Trib. Lodi, sentenza 11/12/2024, n. 314

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 11/12/2024, n. 314
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 314
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2810/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da:
C.F.: , residente in [...];
Parte_1 C.F._1
, C.F.: , residente in [...];
Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Perpetua;
con i seguenti figli:
, nato il [...];
Persona_1
nato il [...];
Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Fombio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;

OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso la casa coniugale, sita in Fombio via Verdi, 9.
2) La casa coniugale rimarrà intestata ad entrambi i coniugi e le spese relative al mutuo e alle utenze saranno suddivise al 50%.
3) I coniugi si impegnano a prendere le opportune decisioni in ordine alla vendita della casa coniugale o all'assegnazione ad uno dei coniugi o al trasferimento della quota ed a trasferire altrove la residenza.
4) I coniugi, per tutelare l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, continueranno temporaneamente a vivere nella casa coniugale con i figli, a rotazione ed a settimane alterne (da dominica sera a
domenica sera), provvedendo al loro mantenimento nel periodo in cui li avranno con sé, per cui nessun assegno di mantenimento viene disposto a favore dei minori.
5) I coniugi, durante la settimana in cui non avranno con sé i figli, saranno ospitati dai rispettivi genitori e/o terze persone.
6) Le decisioni più importanti relative alla vita del figlio vengono assunte congiuntamente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
7) I genitori si
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