Trib. Avellino, sentenza 26/11/2024, n. 1994
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Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. M I presidente rel
2) dott. P R giudice
3) dott. P B giudice
nel procedimento iscritto al n. 2590/2023 R.G., avente ad oggetto " ricorso per la violenza domestica
o di genere ex artt. 473 bis 40, 473 bis 41, 473 bis 42 ” e vertente
TRA
n. il 13/08/1982 in NAPOLI ( Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'avv.
RICORRENTE
E
n. il 05/04/1991 in BELGIO ( ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'avv. V F
RESISTENTE
E
nato a [...] il [...], CF e Controparte_2 C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...], CF , rappresentati e difesi
[...] C.F._4
dal curatore speciale avvocato C A
TERZI
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente
decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente
procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Con ricorso del 3.8.2023, ha esposto di aver avuto un rapporto di Parte_1
convivenza con il resistente, rapporto dal quale sono nati in data 10 luglio 2017 e in CP_2 CP_3
data 10 M 2019;
che il nucleo familiare aveva risieduto in Francia, a Lione, fino al giugno 2023,
data in cui la coppia decideva di ritornare in Italia presso l'abitazione della famiglia di origine della
ricorrente, in Teora, poiché il era rimasto senza lavoro;
che durante tutta la durata del CP_1
rapporto di convivenza, la ricorrente aveva subito violenze psicologiche e fisiche tanto da decidere di
separarsi;
che attualmente la ricorrente vive con i figli a Teora mentre il resistente vive a Parigi
probabilmente presso la casa di sua madre.
Nel timore che il resistente potesse prelevare e portare in Francia i figli senza il suo consenso,
ha adito questo Tribunale per chiedere provvedimenti indifferibili ai sensi dell'articolo 473 bis 15
c.p.c.
Ha chiesto in ogni caso l'affido esclusivo dei figli con obbligo di corresponsione di un assegno
di mantenimento a carico del da fissarsi nella misura ritenuta congrua dall'autorità CP_1
giudiziaria.
Si è costituito il quale ha lamentato un atteggiamento fortemente Controparte_1
ostruzionistico della con riguardo al rapporto padre -figli, teso a distruggere la figura Parte_1
paterna ai loro occhi.
Ha pertanto richiesto l'affidamento condiviso con custodia prevalente dei figli presso di sé e
con obbligo di mantenimento a carico della madre di euro 500,00 mensili.
Rigettata la richiesta di emissione di provvedimenti urgenti ed indifferibili dal giudice della
sezione feriale, la scrivente ha disposto consulenza tecnica per accertare la capacità genitoriale di
entrambi e la più opportuna collocazione dei minori;
questo, dopo aver ascoltato le parti all'udienza
del 13 dicembre 2023.
La consulente, con una relazione ampia ed approfondita, ha potuto constatare come entrambi
i genitori siano sostanzialmente idonei a prendersi cura dei figli.
Alla pagina 31 della consulenza si legge infatti che “dal punto di vista dello stato psicologico,
entrambi rispondono sufficientemente alle esigenze del principio di realtà e sono esenti da disturbi
cognitivi. Riguardo la sfera emotiva, la sig.ra risulta ipercontrollata con una adeguata Parte_1
partecipazione degli impulsi latenti nel comportamento affettivo, mentre nel sig. CP_1
quest'ultimo si rivela eccessivo. Tuttavia, nessuno dei due presenta disturbi psichiatrici,
psicopatologie né elementi tali da pregiudicare l'adeguatezza genitoriale”.
Rappresenta, in ogni caso, l'opportunità che i bambini siano collocati presso la madre e questo
sia perché “la madre si è rivelata il genitore più stabile e coerente anche nelle abilità parentali”, sia
perché “i bambini vivono in modo stabile in Italia dall'estate 2023 ove in primis hanno iniziato l'anno
scolastico e quindi sarebbe pregiudizievole trasferirli nuovamente in un'altra nazione, mettendoli in
difficoltà con i programmi scolastici e privandoli di una continuità. Lo stesso vale per la rete sociale
in cui i minori si sono inseriti e per le attività extrascolastiche, ma non meno importante è la costanza
del rapporto con la famiglia di origine materna che, con un trasferimento in Francia perderebbe di
costanza”.
Sulla scorta della consulenza acquisita e soprattutto sulla base del comportamento processuale
osservato, ritiene il Tribunale che sia opportuno disporre un affido esclusivo presso la madre e questo
perché, senza nulla togliere alla capacità genitoriale del padre che è