Trib. Torino, sentenza 21/05/2024, n. 3012

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 21/05/2024, n. 3012
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3012
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 21367/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 21367/2020 promossa da:
CA AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. GUIDO
FRANCESCO BRONSINO;

PARTE ATTRICE contro
AS NA (C.F. [...]),
UT AS (C.F. [...]),
UT RT (C.F. [...]), con il patrocinio degli Avv.ti GIORGIO VALFRE' e ALESSIA LEVIZZANI;
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice (all'udienza del 14.12.2023, come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc): “Voglia l'On.le Tribunale di Torino, adversis rejectis, previa ispezione giudiziale dei luoghi ai sensi degli artt. 258-259
c.p.c., previa-occorrendo-C.T.U., previa ammissione dei mezzi di prova che saranno dedotti nei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., - Accertare e dichiarare che la strada privata chiusa per cui è causa, con accesso su Via Croce di S. Amato in Villarbasse, è stata formata mediante conferimento di una striscia di terreno larga 2 metri del mappale 210 di proprietà dell'attore e di una striscia di terreno larga 2 metri del mappale 310 di proprietà del Sig. AR IO, dante causa dei convenuti;
- Accertare e dichiarare conseguentemente il diritto di comproprietà “ex agris collatis” tra l'attore ed i convenuti sulla strada privata oggetto di causa;
- Dichiarare il diritto dell'attore (e dei suoi eredi e/o aventi causa), in qualità di proprietario del fondo sito in Villarbasse (TO), censito al C.T. al Foglio 4, Particella 210, di esercitare liberamente il passaggio pedonale e carraio sulla strada privata de qua;
- Ordinare conseguentemente ai convenuti di lasciare la strada in questione libera e sgombra da persone e cose, astenendosi da qualunque tipo di molestia nei confronti dell'attore e/o di impedimento al legittimo esercizio dei diritti di comproprietà dell'attore in relazione alla strada privata chiusa di cui è causa, con ogni conseguenziale pronuncia;
- Condannare i convenuti, solidalmente e/o alternativamente tra loro, al pagamento in favore dell'attore di somma di denaro, ai sensi

pagina 1 di 18 dell'art. 614 bis c.p.c., in misura determinanda anche in via equitativa, per ogni violazione o inosservanza;
- Rigettare, in quanto inammissibili ed infondate, tutte le domande formulate dai convenuti;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dei convenuti di acquisto per usucapione della striscia di 2 metri della strada privata appartenente al mappale 210 di proprietà dell'attore, dare atto che il fondo dell'attore, censito al Catasto Terreni di Villarbasse al Foglio 4 particella 210, è diventato intercluso e costituire conseguentemente servitù di passaggio coattivo, pedonale e carraio, sulla strada privata di accesso a

Via Croce di S. Amato formata da una striscia di 2 metri del mappale 320 e da una striscia di 2 metri del mappale 210, ai sensi dell'art. 1051 c.c.;
- Dichiarare prescritte le generiche, inammissibili ed infondate richieste di pagamento ex adverso formulate. Con vittoria di spese (anche di eventuali C.T.U. e C.T.P.) ed onorari di giudizio, in base ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.”

Per parte convenuta (all'udienza del 14.12.2023, come da foglio depositato in data 12.12.2023):
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, In via Istruttoria -Ammettere le prove per interrogatorio e testi che dedotte nella II memoria istruttoria, nonché la prova contraria. -Ammettere l'allegato
n. 1 alla memoria n. 3, denominato “progetto di costruzione” offerto in controprova ai capitoli n 4 e 5 della seconda memoria di controparte. -Dichiarare inammissibile e comunque inattendibile la testimonianza del
Signor UI LO in quanto lo stesso è fratello dell'attore ed ha un interesse personale nella causa in corso;

-Non ammettere la prova testimoniale ai capitoli 4 e 5 richiesta dall'attore nella seconda memoria, in quanto non ammissibile, a norma dell'art. 2725 c.c., come già esposto in atti. -Ordinare, ex art.210 cpc, al Comune di Villarbasse ed a quello di Torino, l'esibizione dei rilievi Fotografici aerei attinenti la strada oggetto di causa (sfociante nella strada comunale di Villarbasse, Via Croce S. Amato, 36) e, quindi, del Catasto Terreni di
Villarbasse, Foglio 4 particelle 210 e 320, dal 1976 ad oggi (o comunque con riferimento agli anni disponibili) -
Disporre la rinnovazione della CTU, posto che la stessa risulta, per le ragioni espresse nell' Istanza di modifica dell'ordinanza ex art.177 cpc emessa dal G.I. in data 22.12.2022 e depositata il 27.12.2022, lacunosa, soggettiva, carente sotto il profilo tecnico, inadeguata oltre che erronea e fuorviante per il Giudice, per le motivazioni indicate ivi nonché nelle Note a verbale dell'udienza 22.12.2022. In subordine, si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti sui molteplici aspetti sopra evidenziati. -Escludere dagli atti allegati alla CTU
“progetto di licenza n. 58/74”, e dichiararne l'inammissibilità. Tale documento, privo sul frontespizio dei timbri dell'avvenuto deposito in Comune, riporta estesa, con artefatto da parte di ignoti, la colorazione gialla dei due metri lato sud (di proprietà del Sig. LO) in corrispondenza dell'area esclusiva dei Signori TO ZA fino a coprire la lettera D posta all'angolo del confine TO-LO. L'artefatto, sempre presente nella CTU
AF, è presente anche sulla seconda pagina del progetto. Il falso materiale, oggetto di denuncia-querela penale, si rileva paragonando l'originale all'epoca rilasciato dal Comune di Villarbasse al Signor AR e conseguentemente consegnato da quest'ultimo ai Signori TO-ZA all'atto di vendita del 13/05/1976. -
Ammettere tutte le prove documentali prodotte in atti;
In via principale -Rigettare tutte le domande attoree poiché assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, come ampiamente argomentato in atti. -Rigettare la domanda inerente l'accertamento e la declaratoria del vincolo di comproprietà delle singole strisce di terreno

