Trib. Bologna, sentenza 12/08/2024, n. 2312
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Testo completo
N.R.G. 15889/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. A B Presidente rel. dott. S B Giudice dott. E R Giudice all'esito della camera di consiglio dell'8 agosto 2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 15889/2023, promosso da:
, nato/a in PERÙ, il 06/08/1999 Parte_1
(Codice CUI P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. FRUNCILLO GERARDINA RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare:
1. accertare e dichiarare che il provvedimento emesso dalla Questura di nell'ambito
CP_1 dell'istanza n. 23BO002398 in data 5 ottobre 2023, notificato al ricorrente in data 16 novembre 2023, è stato notificato in violazione degli obblighi di traduzione dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione come prescri tti dagli artt. 3, co. 3, D.P.R. 394/1999, art. 2, co.6, D. Lgs. 286/1998, segnatamente all'assenza di traduzione in una lingua conosciuta o almeno conoscibile dal ricorrente, e, per l'effetto, 2. accertare e dichiarare la nullità del provvedimento emesso dalla Questura di nell'ambito dell'istanza n. 23BO002398 in data 5 ottobre 2023, notificato al ricorrente
CP_1 in data 16 novembre 2023;
3. accertare e dichiarare che il provvedimento emesso dalla Questura di nell'ambito
CP_1 dell'istanza n. 23BO002398 in data 5 ottobre 2023, notificato al ricorrente in data 16 novembre 2023, è privo di firma poiché mancano le indicazioni di provenienza della firma digitale ovvero manca l'indicazione di attestazione di copia conforme del provvedimento analogico notificato rispetto all'originale telematico da cui è tratto ovvero manca la delega alla firma del funzionario, e, per l'effetto, 4. accertare e dichiarare la nullità del provvedimento emesso dalla Questura di
CP_1 nell'ambito dell'istanza n. 23BO002398 in data 5 ottobre 2023, notificato al ricorrente in data 16 novembre 2023;
- in via principale nel merito:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, e art. 19, co. 1.2, T.U.I. e, per l'effetto, ordinare alla Questura di territorialmente competente di rilasciare un CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, D. Lgs. 286/1998, con la dicitura “protezione speciale” di durata biennale convertibile, a scadenza, in altro titolo. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione speciale ex art. 19, co.
1.1 e
1.2. D.lgs. 286/1998, 2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione ex art. 5, co. 6, T.U.I. in ossequio all'obbligo di non respingimento e all'obbligo di tutela della vita privata come definito dall'art. 8 C.E.D.U. ovvero il diritto all'asilo ex art. 10 Cost., e, per l'effetto, ordinare alla Questura di territorialmente CP_1 competente di rilasciare un permesso di soggiorno convertibile a scadenza in altro titolo;
- in via istruttoria, con riserva di produrre e richiedere i mezzi istruttori che si dovessero ritenere opportuni o necessari, sin d'ora si chiede che l'adito Tribunale disponga l'audizione personale del ricorrente con l'ausilio di un interprete. Si offrono in comunicazione i seguenti documenti e se ne chiede l'acquisizione: 1) provvedimento della Questura di e notifica;
CP_1
2) passaporto;
3) certificato di nascita;
4) ricevuta richiesta permesso soggiorno per protezione speciale;
5) memoria allegata all'istanza;
6) parere Commissione Territoriale;
7) permesso attesa asilo politico madre ricorrente;
8) permesso protezione speciale sorella ricorrente;
9) carta identità e doc. lavoro sig. 10) dichiarazione e documenti lavoro compagna Pt_2 ricorrente;
11) contratto lavoro;
12) buste paga;
13) impegno assunzione. Con condanna di controparte alle competenze e spese di lite”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 01.12.2023, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1. e 1.2, D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 16.11.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che l'istante è arrivato in Area Schengen in data 06.04.2022 e pertanto risiede in territorio italiano da solo un anno e mezzo: in primo luogo, occorre evidenziare che la durata del soggiorno costituisce, come sopra ricordato un parametro fondamentale per la valutazione dell'esistenza sul territorio nazionale di una consolidata vita privata e familiare e, nel caso di specie, la brevità del soggiorno appare incompatibile con una compiuta integrazione sociale in Italia. In questo senso, la ratio dell'istituto di cui al terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 appare essere la tutela di un radicamento effettivo già presente, a fronte di un soggiorno di lunga durata, non la regolarizzazione di un ingresso recente in deroga alla disciplina generale dei permessi di soggiorno di cui al T.U.I., nonché alla normativa in materia di protezione internazionale. Altresì, l'istante non risulta avere avviato un percorso di inserimento sul territorio: egli non dispone di autonomia abitativa, essendo ospite di un connazionale;
né ha addotto documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana o attività di integrazione sul territorio. In merito alla vita familiare, l'istante non risulta avere s ul territorio legami parentali stabili e duraturi. Pertanto, si ritiene che la sola presenza di un contratto di lavoro, decorrente da pochi mesi, non attesta una situazione di radicamento sul territorio tale da integrare i requisiti della protezione in parola”.
