Trib. Rieti, sentenza 06/05/2024, n. 264

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 06/05/2024, n. 264
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 264
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 760 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione il 13 dicembre 2023 e vertente

TRA
LI AGRI IN S.R.L., c.f. e e p.iva 04544061007, in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato presso l'avv.
Francesca Tilli del Foro di Rieti, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura apposta
ATTORE
E
DEROMA S.a.s. di IN IN & C., C.F. e P.I. n. 05310401004, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante avv. IN
IN, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Serapio Deroma del
Foro di Roma che la rappresenta e difende in virtù di procura depositata telematicamente
CONVENUTA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI

come da verbale dell'udienza del 13 dicembre 2023
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23.12.2027 il
LI AGRI IN s.r.l. (da ora in avanti, per brevità, anche solo il
LI) ha evocato in giudizio la DE ROMA s.a.s. di IN IN &
C. (da ora in avanti, per brevità, anche solo DE ROMA s.a.s.) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in premessa:
- accertare e dichiarare ai sensi dell'art.2040 c.c. il diritto dell'attrice al rimborso del valore di stima del caseificio realizzato dalla Agri In Srl e distinto al N.C.E.U. del Comune di Torrita Tiberina (RM,) via di Valle
Carbone al fg.10, part.lla 332, nonché al rimborso del valore di stima dei beni strumentali acquistati dalla medesima Agri In srl presenti all'interno del caseificio per le ragioni meglio specificate al capitolo 1 di cui alla premessa e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva che sarà accertata all'esito del giudizio e ritenuta di giustizia, ovvero valutata equitativamente, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali sulla somma interamente rivalutata dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;

- in subordine, accertare e dichiarare ai sensi dell'art.2041 c.c.
l'ingiustificato arricchimento della convenuta a danno dell'attrice per le ragioni meglio specificate al capitolo 2 di cui alla premessa e, per l'effetto, condannare la società Deroma Sas al pagamento somma complessiva che sarà accertata all'esito del giudizio e ritenuta di giustizia, ovvero valutata equitativamente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma interamente rivalutata dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto in fatto che quando era in bonis aveva acquistato, in data 19.06.2006, dalla DE ROMA s.a.s. il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Torrita Tiberina al fg. 10, part.
329 e, così diventatone proprietario, aveva costruito su di esso un caseificio in forza del permesso a costruire che era stato rilasciato inizialmente alla
DEROMA s.a.s. e poi volturato in capo ad esso attore.
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Questo ha poi dedotto che, con sentenza n. 9734/11 emessa il 10/5/2011, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la risoluzione del detto contratto di compravendita immobiliare in ragione del proprio inadempimento dell'obbligo di pagare il prezzo e aveva condannato esso attore, per
l'effetto, alla restituzione del terreno;
che quindi, in ottemperanza alla statuizione della predetta sentenza, aveva provveduto a restituire alla odierna convenuta il terreno per cui è causa unitamente alle addizioni e alle migliorie eseguite dallo stesso nel corso del periodo nel quale aveva posseduto il bene.
In diritto, quindi, l'attore ha dedotto ex art. 2040 c.c. il diritto alla percezione di un'indennità per le migliorie e addizioni apportate al predetto terreno nel periodo in cui l'aveva legittimamente posseduto, consistenti nella costruzione di un fabbricato adibito a caseificio e di beni strumentali.
In subordine ed in via residuale, l'attore ha chiesto accertarsi ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'ingiustificato arricchimento della Deroma s.a.s. conseguente alla edificazione del caseificio e all'acquisto di tutta
l'attrezzatura presente al suo interno.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in ragione dell'indeterminatezza del petitum;
l'infondatezza della domanda proposta in via principale in ragione della corretta interpretazione che avrebbe dovuto operarsi con riguardo alla invocata norma di cui all'art. 2040 c.c.;
l'improponibilità della domanda proposta in via subordinata;
l'infondatezza, in ogni caso, di ogni pretesa creditoria in ragione dei crediti che essa convenuta vantava nei confronti dell'attrice e che dunque ha eccepito in compensazione o il cui pagamento ha domandato, comunque, in via riconvenzionale subordinatamente all'accoglimento delle domande attoree.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale
1) accertare e dichiarare l'improponibilità/inammissibilità dell'avversa domanda principale, perché nella fattispecie non si verte in alcuna ipotesi di indebito;

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2) accertare e dichiarare l'improponibilità/inammissibilità della domanda residuale di indebito arricchimento, essendovi se del caso, per la fattispecie dedotta in giudizio, apposita domanda propria da proporre;

3) accertare e dichiarare l'improponibilità/inammissibilità, ovvero la nullità della domanda principale e della domanda subordinata, nella parte in cui si chiede la condanna con liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., atteso che detta richiesta può essere proposta se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, laddove, in primo luogo non si versa, nella fattispecie, in ipotesi di danno, mentre in secondo luogo, controparte non ha neanche dedotto perché, l'eventuale ipotetico danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, onde poter accedere alla liquidazione in via equitativa;

4) accertare e dichiarare la nullità della domanda principale e della domanda subordinata proposte da parte attrice, perché entrambe carenti di idonea allegazione, analitica indicazione della causa petendi e di esplicito petitum sufficienti a consentire l'esercizio del diritto di difesa della parte convenuta;

In via principale
5) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e diritto della domanda principale ex adverso proposta, per tutte le motivazioni analiticamente indicate nella superiore narrativa.
In via subordinata
6) per la denegata e non creduta ipotesi in cui venga comunque accertato qualsivoglia debito in capo a Deroma Sas, compensare in via di eccezione riconvenzionale ed ove non ritenuta sufficiente, in via di azione riconvenzionale, il medesimo con i crediti dalla stessa vantati nei confronti di Agri In S.r.l. ed oggi della relativa Curatela, per come esposti analiticamente e documentati in narrativa.
7) con integrale vittoria di spese, onorari di lite, rimborso forfettario, cassa avvocati e rivalsa Iva come per legge” 2. Il giudizio è stato istruito documentalmente e mediante
l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
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All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Sia il petitum immediato (il provvedimento di condanna al pagamento di somme), sia il petitum mediato (il bene della vita che l'attore intende conseguire con l'azione, ovvero una somma di danaro) sono o determinati o determinabili attraverso i riferimenti indicati nell'atto introduttivo. Non rileva la mancata specificazione dell'entità del credito (che può essere accertato nel corso del giudizio) una volta indicato il fatto costitutivo dello stesso.
Altra questione è quella della debenza o meno delle somme e quella dei criteri attraverso cui la loro entità deve essere provata dall'attore. Tali questioni attengono alla fondatezza della domanda, e non alla valutazione della nullità dell'atto che la contiene.
4. Passando ad esaminare nel merito la domanda attorea proposta in via principale ex art. 2040 c.c., deve rilevarsi, in fatto, che risulta dimostrato che la AGRI IN s.r.l. acquistò in data 19.06.2006, dalla DE
ROMA s.a.s., il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Torrita
Tiberina al fg. 10, part. 329: l'attore ha prodotto il contratto di compravendita.
È inoltre pacifico tra le parti, ex art. 115 c.p.c., che dopo l'acquisto del terreno la AGRI IN s.r.l. ebbe ad erigere sopra di esso un fabbricato adibito
a caseificio
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