(caduna di 2,0 mt di larghezza) per la palese nullità dell'accordo verbale paventato dall'attore nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 1350 c.c. co3, che impone la forma scritta a pena di nullità per gli atti di disposizione dei beni immobili;
-Dichiarare l'inopponibilità ai convenuti del vincolo di comproprietà per

l'assoluta assenza della trascrizione del vincolo ai sensi dell'art. dell'art. 2643 Codice Civile;
-Rigettare, inoltre, la domanda di controparte relativa all'accertamento della comunione “ex agris collatis” poiché presentata tardivamente nella prima memoria istruttoria. -Nella denegata ipotesi in qui l'Ill.mo Giudice ritenesse ammissibile la domanda di cui sopra ex adverso tardivamente formulata, rigettare la stessa in quanto

pagina 2 di 18 destituita di qualunque fondamento, in fatto e in diritto, in quanto i presupposti non sono attinenti al caso di specie, come dedotto in atti. -Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere ammissibile la nuova domanda formulata dall'attore nella prima memoria istruttoria di accertamento della comunione ex agris collatis, gli odierni convenuti, chiedono, in subordine, di accertare l'intervenuta usucapione di detta comproprietà, sussistendone i presupposti di Legge. In via riconvenzionale Preso atto del possesso, continuativo, non interrotto, pubblico e non equivoco, altresì accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, da parte degli esponenti, con decorrenza dal 13.05.1976 e sino alla data odierna, sulla striscia di terreno di circa due metri componente la stradina privata che sfocia nella strada comunale di Villarbasse, Via
Croce S. Amato, 36, facente parte del fondo individuato al Catasto Terreni di Villarbasse al Foglio 4 particella
210, fino al limite della recinzione est–sud-est della proprietà dei convenuti. -Dichiarare, in favore dei Signori
TO ER, TO LI ed ZA GI e contro il Signor IO LO, l'acquisto per usucapione della proprietà sulla striscia di terreno di circa due metri componente la stradina privata che sfocia nella strada comunale di Villarbasse, Via Croce S. Amato, 36, facente parte del fondo individuato al Catasto
Terreni di Villarbasse al Foglio 4 particella 210, fino al limite della recinzione est– sud-est della proprietà dei convenuti, come da planimetria allegata. -Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2 competente per il Comune di Villarbasse la conseguente trascrizione della decisione e al Direttore dell'UTE di
Torino, competente per territorio, la voltura catastale. -Rigettare la domanda proposta da parte attrice in riconventio reconventionis, circa la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio, sulla strada oggetto di causa per interclusione del fondo di proprietà dell'attore (mapp. 210), poiché infondata in fatto ed in diritto avendo l'attore, a norma del 1054 c.c. accesso alla proprietà tramite il mappale 26 foglio 4 Comune di
Villarbasse e considerato che il mappale 210 gode di un secondo passaggio pedonale e carraio, sito in Frazione
Corbiglia via RO (si vedano fotografie e mappa nella CTP Ing. Faraudo), nonché, secondo quanto affermato dal CT AF (pagina 6 ctu), il mappale 210 gode di un terzo passaggio, sempre sulla via Croce Santo Amato, con il mappale 25. In subordine -nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuta la prescrizione acquisitiva prevista dalla legge ai sensi dell'art. 1158 Codice Civile, sui due metri di terreno costituenti parte della stradina ed appartenenti al mappale 210 di proprietà LO, Dichiarare, in forza di atto di acquisto dei convenuti 13.05.1976 a rogito Notaio Ricciotti, che la proprietà LO, (limitatamente alla striscia di terreno di circa due metri componente la stradina privata che sfocia nella strada comunale di Villarbasse, Via Croce S.
Amato, 36, facente parte del fondo individuato al Catasto Terreni di Villarbasse al Foglio
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