L'istante ha rappresentato, in sede di ricorso, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare evidenziando, inoltre, il percorso integrativo intrapreso.
In data 04.12.2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il , ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia;
la Questura, però, in data 01.02.2024, ha trasmesso una nota informativa.
Quindi, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, in sede di prima udienza di comparizione, tenutasi in data 21.03.2023, ha dichiarato in lingua italiana: “sono arrivato in Italia quasi due anni fa. Sono venuto qui perché in Perù c'è crisi politica e sociale. Qui c'era già mia madre con suo marito. Ho pensato di venire da mia madre. Qui c'è anche mia sorella titolare della protezione speciale;
lei è venuta con suo figlio. Mia madre è regolare. In Perù c'è mio padre con il quale non ho rapporti e poi un'altra sorella. Sto lavorando come baby-sitter. Siccome la mia compagna è incinta sto cercando un altro lavoro. La mia compagna l'ho conosciuta in Italia. È peruviana. Lei ha un permesso di protezione speciale. Vivo con mia madre. Adesso è venuta a vivere con noi anche la mia compagna. Quanto alla vicenda penale non dispongo di copia degli atti. È successo nel 2022.”.
Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e il giudice istruttore ha fissato una nuova udienza di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. A B Presidente rel. dott. S B Giudice dott. E R Giudice all'esito della camera di consiglio dell'8 agosto 2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 15889/2023, promosso da:
, nato/a in PERÙ, il 06/08/1999 Parte_1
(Codice CUI P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. FRUNCILLO GERARDINA RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare:
1. accertare e dichiarare che il provvedimento emesso dalla Questura di nell'ambito
CP_1 dell'istanza n. 23BO002398 in data 5 ottobre 2023, notificato al ricorrente in data 16 novembre 2023, è stato notificato in violazione degli obblighi di traduzione dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione come prescri tti dagli artt. 3, co. 3, D.P.R. 394/1999, art. 2, co.6, D. Lgs. 286/1998, segnatamente all'assenza di traduzione in una lingua conosciuta o almeno conoscibile dal ricorrente, e, per l'effetto, 2. accertare e dichiarare la nullità del provvedimento emesso dalla Questura di nell'ambito dell'istanza n. 23BO002398 in data 5 ottobre 2023, notificato al ricorrente
CP_1 in data 16 novembre 2023;
3. accertare e dichiarare che il provvedimento emesso dalla Questura di nell'ambito
CP_1 dell'istanza n. 23BO002398 in data 5 ottobre 2023, notificato al ricorrente in data 16 novembre 2023, è privo di firma poiché mancano le indicazioni di provenienza della firma digitale ovvero manca l'indicazione di attestazione di copia conforme del provvedimento analogico notificato rispetto all'originale telematico da cui è tratto ovvero manca la delega alla firma del funzionario, e, per l'effetto, 4. accertare e dichiarare la nullità del provvedimento emesso dalla Questura di
CP_1 nell'ambito dell'istanza n. 23BO002398 in data 5 ottobre 2023, notificato al ricorrente in data 16 novembre 2023;
- in via principale nel merito:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, e art. 19, co. 1.2, T.U.I. e, per l'effetto, ordinare alla Questura di territorialmente competente di rilasciare un CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, D. Lgs. 286/1998, con la dicitura “protezione speciale” di durata biennale convertibile, a scadenza, in altro titolo. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione speciale ex art. 19, co.
