Trib. Sassari, sentenza 10/03/2025, n. 147

TRIB Sassari
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Sassari
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 10/03/2025, n. 147
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 147
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 1768/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1768/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ETTORE Controparte_1 C.F._1
FAIS ETTORE e GIOVANNI CAMPUS
RESISTENTE

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 468/2022 Parte_2 del 31 ottobre 2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.900,00 in favore di parte opposta, oltre spese legali, interessi e rivalutazione, a titolo di indennità di responsabilità correlata al ricoperto incarico di Referente per la didattica presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria per gli anni 2018, 2019, 2020.
Eccepisce parte opponente la parziale inesigibilità del credito portato in decreto, sul presupposto che un terzo dell'indennità di responsabilità dovrebbe essere corrisposta solo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal lavoratore nell'anno di riferimento, conformemente all'art. 91 comma quarto del CCNL Comparto Università 2006-2009, residuando quindi, quale indennità effettivamente maturata alla data del deposito del ricorso, una somma dovuta di € 950,00, la differenza dipendendo dalla positiva valutazione della performance.
Parte opposta, ritualmente costituitasi, ha dedotto l'illegittimità della condotta avversaria, per non avere mai dato seguito all'iter volto a stabilire le modalità di corresponsione di un terzo dell'indennità di responsabilità, così come disposto dall'art. 75, comma 5, del CCNL, cui fa rinvio l'art. 91, comma quarto;
ha inoltre rilevato di avere sempre ricevuto, negli anni precedenti, la predetta indennità, rimasta pagina 1 di 5
la prestazione lavorativa immutata nel corso del tempo.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
Si dà atto che nelle more del giudizio l' ha concluso con esito positivo la procedura di Parte_2 valutazione della performance lavorativa del creditore opposto, sicché l'eccezione di inesigibilità parziale del credito può ritenersi superata.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata.
Assorbente ogni valutazione è la circostanza che oggetto del giudizio è unicamente la deduzione in ordine alla parziale inesigibilità del credito portato nel decreto ingiuntivo, del tutto incontestata l'ulteriore parte di credito.
A riguardo si richiama l'art. 91, comma 4, del CCNL ai sensi del quale “L'importo dell'indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di € 1.033 ed un massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 75, comma 5”.
Integrata -nelle more del giudizio- la condizione posta dall'art. 91, comma 4, del CCNL, il credito rivendicato da parte opposta è incontestato.
Sul punto, non possono condividersi le doglianze dell'Avvocatura dello Stato, non dedotte in sede di opposizione, ma soltanto in sede di memorie conclusive, in ordine ai limiti di cui al piano di rientro ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001.
Sebbene la relativa documentazione sia sopravvenuta al deposito del ricorso introduttivo, la relativa circostanza era comunque nota in tale epoca e ciononostante non dedotta, sicché deve ritenersi nuova, in quanto non articolata nei termini e nelle modalità stabilite dagli artt. 645 e 414 c.p.c..
La circostanza appare altresì infondata.
A sostegno della mancanza di liquidità del credito opposto, adduce parte opponente l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei
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