Trib. Nuoro, sentenza 12/11/2024, n. 208
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Testo completo
N° R.A.C.L. 265/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. P D, nella pubblica udienza del 12.11.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo in data 11.11.2021 e distinta al n. 265/2021 R.A.C.L., promossa da:
, elettivamente domiciliato a Campobasso – Via Monforte n. 7, presso lo CP_1 studio del difensore, avv. D D A, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti; ricorrente
contro
Controparte_2
[...] domiciliata presso il difensore, avv. M C (con studio a Olbia – Via Bazzoni-Sircana n. 2/2, presso gli Uffici dell'Area Legale dell'Ente), che la rappresenta e difende in forza di procura speciale prodotta in atti (cfr. allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 30.5.2024);
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2021, ha evocato in giudizio, avanti al CP_1
Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l' (ora, dopo la soppressione, CP_2
Gestione Liquidatoria di , esponendo ed allegando: CP_2
§ di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 19.2.1992 e di essere attualmente assegnato al Servizio 118 dell'ASL di Nuoro – Ospedale San Francesco, con mansioni e profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Categoria D e posizione economica D5;
§ che, con atto formale, e segnatamente in forza di disposizione di servizio n. NP/2017/24006 del 16.3.2017, il Direttore del Servizio Infermieristico e gli ebbe a conferire l'incarico Parte_1 di referente del coordinamento del personale infermieristico del Servizio 118, da svolgere, inizialmente, in affiancamento alla coordinatrice, , e poi, dopo il pensionamento di questa, in Persona_1 via esclusiva;
§ di aver quindi svolto, ininterrottamente, dal 20.3.2017 al 12.10.2020 (data in cui il ricorrente ha rassegnato le dimissioni), funzioni di coordinamento infermieristico;
§ che le dette funzioni di coordinamento sono state espletate fattivamente, e che, in particolare, il ricorrente, nel periodo ultratriennale indicato, “… ha provveduto alla gestione e all'approvvigionamento di farmaci e materiale sanitario, si è occupato della gestione delle risorse umane, personale infermieristico, OSS e personale ausiliario, dei rapporti con la direzione sanitaria e direzione d'area, dei rapporti interpersonali all'interno dell'Unità operativa specifica, occupandosi anche del tutoraggio dei tirocinanti infermieri e OSS”;
§ che l'incarico e le funzioni di cui si tratta son stati quindi assegnati a sulla base CP_1 di atto formale, proveniente da soggetto e/o organo provvisto del relativo azione della prestazione lavorativa (cfr. pagina 2 del ricorso), e che, per altro verso, l'effettività dell'attribuzione e il concreto svolgimento dei compiti gestionali e organizzativi ad essa inerenti risultano provati in via documentale (cfr. pagina 2/3 del ricorso, ove il ricorrente richiama gli allegati prodotti ai numeri da 10 a 25 del proprio fascicolo, dal cui esame risulta “… la corrispondenza intercorsa tra il ricorrente ed alcune strutture dell'azienda, nonché con la Regione Sardegna e con il personale infermieristico ed OSS dell'unità operativa complessa del 118. Trattasi di disposizioni di servizio al personale, di richiamo all'osservanza dei turni (predisposti dal ricorrente, di organizzazione del piano ferie festive, di organizzazione, manutenzione e disinfestazione di strumentari ed autoveicoli del servizio 118, di autorizzazione del personale all'effettuazione di prestazioni aggiuntive, scheda di valutazione del ricorrente, nelle sue funzioni di coordinatore infermieristico, da parte del dirigente medico)”;
§ che è altresì in possesso del Master di I livello in “Funzioni di Coordinamento CP_1 delle Professioni Sanitarie” (richiesto, allo scopo, dall'art. 4 CCNL del 10.4.2008), conseguito il 20.9.2007 e richiamato nella stessa disposizione di servizio n. NP/2017/24006 del 16.3.2017;
§ che l'art. 10 del CCNL Comparto Sanità relativo al biennio economico 2000/2001 stabilisce che “
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari
– caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 (oggi € 1.549,37) cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5”, mentre l'art. 44, comma 5, ulteriormente, dispone che “agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed ostetriche - che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno
– in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura - compete un'indennità mensile, lorda di L. 50.000 (oggi € 25,82) non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6”;
§ che, nonostante il pluriennale svolgimento delle funzioni di coordinamento (attribuite, come detto, con provvedimento formale, e per cui è stato valutato positivamente), il ricorrente non si è mai visto riconoscere l'indennità contrattualmente spettante;
§ di essere quindi creditore della convenuta;
§ di aver messo in mora quest'ultima con lettera PEC del 26.2.202 e che la somma dovuta è pari complessivamente ad euro 6.507,06;
§ che, in particolare, secondo i calcoli di cui al punto r) del ricorso, “l'indennità di coordinamento, parte fissa, ex art. 10 CCNL Comparto Sanità Pubblica biennio economico 2000 -2001, è pari ad euro 129,11 mensili, rilevato che la sua messa in mora risale al 22/10/2020 e che ha cessato tali funzioni il 30/09/2020, è creditrice a tale titolo, per il periodo dal 20/03/2017 al 12/10/2020 (vale a dire per n. 42 mesi), dell'importo di € 5.422,62 (€ 129,11 x n. 42 mesi). Inoltre lo stesso per il medesimo periodo è creditore dell'indennità ex art. 44 comma 5 CCNL Comparto Sanità Pubblica 01/09/1995 e quindi dell'ulteriore importo di € 1.084,44, Cont pari a € 25,82 x 42 mesi. Pertanto il vanta un credito complessivo di € 6.507,06”.
