Trib. Campobasso, sentenza 08/10/2024, n. 946
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2485/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 2.4.2024, con termini ex art.
190 c.p.c. e vertente tra
SOCIETA' AUTOMOBILISTICA F.LI VE & C. S.N.C. (C.F. e P. IVA
00044370708), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Reale, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 44;
Opponente contro
IO SE (C.F. 00169440708), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliata, in Campobasso, via Garibaldi n. 124;
Opposto
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/1910
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La TÀ TI F.LI SI & C. s.n.c. (d'ora in poi, F.LI SI s.n.c.), convenendo in giudizio la Regione SE, ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, notificata in data 9.10.2019, con il quale la Regione
SE le ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 83.323,80 oltre interessi, a pagina 1 di 16
titolo di restituzione delle cd. sovracompensazioni per gli anni 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012, delle quali avrebbe beneficiato in eccedenza nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, chiedendone la declaratoria di nuLItà/inefficacia/disapplicazione e, nella sostanza, l'annullamento o la revoca, oltre all'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito della Regione nei propri confronti.
Ha dedotto la parte opponente: - la proponibilità e procedibilità della domanda, non contemplando i contratti di servizio alcuna condizione di procedibilità e dovendo intendersi la fase conciliativa come meramente eventuale e, comunque, con onere di procedere alla relativa introduzione a carico dell'amministrazione regionale;
-
l'insussistenza dei requisiti per procedere con lo strumento dell'ingiunzione fiscale ex RD 639/1910 per inesistenza del titolo di credito ovvero dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria azionata;
- l'invariabilità del corrispettivo definito nei contratti stipulati per il periodo 2008/2012, non revisionabile ex post;
- l'infondatezza nel merito delle ragioni poste a fondamento dell'ingiunzione;
- la contestazione della “relazione istruttoria CI”, in quanto unilateralmente predisposta dalla Regione;
- di aver rispettato il principio della separazione contabile e di aver regolarmente presentato i modeLI TR;
-
l'insussistenza di qualsivoglia surplus di finanziamento regionale e parimenti
l'insussistenza di qualsivoglia comportamento non collaborativo nei confronti dell'amministrazione regionale;
- l'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Si è costituita la Regione SE, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in sede esclusiva, trattandosi di materia attinente ad una concessione di pubblico servizio, ed avendo
l'Amministrazione concedente utilizzato per la disciplina del rapporto, in luogo del tradizionale atto autoritativo unilaterale, lo schema contrattuale, onde determinare i contenuti delle prestazioni e le modalità dell'erogazione delle prestazioni- normalmente affidate a “disciplinari” allegati ai provvedimenti di concessione o sovvenzione - in vista del mutamento di regime imposto anche dalla normativa comunitaria sopravvenuta (Reg. 1370/2007) (trattandosi, allora, di accordo
“sostitutivo” del provvedimento amministrativo concessorio unilaterale e, pertanto,
pagina 2 di 16
rientrante nell' art. 133, comma 1 lett. a) n. 2), c.p.a.);
- l'improcedibilità della domanda, in ragione dell'omissione del tentativo di conciliazione, con relativo onere in capo alla parte opponente;
- l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento agli anni 2008/2010, in ragione della clausola di salvaguardia contenente la rinuncia ad intraprendere qualsiasi azione giudiziaria relativa al contratto di servizio;
- che
l'ingiunzione opposta si fonda sullo studio eseguito dalle dott.sse Ruscitto e Testa, datato 19.9.2014, acquisito al protocollo regionale n. 82554 del 23.9.2014, poi recepito dalla Regione SE con determinazione dirigenziale del servizio mobilità n.
