00 entro il giorno 5 di ciascun mese, soggetto ad aumento istat come per legge,
oltre al 60% delle spese straordinarie e, per dette spese, si richiama il Protocollo in materia Famiglia in uso
presso codesto Tribunale;

-Condannare il ricorrente alle spese e compensi del giudizio. Si richiamano integralmente tutti i
documenti depositati nelle more del giudizio inclusi quelli depositati nel corso della fase sommaria
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