Trib. Napoli, sentenza 16/05/2024, n. 3594
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa M
G, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.05.2024, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 19001/2022
TRA
, nato a Napoli il 4.1.1964 (c.f. ), e residente in Parte_1 C.F._1
Portici (NA), via Libertà, Traversa Rocca Luigi, n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. V M [c.f. ] del Foro di C.F._2 Nola (NA), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 59, Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1
(C.F. ) – in persona del pro tempore, P.IVA_1 CP_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede alla Via
A. Diaz n. 11, Napoli (NA) con memoria del 5.5.2023, nonché
Controparte_4
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_2 difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417- bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. V R (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._3 l' sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_4
Maddalena, n. 55, come da memoria difensiva del 17.5.23,
Convenuti
E
, C.F. – P.I. Controparte_5 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore – con l'Avv. Anna di P.IVA_4
Stefano ( ), che li rappresenta e difende giusta procura generale alle C.F._4 liti del 23.01.2023 Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 , a rogito notaio Per_1 in FIUMICINO-distretto notarile di Roma - ed elettivamente domiciliato in
[...] presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c. CP_5
t. Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
1
OGGETTO: anzianità lavorativa pre-ruolo ATA.
1.
Con ricorso depositato il 25.10.2022, la parte ricorrente dichiarava di essere dipendente del
, assunta a tempo indeterminato come collaboratore scolastico (ATA), con CP_6 decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2014;che, antecedentemente all'assunzione in ruolo, aveva svolto le stesse mansioni presso scuole statali, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, dal 4.10.2006, sottoscritti con l'amministrazione resistente, come si evince dal decreto di ricostruzione di carriera in atti;che il , ai sensi del combinato CP_6 disposto dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 04/08/95, e dell'art. 569 del D.lgs. 297/94 aveva riconosciuto parzialmente il periodo lavorativo;che il , quindi, aveva valorizzato solo parzialmente il periodo di CP_6 precariato, benché l'attività svolta nel predetto periodo fosse stata assolutamente identica, per natura, contenuti, competenze e responsabilità, a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato;che l'Amministrazione avrebbe dovuto computare per intero le anzianità maturate durante i periodi di vigenza dei contratti a tempo determinato.
Deduceva che la normativa vigente in materia di ricostruzione di carriera del personale Orga
(art. 569 D.lgs. 297/1994) prevede il riconoscimento per l'intero del servizio pre- ruolo, sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Tutto ciò premesso, ritenuto che siffatta tipologia di ricostruzione di carriera determini un'evidente discriminazione -in violazione della Direttiva 1999/70/CE e dei principi di diritto sanciti nel tempo dalla CGUE - con ingiusto danno nella sfera patrimoniale, chiedeva a questo Tribunale di accertare il diritto, ai fini della ricostruzione della carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine, con condanna del al pagamento della somma analiticamente indicata in CP_6 ricorso (€ 9.162,12) e al versamento dei contributi. Nello specifico, chiedeva:
“1) in via principale e nel merito, annullare e/o disapplicare il Decreto del Dirigente Scolastico dell' di Portici prot. n. 4997 del 04/07/2016, di Controparte_7 mancato riconoscimento del servizio pre ruolo prestato dal 4/10/2006 al 31/10/2014;2) ordinare, per l'effetto, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3) ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio di CP_6 preruolo prestato dallo stesso e valutato ai fini giuridici ed economici, anni 6, mesi 11 e giorni 5, di servizio non di ruolo, alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo;
4) ordinare al di considerare ai fini della ricostruzione della carriera il servizio CP_6 svolto dal 4/10/2006 al 31/10/2014, ritenuto non valutabile in palese violazione di legge nazionale e comunitaria;
5) conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta Controparte_1 valutazione dell'anzianità di servizio del sig. sia ai fini della corretta Parte_1 ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL al personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto;
6) condannare il a corrispondere all'odierno ricorrente tutte le Controparte_1 differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 5), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
7) condannare il a corrispondere al sig. - a titolo Controparte_1 Parte_1 di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in subordine, a titolo di mero debito retributivo – tutte le differenze retributive spettanti, nelle misura quantificanda in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico della ricorrente da versarsi direttamente all' oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione CP_5 monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
8) condannare il al risarcimento del danno per mancata, e/o Controparte_1 irregolare contribuzione, nella misura quantificanda (anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle relative quantificande somme in favore dell' CP_5
Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze di difesa, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Il e l' Controparte_8 Controparte_4 eccepivano il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione e l'infondatezza
[...] della domanda. CP_ L' si costituiva e chiedeva, in caso di accoglimento della domanda, la condanna del datore alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa e non prescritta, da calcolarsi sulla retribuzione dichiarata come spettante e, comunque, in misura non inferiore a quella determinata sulla base dei minimali retributivi di cui al vigente C.C.N.L. di categoria
Previo deposito di note, la causa viene decisa ai sensi dell'art 127 ter cpc.
2
Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva del considerato che il diritto CP_6 per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della parte ricorrente, secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è, quindi, titolare sia del rapporto di CP_6 lavoro sia di quello debitorio/creditorio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento;c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11;Cass. n.9742/1997, n. 9742). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia
dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del CP_6 principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne CP_1 è responsabile (cfr. sent di quest'ufficio n. 2454/2020 pubbl. il 07/08/2020). 3
Ciò posto, occorre valutare la conformita' al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianita' di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianita' svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Cio' spiega perche' il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per
i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarita' del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversita' delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo,
l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione e' sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi piu' o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. Gia' con il Decreto Legge n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del
1970, il legislatore aveva previsto, all'articolo 9, che "F restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, e' riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo". La disposizione era stata modificata dapprima dal Decreto del Presidente della Repubblica
n. 420 del 1974, articolo 23 e poi dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali e' riconosciuto, a modifica del Decreto Legge 19 giugno 1970, n. 370, articolo 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il Decreto Legislativo n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'articolo 569, che testualmente dispone "