5312 del 1^.10.2015, di tal che la somma ingiunta deve ritenersi dovuta in relazione
a quanto versato dalla Regione in eccedenza rispetto a quanto effettivamente spettante, alla luce dell'esame dei documenti contabili della F.LI SI;
la Regione
SE ha altresì spiegato domanda riconvenzionale dell'importo di euro 197.645,98, risultante dalla medesima relazione istruttoria ed avente ad oggetto la medesima pretesa azionata con l'ingiunzione fiscale opposta, alla quale è stata aggiunta anche
l'IRAP.
Con provvedimento dell'11.2.2020 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta.
Con provvedimento del 14.1.2022 la causa è stata assegnata alla scrivente, sul presupposto della tangenza delle questioni rilevanti con quelle di altro giudizio pendente tra le medesime parti in causa.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU tecnico contabile, a cura del GOP delegato per l'istruttoria.
Con provvedimento del 5.4.2023 sono state espunte dal fascicolo telematico le deduzioni non autorizzate predisposte da entrambe le parti su supporto analogico da allegare a verbale di udienza del 31.3.2023, in quanto integranti inammissibili memorie difensive, non autorizzate e non rientranti nei termini delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., applicabile ratione temporis.
La causa è stata rinviata per la discussione ad udienza celebrata in modalità cartolare ed è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni avuto riguardo all'assenza di chiarezza e sintesi degli ultimi scritti difensivi, nonchè alla richiesta di termine per controdeduzioni avanzata dalla parte convenuta.
pagina 3 di 16
All'udienza del 2.4.2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, di tal che l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere revocata e deve essere accertata l'insussistenza dei crediti della
Regione SE azionati tramite il provvedimento impugnato nei confronti di F.LI
SI;
la domanda riconvenzionale spiegata dalla Regione SE deve essere in parte dichiarata inammissibile ed in parte rigettata nel merito.
1. Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione SE è infondata e deve essere respinta, con conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria.
Occorre preliminarmente chiarire che – come costantemente affermato dalla giurisprudenza sia amministrativa sia di legittimità – la circostanza che ad essere opposta sia un'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 non reca deroghe alle ordinarie norme regolatrici della giurisdizione che, pertanto, dovrà essere individuata in base ai criteri ordinari.
La presente controversia attiene ad un rapporto di tipo privatistico-obbligatorio tra
l'amministrazione regionale e la società opponente, il che ne giustifica l'attrazione nell'alveo della giurisdizione ordinaria. È indubbio, infatti, che il rapporto tra la
Regione SE e la F.LI SI sia un rapporto di natura pattizia, fondato su una pluralità di contratti di servizio, così come è innegabile che la pretesa creditoria della pubblica amministrazione si fondi su tali contratti.
Irrilevante è, dunque, nel caso di specie, la circostanza che si verta in materia di pubblico servizio, dal momento che, anche in tale materia, “solo in presenza di un potere autoritativo della P.A. nella determinazione dell'entità del credito controverso si radica la giurisdizione del G.A.” (così: Corte d'appello di Campobasso, n. 72/2023).
Del resto, lo stesso giudice amministrativo (in particolare: TAR SE n. 176/2020) ha affermato che “in materia di controversie relative ad indennità e sovra- compensazioni da corrispondere per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale va affermata la giurisdizione del giudice ordinario laddove vengano in rilievo
pagina 4 di 16 atti di verifica contabile, di liquidazione e pagamento fatture, che non presentino carattere autoritativo e discrezionale” (così: Tar SE, n. 176/2020).
2. Sulla procedibilità della domanda
Ritiene il Giudicante che la domanda sia procedibile, in ragione del fatto che i contratti di servizio relativi alle annualità più risalenti (2008-2009) non prevedono alcuna condizione di procedibilità, mentre queLI successivi (2010-2011) prevedono un procedimento di mediazione/conciliazione di carattere meramente facoltativo – e ciò in conformità al costante orientamento dell'intestato Tribunale, dal quale non v'è motivo di discostarsi.
