Trib. Trieste, sentenza 11/11/2024, n. 964
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 963/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
Dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato a Mandi Bahauddin, in [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Marina Rizzi del Foro di C.F._1
Trieste
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2024, ha impugnato Parte_1 il decreto del Questore della Provincia di Trieste, emanato il 20 ottobre 2023 e
notificato il 29 gennaio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto di essere cittadino pakistano, fuggito nel 2016 per problemi religiosi, giunto in Italia nel 2017, chiedendo la protezione internazionale;
di aver rinvenuto un'autonoma soluzione abitativa, contribuendo al canone di locazione, nonché di aver frequentato un corso di lingua italiana e uno per addetti al settore alimentare NNCP nel 2018;
di aver trovato lavoro come rider per e Uber nel 2020 e per OV nel 2021, per poi CP_3 iniziare a lavorare nel luglio 2022 come aiuto cuoco in un ristorante.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, da cui può desumersi un effettivo inserimento sociale del ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs.
286/1998, con vittoria di spese.
All'udienza tenutasi il 30 ottobre 2024, preso atto della regolarità delle notifiche al , non costituito, ne è stata dichiarata la contumacia;
si è poi CP_1 svolto l'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana;
all'esito, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo e il Giudice ha poi riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Al riguardo, si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 963/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
Dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
Dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato a Mandi Bahauddin, in [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Marina Rizzi del Foro di C.F._1
Trieste
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2024, ha impugnato Parte_1 il decreto del Questore della Provincia di Trieste, emanato il 20 ottobre 2023 e
notificato il 29 gennaio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto di essere cittadino pakistano, fuggito nel 2016 per problemi religiosi, giunto in Italia nel 2017, chiedendo la protezione internazionale;
di aver rinvenuto un'autonoma soluzione abitativa, contribuendo al canone di locazione, nonché di aver frequentato un corso di lingua italiana e uno per addetti al settore alimentare NNCP nel 2018;
di aver trovato lavoro come rider per e Uber nel 2020 e per OV nel 2021, per poi CP_3 iniziare a lavorare nel luglio 2022 come aiuto cuoco in un ristorante.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, da cui può desumersi un effettivo inserimento sociale del ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs.
286/1998, con vittoria di spese.
All'udienza tenutasi il 30 ottobre 2024, preso atto della regolarità delle notifiche al , non costituito, ne è stata dichiarata la contumacia;
si è poi CP_1 svolto l'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana;
all'esito, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo e il Giudice ha poi riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Al riguardo, si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi