Trib. Bari, sentenza 11/03/2024, n. 986
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. F D G
Alla udienza del 11/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2361/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MUSCA GIANLUCA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CAZZOLLA CLAUDIO giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
Oggetto: indennità di esclusività
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.2.2023, il ricorrente, premesso di essere dipendente con qualifica di dirigente veterinario in servizio presso l' Org_1 deduceva di non aver percepito l'indennità di esclusività nel periodo 2010 –
2014 allorquando era in servizio presso la in quanto oggetto del CP_1
c.d. blocco stipendiale. Affermava che alla fattispecie non si doveva applicare il blocco e concludeva perché l'azienda convenuta fosse condannata al pagamento della somma di €26.000,00 (così contenuta la domanda) a tale titolo. Cont Si costituiva l' che contestava gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Ritiene lo scrivente di aderire a precedenti conformi della giurisprudenza della Corte territoriale su questione identica (cfr. CdA BAri n.349/21;
1990/21;
n.117/21 n. 2140/18), che hanno qualificato l'indennità di esclusività come una voce ordinaria del trattamento retributivo dei dirigenti medici, in fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella che viene odiernamente in rilievo, ossia del Dirigente Medico valutato positivamente dal parte del Collegio Tecnico a seguito di verifica professionale, con corrispondente retribuzione e il riconoscimento dell'indennità di esclusività ai soli fini giuridici e non economici.
L'indennità di esclusività è prevista dall'art. 15 quater del d.lgs. n. 502 del
1992, il quale rinvia alla contrattazione collettiva per la concreta disciplina della stessa.
L'art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza Medica, parte economica biennio 2000-
2001, prevede e disciplina tale indennità di esclusività, la quale costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata in misure annue lorde diversificate in ragione dell'anzianità del dirigente e della tipologia dell'incarico ricoperto.
L'art. 5, comma 5, del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria prevede, inoltre, che: “Il passaggio alla fascia superiore dell'indennità, per i dirigenti cui non è conferito l'.incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all'.esito positivo della verifica triennale di cui all'.art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 8.6.2000”.
Gli effetti dell'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico sono stati quindi previsti dal C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005 che, all'.art. 31, comma 3, ha altresì previsto che la valutazione negativa dello stesso Collegio tecnico determina, per i dirigenti che non ricoprono incarichi di direzione di struttura complessa, un mero
“ritardo di un anno nella attribuzione della fascia superiore dell'.indennità di esclusività di cui all'.art. 5, comma 5 … da attribuire nel medesimo anno…”.
Tale circostanza è stata valorizzata dalla giurisprudenza per escludere che
l'indennità di esclusività costituisca evento straordinario della dinamica retributiva, come tale sottratto agli eventi neutralizzanti dell'art. 9, comma
1, del D.L. n. 78 del 2010, posto che, sebbene la presenza della necessaria valutazione positiva valga ad escludere un automatismo nell'incremento retributivo, ciò nonostante si configura come effetto naturale e programmato dello sviluppo della carriera del dirigente medico in regime di esclusività.
Assume ancora rilievo, come osservato da parte della giurisprudenza di merito (ivi comprese sentente del Tribunale adito), il fatto che il C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria del 6 maggio 2010, relativo al biennio economico 2008-2009, pur ribadendo la legittimità della corresponsione dell'indennità in esame, ha abrogato l'inciso dell'.art. 5, comma 2, secondo capoverso, del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell'.8 giugno 2000, secondo cui “l'indennità di esclusività costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali”.
Ciò induce a considerare l'indennità di esclusività, anziché un elemento distinto della retribuzione, un elemento ordinario della stessa, in quanto tale soggetto alle misure di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego con le quali era stato disposto il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici per il periodo dal 2010 al 2014 e, in specie, soggetto a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n.
122 del 2010.
La norma prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,