Invero, il contratto di servizio del 1^.1.2010, poi prorogato al 31.03.2011, prevede all'art. 13, comma 2, che “in caso di controversie sull'interpretazione o applicazione delle clausole del presente contrato di servizio, le parti dovranno darne comunicazione all'Assessorato ai Trasporti della Regione SE che provvederà, entro il termine di gg.
30, a convocare le stesse per un tentativo di conciliazione”;
ed ancora, l'art. 15 del contratto di servizio del 2011 prevede che “In caso di controversie sull'interpretazione
o applicazione delle clausole del presente Contratto di Servizio, le Parti dovranno dare comunicazione all'Assessorato dei Trasporti della Regione SE che provvederà, entro il termine di gg. 30, a convocare le stesse per un tentativo di conciliazione;
in caso di mancato bonario componimento, la vertenza potrà essere rimessa ad un Collegio arbitrale composto da (…). Il Collegio avrà sede in Campobasso e dovrà giudicare secondo diritto (…)”.
Ebbene, valutando le clausole sopra riportate come riconducibili all'art. 2 d.lgs.
28/2010, il tentativo di conciliazione e l'ipotesi di mediazione ivi previsti possono, a buon diritto, ritenersi meramente facoltativi, con la conseguenza per cui la domanda in esame è procedibile e l'eccezione di tenore contrario deve essere disattesa.
3. Sulla clausola di salvaguardia
La Regione SE sostiene l'inammissibilità della domanda avversaria, quantomeno per gli anni 2008/2010, in ragione della clausola di salvaguardia contenuta nei contratti di servizio, da cui si dovrebbe desumere la rinuncia a qualsiasi azione inerente al rapporto contrattuale.
L'eccezione è infondata, in quanto l'opponente ha assunto la veste di convenuto in senso sostanziale, dato che la presente opposizione è scaturita dalla ingiunzione pagina 5 di 16
fiscale azionata dalla stessa Regione SE, che -quindi- nel presente processo è attore sostanziale;
di conseguenza, non si può in alcun modo ritenere che alla società fosse preclusa la possibilità di difendersi in giudizio, proponendo la presente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2485/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 2.4.2024, con termini ex art.
190 c.p.c. e vertente tra
SOCIETA' AUTOMOBILISTICA F.LI VE & C. S.N.C. (C.F. e P. IVA
00044370708), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Reale, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 44;
Opponente contro
IO SE (C.F. 00169440708), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliata, in Campobasso, via Garibaldi n. 124;
Opposto
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/1910
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La TÀ TI F.LI SI & C. s.n.c. (d'ora in poi, F.LI SI s.n.c.), convenendo in giudizio la Regione SE, ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, notificata in data 9.10.2019, con il quale la Regione
SE le ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 83.323,80 oltre interessi, a pagina 1 di 16
titolo di restituzione delle cd. sovracompensazioni per gli anni 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012, delle quali avrebbe beneficiato in eccedenza nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, chiedendone la declaratoria di nuLItà/inefficacia/disapplicazione e, nella sostanza, l'annullamento o la revoca, oltre all'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito della Regione nei propri confronti.
