Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2633

TRIB Napoli
Sentenza
14 marzo 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2633
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2633
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10846/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
AL RA, SI RO e SI
RI, con il patrocinio dell'avv. MARCO LONGOBARDI, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attori/opponenti
CONTRO
A.O.R.N. A. CARDARELLI, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. MASSIMO LA ROCCA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHÉ
INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del l.r.p.t., contumace,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 10.9.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
Pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. LA AL, AU SI e RI SI, creditori dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli”, in forza della sentenza n. 7058/2018, emessa da questo Tribunale, hanno instaurato nei confronti della debitrice la procedura di espropriazione presso terzi designata dal n. 6607/19,
pignorando il credito vantato dall'esecutata nei confronti del suo tesoriere,
Intesa San Paolo s.p.a.
Con ordinanza del 2.12.2019, il giudice dell'esecuzione, preso atto della dichiarazione del terzo, dalla quale emergeva l'esistenza di una delibera di impignorabilità ex art. 1, c. V, d. l. n.9/93, ha dichiarato improcedibile l'esecuzione, applicando l'art. 35, punto 8), lett. b), d.l. n. 66/14.
Avverso detta ordinanza, i creditori procedenti hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. con ricorso depositato il 28.11.2017, rilevando:
1) la mancata dichiarazione del terzo pignorato;
2) l'esistenza di pagamenti per cause diverse da quelle vincolate, idonei a far venir meno il vincolo di impignorabilità; 3) l'inadeguatezza della dichiarazione del terzo, non contenente la complessiva quantificazione delle rimesse effettuate sul conto di tesoreria dall'ente esecutato;
4) la non rilevabilità d'ufficio della causa di impignorabilità.
Sull'opposizione il giudice dell'esecuzione ha provveduto, a definizione della fase sommaria, con ordinanza del 10.2.2020, senza ravvisare la necessità di emettere provvedimenti urgenti.
Parte opponente ha quindi tempestivamente instaurato, nel contraddittorio con gli altri soggetti del procedimento, il presente giudizio di merito, reiterando i motivi di opposizione già formulati e ad essi
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aggiungendo: 5) l'esistenza, in favore del proprio procuratore, di un pagamento dell'A.O.R.N. Cardarelli, estraneo alle ragioni di impignorabilità
e tale da far venir meno detto vincolo.
2. Con il primo motivo di opposizione, gli istanti deducono che la dichiarazione del terzo, dalla quale il giudice dell'esecuzione ha tratto il convincimento che sul credito staggito fosse stato apposto un vincolo di impignorabilità, non sia stata ritualmente acquisita al procedimento, non risultandone il deposito né dal verbale di udienza né aliunde.
Invero, il verbale telematico dell'udienza del 25.11.2019, tenuta dinanzi al G.E., non fa menzione della presenza di alcun rappresentante della terza pignorata, né invero di altri, essendovi stato un rinvio ex art. 631 c.p.c.;
tuttavia, nel fascicolo è presente altro verbale, in formato analogico, della medesima udienza, nel quale si dà atto della presenza di un rappresentante di
Intesa San Paolo e del deposito, da parte di questo, della dichiarazione di terzo oggetto di controversia;
ciò non è incompatibile con un rinvio ex art. 631 c.p.c., poiché il terzo pignorato non è fra le parti interessate a dare impulso alla procedura.
La querela di falso annunciata dagli opponenti non è stata in concreto proposta.
Se ne desume, pertanto, che, a detta data, il verbale compilato telematicamente non fosse completo e che sia stato integrato da quello analogico, che evidenzia il deposito, sia pure da parte di un procuratore speciale intervenuto in udienza, anziché a mezzo PEC o raccomandata, della dichiarazione del terzo.
Alla successiva udienza del 2.12.2019, si dà atto della comparizione,
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per parte creditrice, dell'avv. Alessandro Milo, “il quale – in relazione alla
dichiarazione di quantità resa dal terzo – eccepi[va] la tardività della stessa,
nonché l'illegittimità costituzionale dichiarata in relazione alla normativa in
questione”.
Se ne desume che la dichiarazione del terzo era presente agli atti del procedimento, né il procuratore dei creditori ha in quel momento negato la ritualità della sua acquisizione.
In ogni caso, al di là di ogni altra considerazione, è decisivo sottolineare l'intrinseca contraddittorietà delle difese di parte creditrice, la quale, pur negando
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