Trib. Velletri, sentenza 11/11/2024, n. 2312
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Testo completo
2960 /2024
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul cumulo di domande ex art. 451 bis. 49 c.p.c. di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 2960 proposta da C.F. con l'avv. LUBRANO Parte_1 C.F._1
MICAELA e da C.F. con l'avv. TROISI Parte_2 C.F._2
SIMONA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note in sostituzione dell'udienza in data 06/11/2024 ;
rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 151 c.c. rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
1) I coniugi, economicamente indipendenti e autosufficienti, continueranno a provvedere ciascuno per sé al proprio mantenimento. 2) La casa coniugale, sita a Colleferro in Via Achille Grandi n. 57, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata al medesimo Le figlie di maggiore Parte_1 Per_1
età ma non autosufficiente, e , minore di età, manterranno la residenza presso tale abitazione, Per_2 costituendo essa l'ambiente domestico nel quale sono cresciute e nel quale hanno tuttora il centro dei propri interessi e affetti. 3) Nessuna disposizione per l'affidamento e la frequentazione della figlia
che avendo raggiunto la maggiore età stabilirà in via autonoma i tempi di permanenza che vorrà Per_1
trascorrere presso la madre. Piano genitoriale per la figlia minorenne 4) La figlia minore verrà Per_2
affidata ad entrambi i genitori, che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento.
Le decisioni di maggiore importanza saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni della figlia minore;
limitatamente alle questioni di ordinaria
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul cumulo di domande ex art. 451 bis. 49 c.p.c. di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 2960 proposta da C.F. con l'avv. LUBRANO Parte_1 C.F._1
MICAELA e da C.F. con l'avv. TROISI Parte_2 C.F._2
SIMONA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note in sostituzione dell'udienza in data 06/11/2024 ;
rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 151 c.c. rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
1) I coniugi, economicamente indipendenti e autosufficienti, continueranno a provvedere ciascuno per sé al proprio mantenimento. 2) La casa coniugale, sita a Colleferro in Via Achille Grandi n. 57, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata al medesimo Le figlie di maggiore Parte_1 Per_1
età ma non autosufficiente, e , minore di età, manterranno la residenza presso tale abitazione, Per_2 costituendo essa l'ambiente domestico nel quale sono cresciute e nel quale hanno tuttora il centro dei propri interessi e affetti. 3) Nessuna disposizione per l'affidamento e la frequentazione della figlia
che avendo raggiunto la maggiore età stabilirà in via autonoma i tempi di permanenza che vorrà Per_1
trascorrere presso la madre. Piano genitoriale per la figlia minorenne 4) La figlia minore verrà Per_2
affidata ad entrambi i genitori, che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento.
Le decisioni di maggiore importanza saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni della figlia minore;
limitatamente alle questioni di ordinaria
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