Ha dedotto la parte opponente: - la proponibilità e procedibilità della domanda, non contemplando i contratti di servizio alcuna condizione di procedibilità e dovendo intendersi la fase conciliativa come meramente eventuale e, comunque, con onere di procedere alla relativa introduzione a carico dell'amministrazione regionale;
-
l'insussistenza dei requisiti per procedere con lo strumento dell'ingiunzione fiscale ex RD 639/1910 per inesistenza del titolo di credito ovvero dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria azionata;
- l'invariabilità del corrispettivo definito nei contratti stipulati per il periodo 2008/2012, non revisionabile ex post;
- l'infondatezza nel merito delle ragioni poste a fondamento dell'ingiunzione;
- la contestazione della “relazione istruttoria CI”, in quanto unilateralmente predisposta dalla Regione;
- di aver rispettato il principio della separazione contabile e di aver regolarmente presentato i modeLI TR;
-
l'insussistenza di qualsivoglia surplus di finanziamento regionale e parimenti
l'insussistenza di qualsivoglia comportamento non collaborativo nei confronti dell'amministrazione regionale;
- l'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Si è costituita la Regione SE, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in sede esclusiva, trattandosi di materia attinente ad una concessione di pubblico servizio, ed avendo
l'Amministrazione concedente utilizzato per la disciplina del rapporto, in luogo del tradizionale atto autoritativo unilaterale, lo schema contrattuale, onde determinare i contenuti delle prestazioni e le modalità dell'erogazione delle prestazioni- normalmente affidate a “disciplinari” allegati ai provvedimenti di concessione o sovvenzione - in vista del mutamento di regime imposto anche dalla normativa comunitaria sopravvenuta (Reg. 1370/2007) (trattandosi, allora, di accordo
“sostitutivo” del provvedimento amministrativo concessorio unilaterale e, pertanto,
pagina 2 di 16
rientrante nell' art. 133, comma 1 lett. a) n. 2), c.p.a.);
- l'improcedibilità della domanda, in ragione dell'omissione del tentativo di conciliazione, con relativo onere in capo alla parte opponente;
- l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento agli anni 2008/2010, in ragione della clausola di salvaguardia contenente la rinuncia ad intraprendere qualsiasi azione giudiziaria relativa al contratto di servizio;
- che
l'ingiunzione opposta si fonda sullo studio eseguito dalle dott.sse Ruscitto e Testa, datato 19.9.2014, acquisito al protocollo regionale n. 82554 del 23.9.2014, poi recepito dalla Regione SE con determinazione dirigenziale del servizio mobilità n.
5312 del 1^.10.2015, di tal che la somma ingiunta deve ritenersi dovuta in relazione
a quanto versato dalla Regione in eccedenza rispetto a quanto effettivamente spettante, alla luce dell'esame dei documenti contabili della F.LI SI;
la Regione
SE ha altresì spiegato domanda riconvenzionale dell'importo di euro 197.645,98, risultante dalla medesima relazione istruttoria ed avente ad oggetto la medesima pretesa azionata con l'ingiunzione fiscale opposta, alla quale è stata aggiunta anche
l'IRAP.
Con provvedimento dell'11.2.2020 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta.
Con provvedimento del 14.1.2022 la causa è stata assegnata alla scrivente, sul presupposto della tangenza delle questioni rilevanti con quelle di altro giudizio pendente tra le medesime parti in causa.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU tecnico contabile, a cura del GOP delegato per l'istruttoria.
Con provvedimento del 5.4.2023 sono state espunte dal fascicolo telematico le deduzioni non autorizzate predisposte da entrambe le parti su supporto analogico da allegare a verbale di udienza del 31.3.2023, in quanto integranti inammissibili memorie difensive, non autorizzate e non rientranti nei termini delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., applicabile ratione temporis.
La causa è stata rinviata per la discussione ad udienza celebrata in modalità cartolare ed è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni avuto riguardo all'assenza di chiarezza e sintesi degli ultimi scritti difensivi, nonchè alla richiesta di termine per controdeduzioni avanzata dalla parte convenuta.
pagina 3 di 16
All'udienza del 2.4.2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, di tal che l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere revocata e deve essere accertata l'insussistenza dei crediti della
Regione SE azionati tramite il provvedimento impugnato nei confronti di F.LI
SI;
la domanda riconvenzionale spiegata dalla Regione SE deve essere in parte dichiarata inammissibile ed in parte rigettata nel merito.
1. Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione SE è infondata e deve essere respinta, con conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria.
Occorre preliminarmente chiarire che – come costantemente affermato dalla giurisprudenza sia amministrativa sia di legittimità – la circostanza che ad essere opposta sia un'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 non reca deroghe alle ordinarie norme regolatrici della giurisdizione che, pertanto, dovrà essere individuata in base ai criteri ordinari.
