Trib. Cassino, sentenza 09/04/2024, n. 324

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 09/04/2024, n. 324
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 324
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di C
Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 733 / 2020
Il Giudice designato A G, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al 733 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA

con l'avv.to TRIFIRO' SALVATORE, , Parte_1 Parte_2
, ;
Parte_3 Parte_4
ricorrente
E
con l'avv.to PAPA BENIAMINO;
Controparte_1
resistente
NONCHE'
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
terze chiamate in causa – contumaci

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi in opposizione tempestivamente depositati e successivamente riuniti, la
[...]
proponeva rituale opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 55/2020 e 290/2020, Parte_1
premettendo quanto segue:
- con atto di pignoramento presso terzi, la ha citato a comparire di fronte al giudice Controparte_2 dell'esecuzione dell'intestato Tribunale, la società odierna opponente, in qualità di terzo debitore di
e quest'ultimo, quale debitore esecutato, al fine di ottenere l'assegnazione della Controparte_1
somma di euro 37.456,01 oltre successivi interessi sul capitale e oltre successive occorrende;

- nell'ambito della relativa procedura, la in persona del l.r.p.t., ha reso Parte_1
dichiarazione positiva dell'esistenza del credito, comunicando l'esistenza di una esistente cessione del quinto dello stipendio (pari ad una rata mensile di euro 360,00) sino a concorrenza del debito residuo pari ad € 37.800,00 e di una delega di cessione in corso con con una rata Org_1 mensile pari ad euro 350,00 e un debito residuo pari a € 32.900,00;

- con ordinanza del 2.05.2019, depositata in cancelleria e trasmessa a in data Parte_1
9.05.2019, il G.E. ha accolto l'istanza di assegnazione ed ordinato “al terzo pignorato di pagare all'assegnatario la somma su indicata in rate mensili pari ciascuna ad un quinto della retribuzione netta dovuta al debitore a partire dalla notifica”;

- in esecuzione della suddetta ordinanza la odierna opponente ha trattenuto mensilmente una somma pari ad un quinto della retribuzione netta ante cessioni, per gli importi segnatamente indicati nei ricorsi in opposizione.
Tanto premesso lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall'opposto, parametrata ad un importo fisso che la opponente avrebbe dovuto trattenere pari ad euro 220,00 mensili - pari ad un quinto della retribuzione netta di euro 1.100,00 calcolata al netto delle operanti cessioni parziali dello stipendio – chiedendo la revoca dei decreti ingiuntivi emessi, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Si costitutiva in giudizio il rilevando: CP_1
- l'erronea interpretazione dell'ordinanza di assegnazione delle somme, posto che, nel citato provvedimento, il Giudice aveva calcolato la retribuzione percepita dal lavoratore/debitore al netto delle trattenute, nella misura pari ad euro 1.100,00 e su questa aveva ordinato alla Parte_1 di pagare all'assegnatario la somma pari ad un quinto;

- che tale circostanziata indicazione era frutto di una valutazione giudiziale che non poteva essere ignorata, posto che il Giudice aveva tenuto altresì in considerazione l'importo di € 500,00 che
l'opposto era tenuto a corrispondere mensilmente a titolo di mantenimento in favore della moglie e dei figli, come deciso dal Tribunale di C nel procedimento di separazione n. 4631/2016 RG
Tribunale di C, definito con provvedimento di omologa del 13/07/2017;

- che l'ordinanza era divenuta esecutiva in assenza di rituale opposizione e che la sua erronea applicazione aveva, con il concorso delle altre esposizioni debitorie a carico dell'odierno opposto, causato la diminuzione del salario effettivamente percepito al di sotto della soglia del minimo vitale.
Tanto premesso chiedeva il rigetto delle spiegate opposizioni, con la conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
La causa, istruita mediante l'autorizzata integrazione del contraddittorio alla Controparte_2
creditore procedente, in seno al procedimento portante, poi seguita da successiva integrazione del contraddittorio disposta da altro Giudice – in seno al riunito procedimento RGN 1883/2020 – alla cessionaria del credito e ad anche alla in Controparte_5 Controparte_4
quanto procuratore sostanziale con potere di rappresentanza del suddetto cessionario, veniva alfine decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 13.03.2024.
Deve rilevarsi, con motivazione assorbente, che la ha formulato una Parte_1
chiamata in causa di un terzo, che, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere questo ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione (cfr. ex multis Cass., nn. 4568/1997;

4857/1999;
7406/2014;
1112/2015;
9570/2015;
9016/2016).
Tale facoltà deve però essere esercitata, a pena di decadenza rilevabile anche d'ufficio, nel corpo del ricorso in opposizione e non, come invece fatto, nella prima udienza: questo perché nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”, con la conseguenza che, “in ogni caso
l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto” (Cass. 26.8.2019, ord. n. 21706).
Non può invero applicarsi il principio sostenuto dalla secondo cui “Nel caso Parte_1
in cui solo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sorge l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne
l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza”, proprio per la peculiare natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la veste sostanziale di convenuto spetta proprio all'opponente.
Deve quindi essere dichiarata l'inammissibilità delle chiamate in causa, da parte dell'opponente, CP_ della della e della CP_4 Controparte_5 Controparte_4
perché tardive, con conseguente estromissione impropria dal presente giudizio delle società chiamate in causa.
Prevede l'art. 549 c.p.c. nella formulazione applicabile in seguito alla modifica apportata dall'art. 13 del D.L. n. 83 del 27 giugno 2015 che "Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.
L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617."
Ne discende che riguardo all'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione provvede sulle contestazioni è previsto il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Ne segue che, qualora tali contestazioni vengano risolte in modo tale da doversi considerare esistente il credito pignorato e, dunque, l'oggetto dell'esecuzione, si verifica la situazione supposta dall'art. 553 cod. proc. civ., per cui il giudice dell'esecuzione deve provvedere all'assegnazione delle somme.
Il giudice dell'esecuzione può provvedervi con la stessa ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c., oppure, pronunciata tale ordinanza, se sia necessario provvedere separatamente ai sensi dell'art. 553 cit. può farlo con una successiva ordinanza, il che - lo si rileva esemplificativamente potrebbe essere giustificato dalla necessità di procedere ad un'attività di calcolo oppure dipendere da approfondimenti necessari ai sensi del secondo comma del detto articolo.
Ebbene, avendo il legislatore affidato espressamente al giudice dell'esecuzione il provvedere sulla risoluzione delle questioni insorte in relazione alla "contestata dichiarazione del terzo" con una ordinanza ed avendo stabilito che contro tale provvedere il
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