Trib. Crotone, sentenza 09/01/2025, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Crotone, sentenza 09/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Crotone
Numero : 13
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 715/2022 R.G.
tra
BR PP (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco
Santelli e Carlo Guarnieri
-parte attrice-
e
NG PP NC IU (C.F. [...]), rappresentata e difesa
dall'Avv. Luigi Morrone
-parte convenuta-
Il Giudice
scaduto il termine del 7 gennaio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art.
127-ter c.p.c.;

lette le note di trattazione scritta depositate;

pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Mauro PP Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro PP
Cilardi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 715/2022 R.G.
tra
BR PP (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco
Santelli e Carlo Guarnieri
-parte attrice-
e
NG PP NC IU (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Morrone
-parte convenuta-
OGGETTO
Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 7.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, BR PP evocava in giudizio NG
PP NC IU per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 250.000,00 o di quella ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, imputandogli di aver concorso a determinare, mediante la sottoscrizione di una relazione di servizio e di diffide legali,
l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico da parte dell'ASP di Crotone, presso cui
l'attore lavorava quale direttore del reparto di chirurgia generale, con conseguente compromissione della di lui immagine e reputazione professionale;
vinte le spese di lite.
2
Si costitutiva NG PP NC IU, chiedendo a vario titolo il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
vinte le spese di lite, in distrazione.
Istruita documentalmente e con prova testimoniale, la causa veniva assegnata allo scrivente e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE

2. IN VIA PRELIMINARE.
Si premette che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies 127-ter e c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività
3 processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.

2.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.

2.2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che sul versante istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.

2.3. Infine, importare precisare che la decisione viene emessa in ossequio al principio della cd.
“ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione, onde ispirare doverosamente la trattazione
e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).

3. MERITO.
La domanda è infondata.
Va anzitutto precisato che, fermo il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base della domanda, la presente vicenda deve inquadrarsi nell'alveo della responsabilità aquiliana di cui agli artt. 2043 e seguenti c.c., i cui elementi costitutivi sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto ed il nesso causale tra il fatto illecito ed il danno.
In particolare, si rammenta che, in tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt. 2043 e segg. c.c.,
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