1.1 e
1.2. D.lgs. 286/1998, 2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione ex art. 5, co. 6, T.U.I. in ossequio all'obbligo di non respingimento e all'obbligo di tutela della vita privata come definito dall'art. 8 C.E.D.U. ovvero il diritto all'asilo ex art. 10 Cost., e, per l'effetto, ordinare alla Questura di territorialmente CP_1 competente di rilasciare un permesso di soggiorno convertibile a scadenza in altro titolo;
- in via istruttoria, con riserva di produrre e richiedere i mezzi istruttori che si dovessero ritenere opportuni o necessari, sin d'ora si chiede che l'adito Tribunale disponga l'audizione personale del ricorrente con l'ausilio di un interprete. Si offrono in comunicazione i seguenti documenti e se ne chiede l'acquisizione: 1) provvedimento della Questura di e notifica;
CP_1
2) passaporto;
3) certificato di nascita;
4) ricevuta richiesta permesso soggiorno per protezione speciale;
5) memoria allegata all'istanza;
6) parere Commissione Territoriale;
7) permesso attesa asilo politico madre ricorrente;
8) permesso protezione speciale sorella ricorrente;
9) carta identità e doc. lavoro sig. 10) dichiarazione e documenti lavoro compagna Pt_2 ricorrente;
11) contratto lavoro;
12) buste paga;
13) impegno assunzione. Con condanna di controparte alle competenze e spese di lite”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 01.12.2023, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1. e 1.2, D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 16.11.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che l'istante è arrivato in Area Schengen in data 06.04.2022 e pertanto risiede in territorio italiano da solo un anno e mezzo: in primo luogo, occorre evidenziare che la durata del soggiorno costituisce, come sopra ricordato un parametro fondamentale per la valutazione dell'esistenza sul territorio nazionale di una consolidata vita privata e familiare e, nel caso di specie, la brevità del soggiorno appare incompatibile con una compiuta integrazione sociale in Italia. In questo senso, la ratio dell'istituto di cui al terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 appare essere la tutela di un radicamento effettivo già presente, a fronte di un soggiorno di lunga durata, non la regolarizzazione di un ingresso recente in deroga alla disciplina generale dei permessi di soggiorno di cui al T.U.I., nonché alla normativa in materia di protezione internazionale. Altresì, l'istante non risulta avere avviato un percorso di inserimento sul territorio: egli non dispone di autonomia abitativa, essendo ospite di un connazionale;
né ha addotto documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana o attività di integrazione sul territorio. In merito alla vita familiare, l'istante non risulta avere s ul territorio legami parentali stabili e duraturi. Pertanto, si ritiene che la sola presenza di un contratto di lavoro, decorrente da pochi mesi, non attesta una situazione di radicamento sul territorio tale da integrare i requisiti della protezione in parola”.
L'istante ha rappresentato, in sede di ricorso, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare evidenziando, inoltre, il percorso integrativo intrapreso.
In data 04.12.2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il , ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia;
la Questura, però, in data 01.02.2024, ha trasmesso una nota informativa.
Quindi, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, in sede di prima udienza di comparizione, tenutasi in data 21.03.2023, ha dichiarato in lingua italiana: “sono arrivato in Italia quasi due anni fa. Sono venuto qui perché in Perù c'è crisi politica e sociale. Qui c'era già mia madre con suo marito. Ho pensato di venire da mia madre. Qui c'è anche mia sorella titolare della protezione speciale;
lei è venuta con suo figlio. Mia madre è regolare. In Perù c'è mio padre con il quale non ho rapporti e poi un'altra sorella. Sto lavorando come baby-sitter. Siccome la mia compagna è incinta sto cercando un altro lavoro. La mia compagna l'ho conosciuta in Italia. È peruviana. Lei ha un permesso di protezione speciale. Vivo con mia madre. Adesso è venuta a vivere con noi anche la mia compagna. Quanto alla vicenda penale non dispongo di copia degli atti. È successo nel 2022.”.
Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e il giudice istruttore ha fissato una nuova udienza di
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