Trib. Trieste, sentenza 03/01/2025, n. 8
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Testo completo
N. R.G. 4566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-- Sezione Civile –
Il Giudice monocratico nella persona del dott. Edoardo Sirza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI, Ente Morale, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Hubert Perfler l.r. p.t., con sede in Trieste (TS), Viale
Miramare, 119, rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva, dagli Avvocati Gianni Zgagliardich
(c.f. [...];
PEC info@pec.zgagliardich.com;
fax 040/367231), Francesco
Quaranta (c.f. [...];
PEC francesco.quaranta@pectriesteavvocati.it;
fax
040/367231) e Alberto Lodolo (c.f. [...];
PEC alberto.lodolo@avvocatiudine.it).
– Attrice Opponente –
contro
Società EURO&PROMOS LAUNDRY SRL, P.IVA e cf 00275130300, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Diego Mancardi, con Sede Legale in
Talmassons (UD), Frazione Flumignano, Via Degli Artigiani 10-12, rappresentata nella presente procedura dal proc. Avvocato Ezio-Maria Cosoli, (c.f. [...], PEC eziomaria.cosoli@avvocatiudine.it e fax 0432 519037) e dal proc. Avv. Elena Gaiofatto (c.f.
[...], PEC elena.gaiofatto@avvocatiudine.it)
–Convenuta Opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'opponente Istituto Regionale EY per ciechi:
In via principale:
• ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione avversaria reietta, e
• revocarsi, dichiarando nullo, annullato e/o comunque dichiarando inefficace ad ogni effetto di legge, l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrati-va del presente atto e all'esito determinarsi se ed eventualmente in che misura, tenuto conto delle reciproche poste dare/avere, ammonti il credito asseritamente vantato dalla Società ingiungente, effettuata la compensazione con quello di spettanza dell'Istituto EY in ordine al quale viene formulata domanda riconvenzionale.
In via riconvenzionale: condannarsi, per le ragioni espresse in premessa del presente atto, la Euro&Promos al pagamento della somma di € 21.000,00 – o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse essere più precisamente determinata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia – a titolo risarcitorio per l'avvenuto smarrimento e/o comunque per la mancata riconsegna dei capi di abbigliamento alla stessa affidati per la pulitura e per le ulteriori prestazioni alla stessa connesse.
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre e modificare, proponendo, all'esito delle precisazioni fornite dalla controparte, le domande e le eccezioni tutte.
In ogni caso con vittoria di spese.
In istruttoria: omissis
Nell'interesse dell'opposta Euro&Promos Laundry s.r.l.:
NEL MERITO:
In Via Principale: respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via Riconvenzionale, in
quanto infondate, irrite e illegittime e non supportate da alcun elemento probatorio e -accertata la sussistenza del vincolo giuridico e dei Certificati di Pagamento emessi da Controparte aventi valenza confessoria- confermarsi il
Decreto Ingiuntivo n. 480/2023, R.G. 3731/2023 di data 18-19.9.2023 del Tribunale di Trieste, notificato a mezzo pec in data 21.09.2023, essendo l'Opposizione di Controparte infondata, irrita e illegittima. Con interessi ex Art. 4 e 5 D.lgs
231/2002 dalla data di scadenza delle singole Fatture al saldo. Con vittoria di spese e compensi di Causa anche del
Procedimento Ingiuntivo.
In Via Subordinata: respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via Riconvenzionale in quanto infondate, irrite, illegittime e non supportate da alcun elemento probatorio e -accertata la sussistenza del
vincolo giuridico e dei Certificati di Pagamento emessi da Controparte aventi valenza confessoria- condannarsi comunque l'Attrice Opponente a pagare alla Convenuta Opposta la somma di Euro 32.941,66. Con interessi ex Art. 4 e
5 D.lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle singole Fatture al saldo. Con vittoria di spese e compensi di Causa anche del Procedimento Ingiuntivo.