Contr
1.1. ha quindi concluso affinché l' (oggi, in luogo della stessa, la CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. P D, nella pubblica udienza del 12.11.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo in data 11.11.2021 e distinta al n. 265/2021 R.A.C.L., promossa da:
, elettivamente domiciliato a Campobasso – Via Monforte n. 7, presso lo CP_1 studio del difensore, avv. D D A, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti; ricorrente
contro
Controparte_2
[...] domiciliata presso il difensore, avv. M C (con studio a Olbia – Via Bazzoni-Sircana n. 2/2, presso gli Uffici dell'Area Legale dell'Ente), che la rappresenta e difende in forza di procura speciale prodotta in atti (cfr. allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 30.5.2024);
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2021, ha evocato in giudizio, avanti al CP_1
Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l' (ora, dopo la soppressione, CP_2
Gestione Liquidatoria di , esponendo ed allegando: CP_2
§ di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 19.2.1992 e di essere attualmente assegnato al Servizio 118 dell'ASL di Nuoro – Ospedale San Francesco, con mansioni e profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Categoria D e posizione economica D5;
§ che, con atto formale, e segnatamente in forza di disposizione di servizio n. NP/2017/24006 del 16.3.2017, il Direttore del Servizio Infermieristico e gli ebbe a conferire l'incarico Parte_1 di referente del coordinamento del personale infermieristico del Servizio 118, da svolgere, inizialmente, in affiancamento alla coordinatrice, , e poi, dopo il pensionamento di questa, in Persona_1 via esclusiva;
§ di aver quindi svolto, ininterrottamente, dal 20.3.2017 al 12.10.2020 (data in cui il ricorrente ha rassegnato le dimissioni), funzioni di coordinamento infermieristico;
§ che le dette funzioni di coordinamento sono state espletate fattivamente, e che, in particolare, il ricorrente, nel periodo ultratriennale indicato, “… ha provveduto alla gestione e all'approvvigionamento di farmaci e materiale sanitario, si è occupato della gestione delle risorse umane, personale infermieristico, OSS e personale ausiliario, dei rapporti con la direzione sanitaria e direzione d'area, dei rapporti interpersonali all'interno dell'Unità operativa specifica, occupandosi anche del tutoraggio dei tirocinanti infermieri e OSS”;
§ che l'incarico e le funzioni di cui si tratta son stati quindi assegnati a sulla base CP_1 di atto formale, proveniente da soggetto e/o organo provvisto del relativo azione della prestazione lavorativa (cfr. pagina 2 del ricorso), e che, per altro verso, l'effettività dell'attribuzione e il concreto svolgimento dei compiti gestionali e organizzativi ad essa inerenti risultano provati in via documentale (cfr. pagina 2/3 del ricorso, ove il ricorrente richiama gli allegati prodotti ai numeri da 10 a 25 del proprio fascicolo, dal cui esame risulta “… la corrispondenza intercorsa tra il ricorrente ed alcune strutture dell'azienda, nonché con la Regione Sardegna e con il personale infermieristico ed OSS dell'unità operativa complessa del 118. Trattasi di disposizioni di servizio al personale, di richiamo all'osservanza dei turni (predisposti dal ricorrente, di organizzazione del piano ferie festive, di organizzazione, manutenzione e disinfestazione di strumentari ed autoveicoli del servizio 118, di autorizzazione del personale all'effettuazione di prestazioni aggiuntive, scheda di valutazione del ricorrente, nelle sue funzioni di coordinatore infermieristico, da parte del dirigente medico)”;
§ che è altresì in possesso del Master di I livello in “Funzioni di Coordinamento CP_1 delle Professioni Sanitarie” (richiesto, allo scopo, dall'art. 4 CCNL del 10.4.2008), conseguito il 20.9.2007 e richiamato nella stessa disposizione di servizio n. NP/2017/24006 del 16.3.2017;
§ che l'art. 10 del CCNL Comparto Sanità relativo al biennio economico 2000/2001 stabilisce che “
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari
– caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 (oggi € 1.549,37) cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5”, mentre l'art. 44, comma 5, ulteriormente, dispone che “agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed ostetriche - che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno
– in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura - compete un'indennità mensile, lorda di L. 50.000 (oggi € 25,82) non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6”;
§ che, nonostante il pluriennale svolgimento delle funzioni di coordinamento (attribuite, come detto, con provvedimento formale, e per cui è stato valutato positivamente), il ricorrente non si è mai visto riconoscere l'indennità contrattualmente spettante;
§ di essere quindi creditore della convenuta;
§ di aver messo in mora quest'ultima con lettera PEC del 26.2.202 e che la somma dovuta è pari complessivamente ad euro 6.507,06;
§ che, in particolare, secondo i calcoli di cui al punto r) del ricorso, “l'indennità di coordinamento, parte fissa, ex art. 10 CCNL Comparto Sanità Pubblica biennio economico 2000 -2001, è pari ad euro 129,11 mensili, rilevato che la sua messa in mora risale al 22/10/2020 e che ha cessato tali funzioni il 30/09/2020, è creditrice a tale titolo, per il periodo dal 20/03/2017 al 12/10/2020 (vale a dire per n. 42 mesi), dell'importo di € 5.422,62 (€ 129,11 x n. 42 mesi). Inoltre lo stesso per il medesimo periodo è creditore dell'indennità ex art. 44 comma 5 CCNL Comparto Sanità Pubblica 01/09/1995 e quindi dell'ulteriore importo di € 1.084,44, Cont pari a € 25,82 x 42 mesi. Pertanto il vanta un credito complessivo di € 6.507,06”.
Contr
1.1. ha quindi concluso affinché l' (oggi, in luogo della stessa, la CP_1
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