La presente controversia attiene ad un rapporto di tipo privatistico-obbligatorio tra
l'amministrazione regionale e la società opponente, il che ne giustifica l'attrazione nell'alveo della giurisdizione ordinaria. È indubbio, infatti, che il rapporto tra la
Regione SE e la F.LI SI sia un rapporto di natura pattizia, fondato su una pluralità di contratti di servizio, così come è innegabile che la pretesa creditoria della pubblica amministrazione si fondi su tali contratti.
Irrilevante è, dunque, nel caso di specie, la circostanza che si verta in materia di pubblico servizio, dal momento che, anche in tale materia, “solo in presenza di un potere autoritativo della P.A. nella determinazione dell'entità del credito controverso si radica la giurisdizione del G.A.” (così: Corte d'appello di Campobasso, n. 72/2023).
Del resto, lo stesso giudice amministrativo (in particolare: TAR SE n. 176/2020) ha affermato che “in materia di controversie relative ad indennità e sovra- compensazioni da corrispondere per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale va affermata la giurisdizione del giudice ordinario laddove vengano in rilievo
pagina 4 di 16 atti di verifica contabile, di liquidazione e pagamento fatture, che non presentino carattere autoritativo e discrezionale” (così: Tar SE, n. 176/2020).
2. Sulla procedibilità della domanda
Ritiene il Giudicante che la domanda sia procedibile, in ragione del fatto che i contratti di servizio relativi alle annualità più risalenti (2008-2009) non prevedono alcuna condizione di procedibilità, mentre queLI successivi (2010-2011) prevedono un procedimento di mediazione/conciliazione di carattere meramente facoltativo – e ciò in conformità al costante orientamento dell'intestato Tribunale, dal quale non v'è motivo di discostarsi.
Invero, il contratto di servizio del 1^.1.2010, poi prorogato al 31.03.2011, prevede all'art. 13, comma 2, che “in caso di controversie sull'interpretazione o applicazione delle clausole del presente contrato di servizio, le parti dovranno darne comunicazione all'Assessorato ai Trasporti della Regione SE che provvederà, entro il termine di gg.
30, a convocare le stesse per un tentativo di conciliazione”;
ed ancora, l'art. 15 del contratto di servizio del 2011 prevede che “In caso di controversie sull'interpretazione
o applicazione delle clausole del presente Contratto di Servizio, le Parti dovranno dare comunicazione all'Assessorato dei Trasporti della Regione SE che provvederà, entro il termine di gg. 30, a convocare le stesse per un tentativo di conciliazione;
in caso di mancato bonario componimento, la vertenza potrà essere rimessa ad un Collegio arbitrale composto da (…). Il Collegio avrà sede in Campobasso e dovrà giudicare secondo diritto (…)”.
Ebbene, valutando le clausole sopra riportate come riconducibili all'art. 2 d.lgs.
28/2010, il tentativo di conciliazione e l'ipotesi di mediazione ivi previsti possono, a buon diritto, ritenersi meramente facoltativi, con la conseguenza per cui la domanda in esame è procedibile e l'eccezione di tenore contrario deve essere disattesa.
3. Sulla clausola di salvaguardia
La Regione SE sostiene l'inammissibilità della domanda avversaria, quantomeno per gli anni 2008/2010, in ragione della clausola di salvaguardia contenuta nei contratti di servizio, da cui si dovrebbe desumere la rinuncia a qualsiasi azione inerente al rapporto contrattuale.
L'eccezione è infondata, in quanto l'opponente ha assunto la veste di convenuto in senso sostanziale, dato che la presente opposizione è scaturita dalla ingiunzione pagina 5 di 16
fiscale azionata dalla stessa Regione SE, che -quindi- nel presente processo è attore sostanziale;
di conseguenza, non si può in alcun modo ritenere che alla società fosse preclusa la possibilità di difendersi in giudizio, proponendo la presente
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