In Via ulteriormente Subordinata: Respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via
Riconvenzionale in quanto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-- Sezione Civile –
Il Giudice monocratico nella persona del dott. Edoardo Sirza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI, Ente Morale, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Hubert Perfler l.r. p.t., con sede in Trieste (TS), Viale
Miramare, 119, rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva, dagli Avvocati Gianni Zgagliardich
(c.f. [...];
PEC info@pec.zgagliardich.com;
fax 040/367231), Francesco
Quaranta (c.f. [...];
PEC francesco.quaranta@pectriesteavvocati.it;
fax
040/367231) e Alberto Lodolo (c.f. [...];
PEC alberto.lodolo@avvocatiudine.it).
– Attrice Opponente –
contro
Società EURO&PROMOS LAUNDRY SRL, P.IVA e cf 00275130300, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Diego Mancardi, con Sede Legale in
Talmassons (UD), Frazione Flumignano, Via Degli Artigiani 10-12, rappresentata nella presente procedura dal proc. Avvocato Ezio-Maria Cosoli, (c.f. [...], PEC eziomaria.cosoli@avvocatiudine.it e fax 0432 519037) e dal proc. Avv. Elena Gaiofatto (c.f.
[...], PEC elena.gaiofatto@avvocatiudine.it)
–Convenuta Opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'opponente Istituto Regionale EY per ciechi:
In via principale:
• ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione avversaria reietta, e
• revocarsi, dichiarando nullo, annullato e/o comunque dichiarando inefficace ad ogni effetto di legge, l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrati-va del presente atto e all'esito determinarsi se ed eventualmente in che misura, tenuto conto delle reciproche poste dare/avere, ammonti il credito asseritamente vantato dalla Società ingiungente, effettuata la compensazione con quello di spettanza dell'Istituto EY in ordine al quale viene formulata domanda riconvenzionale.
In via riconvenzionale: condannarsi, per le ragioni espresse in premessa del presente atto, la Euro&Promos al pagamento della somma di € 21.000,00 – o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse essere più precisamente determinata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia – a titolo risarcitorio per l'avvenuto smarrimento e/o comunque per la mancata riconsegna dei capi di abbigliamento alla stessa affidati per la pulitura e per le ulteriori prestazioni alla stessa connesse.
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre e modificare, proponendo, all'esito delle precisazioni fornite dalla controparte, le domande e le eccezioni tutte.
In ogni caso con vittoria di spese.
In istruttoria: omissis
Nell'interesse dell'opposta Euro&Promos Laundry s.r.l.:
NEL MERITO:
In Via Principale: respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via Riconvenzionale, in
quanto infondate, irrite e illegittime e non supportate da alcun elemento probatorio e -accertata la sussistenza del vincolo giuridico e dei Certificati di Pagamento emessi da Controparte aventi valenza confessoria- confermarsi il
Decreto Ingiuntivo n. 480/2023, R.G. 3731/2023 di data 18-19.9.2023 del Tribunale di Trieste, notificato a mezzo pec in data 21.09.2023, essendo l'Opposizione di Controparte infondata, irrita e illegittima. Con interessi ex Art. 4 e 5 D.lgs
231/2002 dalla data di scadenza delle singole Fatture al saldo. Con vittoria di spese e compensi di Causa anche del
Procedimento Ingiuntivo.
In Via Subordinata: respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via Riconvenzionale in quanto infondate, irrite, illegittime e non supportate da alcun elemento probatorio e -accertata la sussistenza del
vincolo giuridico e dei Certificati di Pagamento emessi da Controparte aventi valenza confessoria- condannarsi comunque l'Attrice Opponente a pagare alla Convenuta Opposta la somma di Euro 32.941,66. Con interessi ex Art. 4 e
5 D.lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle singole Fatture al saldo. Con vittoria di spese e compensi di Causa anche del Procedimento Ingiuntivo.
In Via ulteriormente Subordinata: Respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via
Riconvenzionale in quanto
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