Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 101
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 23355/2018 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Magaraggia, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Manfredini, come da procura in CP_1
atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.4.2018 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli il 5.11.2003 e il Per_1 Per_2
9.1.2007 e di avere ottenuto il decreto di omologa da questo Tribunale in data
27.6.2011, chiedeva la pronuncia di divorzio, la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita per i figli come meglio indicato nel ricorso (premettendo che il figlio più grande viveva con lui a Olbia, in Sardegna), l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento a carico della resistente per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili (in quanto il chiedeva il collocamento presso Parte_1
di sé anche del figlio più piccolo), oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per i due figli indicate nel ricorso. Successivamente, il ricorrente chiedeva di poter corrispondere per i figli la somma di euro 300,00 mensili, in quanto entrambi conviventi con la madre e viste le sue diminuite capacità economiche, e di determinare la data iniziale del versamento dell'assegno a suo carico, in quanto fino a maggio 2021 lo stesso aveva vissuto nella casa coniugale.
Si costituiva la resistente, la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita per i figli come meglio indicato nel ricorso, chiedendo il collocamento di entrambi presso di sé nella casa coniugale o in altra abitazione meno costosa, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per i figli pari ad euro 1.600,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale (in sede di note di precisazione delle conclusioni, chiedeva un assegno per i figli pari ad euro
800,00 mensili).
Venivano sentiti i due figli delle parti e il Presidente f.f., anche preso atto del fatto che il si era trasferito a vivere a Rieti, confermava le statuizioni di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 23355/2018 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Magaraggia, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Manfredini, come da procura in CP_1
atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.4.2018 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli il 5.11.2003 e il Per_1 Per_2
9.1.2007 e di avere ottenuto il decreto di omologa da questo Tribunale in data
27.6.2011, chiedeva la pronuncia di divorzio, la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita per i figli come meglio indicato nel ricorso (premettendo che il figlio più grande viveva con lui a Olbia, in Sardegna), l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento a carico della resistente per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili (in quanto il chiedeva il collocamento presso Parte_1
di sé anche del figlio più piccolo), oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per i due figli indicate nel ricorso. Successivamente, il ricorrente chiedeva di poter corrispondere per i figli la somma di euro 300,00 mensili, in quanto entrambi conviventi con la madre e viste le sue diminuite capacità economiche, e di determinare la data iniziale del versamento dell'assegno a suo carico, in quanto fino a maggio 2021 lo stesso aveva vissuto nella casa coniugale.
Si costituiva la resistente, la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita per i figli come meglio indicato nel ricorso, chiedendo il collocamento di entrambi presso di sé nella casa coniugale o in altra abitazione meno costosa, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per i figli pari ad euro 1.600,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale (in sede di note di precisazione delle conclusioni, chiedeva un assegno per i figli pari ad euro
800,00 mensili).
Venivano sentiti i due figli delle parti e il Presidente f.f., anche preso atto del fatto che il si era trasferito a vivere a Rieti, confermava le statuizioni di
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