Trib. Messina, sentenza 25/09/2024, n. 1695
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 24 settembre 2024, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1136/2015 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Messina, via La Farina n. 62, presso lo studio degli avv.ti
Fernando Rizzo e Andrea Vadalà, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via P.IVA_1
Consolare Valeria, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe
Giordano, Concetta Conti e Simona Della Cava, giusta procura a margine della memoria di costituzione.
, c.f. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, domiciliata in Messina, via dei Mille, is. 221, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, che ex lege la rappresenta e difende.
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.3.2015 premetteva che, con Parte_1 sentenza n. 1871/2012, la Corte d'Appello di Messina aveva riconosciuto al ricorrente,
1
dipendente universitario con qualifica di funzionario dell'area tecnica, in servizio presso
l'A.O.U. “G. Martino” nell'U.O.C. di Cardiologia, il diritto all'equiparazione a fini retributivi all'ex decimo livello ospedaliero, in applicazione del D.P.R. n. 761/1979, a decorrere dall'1.11.1994, ed economicamente sino alla perduranza del diritto, condannando l'
[...]
e l'A.O.U. “G. Martino” a corrispondere le relative voci retributive. Parte_3
Riferiva di aver ricevuto la liquidazione delle somme dovute fino al 31.12.2007, sulla base della precedente sentenza n. 2358/2007 Tribunale di Messina, poi confermata in appello,
e di essere in quiescenza dal 1.2.2014, nonché di avere svolto, fino alla data del pensionamento, le mansioni assistenziali tipiche del funzionario tecnico universitario.
Lamentava che l'amministrazione non gli aveva corrisposto le spettanze retributive dovute in virtù di detta equiparazione dal 1.1.2008 in poi, avendo continuato a percepire solo la retribuzione universitaria e l'integrazione ospedaliera. In particolare lamentava l'omesso versamento dell'intero trattamento fondamentale di cui all'art. 35 CCNL 1998/2001, con specifico riferimento a stipendio tabellare, indennità integrativa e alla retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile (poi divenuta, a decorrere dal 31.12.2003, retribuzione di posizione minima contrattuale unificata ai sensi ex artt. 44 e 45 CCNL 2002/2005). Richiamava giurisprudenza sul punto.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto a percepire, dall'1.1.2008, l'intero trattamento fondamentale spettante al dirigente sanitario non medico di I livello del ruolo sanità, stipendio tabellare, IIS, assegni familiari ove spettanti, retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile poi evoluta nella successiva dinamica contrattuale in retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, e condannare le amministrazioni al pagamento delle consequenziali differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_2
9.10.2015.
Eccepiva preliminarmente la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto, non avendo il ricorrente specificato le voci di trattamento economico non percepite.
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il ricorrente un dipendente dell' ed essendo quest'ultima ad erogare l'indennità prevista Parte_3 dall'art. 31 D.P.R. n. 761/1979.
Nel merito, ricostruiva la carriera del ricorrente evidenziando che, in esecuzione della sentenza n. 2358/2007 Tribunale Messina, era stata disposta l'equiparazione del suo trattamento
2
economico a quello dell'ex X livello ospedaliero, Dirigente Ruolo Sanitario – Figura Atipica e che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l' aveva corrisposto in suo CP_1 favore tutti gli arretrati fino al 31.12.2007 e l'indennità equiparativa a Dirigente non medico spettante dal 1.1.2008 fino alla cessazione dal servizio.
Sottolineava che non era condivisibile l'attribuzione al ricorrente dell'equiparazione a dirigente sanitario non medico, non avendo egli mai svolto le specifiche mansioni ed i compiti relativi, né potendoli svolgere sia per mancanza di laurea e di abilitazione, sia per impossibilità di iscriversi ai relativi ordini professionali.
Rappresentava, in ogni caso, che non era dovuta la retribuzione di posizione fissa e variabile poiché collegata esclusivamente agli incarichi dirigenziali conferiti dall'Azienda.
Eccepiva, ancora, la prescrizione delle somme richieste per il periodo antecedente al quinquennio dal deposito del ricorso, ed escludeva la possibilità di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme eventualmente dovute.
Chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità del ricorso, ovvero in subordine, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' convenuta;
nel merito di rigettare il CP_1
ricorso, ovvero, in subordine, di dichiarare la prescrizione di ogni diritto ex adverso reclamato per il periodo antecedente il quinquennio dalla proposizione del ricorso. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L si costituiva in giudizio con memoria del Parte_3
21.10.2015.
Eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo
l' subentrata Controparte_3 all' nella titolarità attiva e passiva delle posizioni giuridiche riguardanti il Policlinico, Parte_3 ex art. 2, D.Lgs. n. 517/1999, ed essendo l'indennità ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979 a carico dell' Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza Controparte_1
della domanda.
Nel merito, deduceva anch'essa la non dovutezza dell'indennità richiesta poiché il ricorrente non era in possesso di alcun diploma di laurea né di iscrizione ad alcun albo professionale e dunque non svolgeva, né poteva svolgere, funzioni dirigenziali.
Concludeva chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare integralmente del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
4. La causa veniva istruita a mezzo c.t.u. tecnico contabile.
All'udienza del 22.10.2020, il Giudice, “ritenuto che, la questione controversa attiene
3 all'interpretazione dell'art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005, occorrendo chiarire se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale (da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico”, attivava la procedura incidentale di cui all'art. 64 del
D.Lgs. n. 165/2001, con trasmissione degli atti all'ARAN. Quest'ultima formulava una duplice ipotesi di accordo di interpretazione autentica del menzionato art. 33 CCNL, l'una del
12.1.2021 e l'altra del 12.6.2024, quest'ultima in attesa del parere del Comitato di Settore e del
Governo, nonché della certificazione della Corte dei Conti.
Riassegnato il fascicolo a codesto decidente a seguito di un riequilibrio dei ruoli in sezione, l'udienza del 24 settembre 2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art.
127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti.
Occorre rilevare sul punto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – ampiamente condiviso da questo ufficio – il personale universitario “strutturato” nel Servizio Sanitario Nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera;
mentre infatti sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico, individuato nell' Controparte_1
, la gestione anche finanziaria è rimessa alla Regione e all' , con la
[...] Parte_3
conseguenza che la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici (v., ex multis, Cass. nn. 30603/2021, 31047/2021, 22984/2020
e 15061/2015).
È stato in particolare chiarito che “nell'ambito dell'assetto dei rapporti tra
[...]
e della collaborazione tra gli stessi, prevista per l'esercizio Controparte_4
della funzione sanitaria, con il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, fu prevista
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