Trib. Lecce, sentenza 08/02/2024, n. 385
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Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra: NO AR IS, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cosima Inguscio, ricorrente;
e Inps, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati AR Maddalena Berloco, AR Teresa Petrucci;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 21.6.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver ricevuto comunicazione dall'Inps relativa al rigetto delle istanze amministrative volte a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola degli anni 2016-2020, in quanto “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”;
deducendo, altresì, di poter far valere i relativi requisiti e presupposti, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “a) Dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dall'I.N.P.S. l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per le causali tutte di cui in narrativa;
b) Condannare, conseguentemente, l'I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro tempore, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e/o all'immediato pagamento in favore della ricorrente delle somme che risulteranno alla stessa dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. L'Inps, costituitosi, ha eccepito in via preliminare la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In via preliminare ed assorbente, è da rilevare la decadenza dall'azione giudiziaria, per il decorso del termine previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, dalla notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi. Nella fattispecie in esame, la succitata disposizione normativa è, innanzi tutto, senz'altro applicabile, ove si consideri che l'art. 38, co. 4, D. Lgs. n. 98/11, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, “all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra: NO AR IS, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cosima Inguscio, ricorrente;
e Inps, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati AR Maddalena Berloco, AR Teresa Petrucci;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 21.6.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver ricevuto comunicazione dall'Inps relativa al rigetto delle istanze amministrative volte a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola degli anni 2016-2020, in quanto “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”;
deducendo, altresì, di poter far valere i relativi requisiti e presupposti, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “a) Dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dall'I.N.P.S. l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per le causali tutte di cui in narrativa;
b) Condannare, conseguentemente, l'I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro tempore, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e/o all'immediato pagamento in favore della ricorrente delle somme che risulteranno alla stessa dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. L'Inps, costituitosi, ha eccepito in via preliminare la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In via preliminare ed assorbente, è da rilevare la decadenza dall'azione giudiziaria, per il decorso del termine previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, dalla notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi. Nella fattispecie in esame, la succitata disposizione normativa è, innanzi tutto, senz'altro applicabile, ove si consideri che l'art. 38, co. 4, D. Lgs. n. 98/11, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, “all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce
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