Trib. Bari, sentenza 17/12/2024, n. 5068
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5661/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 1179/2006 pubblicata il 12/12/2006, il Tribunale di Trani aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 30/10/1999 con CP_1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto che prevedevano l'affidamento condiviso
[...] di sua figlia (nata il [...]), all'epoca minorenne, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e il suo obbligo contribuire al suo mantenimento versando alla resistente € 300,00 mensili;
2. il 2/06/2008 aveva contratto nuove nozze ed era diventato padre di altri due figli (nati nel 2011
e ne l2016) affetti da problemi di salute, i quali, pertanto, necessitavano di controlli medici periodici;
3. lavorava in ambito marittimo e pagava in via esclusiva, in quanto sua moglie era disoccupata, le rate di € 430,93 mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
4. a seguito di istanza di accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate, aveva appresso che sua figlia era stata assunta dal 15/03/2021 presso la “Network Contacts” e aveva percepito Per_1 un reddito di € 6.782,45 nel 2021 e di € 9.204,74 nel 2022. Tanto premesso, chiedeva che fosse disposta la revoca del contributo al mantenimento di sua figlia a far data dall'1/04/2021 con condanna di alla restituzione delle somme da lei CP_1 indebitamente percepite a tale titolo, ammontanti complessivamente ad € 11.555,00. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituivano in giudizio e CP_1
le quali controdeducevano che: Controparte_2
1. il ricorrente non aveva depositato la sua documentazione economico-patrimoniale impedendo il raffronto tra i suoi redditi attuali e quelli posseduti all'epoca del divorzio;
2. non era mai stato richiesto alcun aumento del contributo paterno al mantenimento Per_1
nonostante dal 2006, epoca in cui furono concordate le condizioni del divorzio, le sue
[...] esigenze di vita fossero aumentate;
3. la percepiva € 600,00 mensili lavorando come commessa part-time e contribuiva CP_1 al pagamento del canone di locazione di € 500,00 dell'immobile in cui vivevano lei, il suo nuovo compagno, il bambino nato dalla loro unione (affetto da disturbo dello spettro autistico) ed Persona_1
4. si era diplomata in ambito turistico ma, non essendo ancora ancora riuscita a Persona_1 collocarsi lavorativamente in tale ambito, dal 2021 lavorava come operatrice telefonica con contratto part-time a tempo determinato, in scadenza il 30/11/2024, e percepiva € 400,00 mensili;
1
chiedevano, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente o, in subordine, la riduzione del contributo paterno al mantenimento di o la sua sospensione sino alla definitiva Per_1 cessazione del suo contratto di lavoro. All'udienza del 18/11/2024, i procuratori delle parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio in data 13.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5661/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 1179/2006 pubblicata il 12/12/2006, il Tribunale di Trani aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 30/10/1999 con CP_1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto che prevedevano l'affidamento condiviso
[...] di sua figlia (nata il [...]), all'epoca minorenne, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e il suo obbligo contribuire al suo mantenimento versando alla resistente € 300,00 mensili;
2. il 2/06/2008 aveva contratto nuove nozze ed era diventato padre di altri due figli (nati nel 2011
e ne l2016) affetti da problemi di salute, i quali, pertanto, necessitavano di controlli medici periodici;
3. lavorava in ambito marittimo e pagava in via esclusiva, in quanto sua moglie era disoccupata, le rate di € 430,93 mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
4. a seguito di istanza di accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate, aveva appresso che sua figlia era stata assunta dal 15/03/2021 presso la “Network Contacts” e aveva percepito Per_1 un reddito di € 6.782,45 nel 2021 e di € 9.204,74 nel 2022. Tanto premesso, chiedeva che fosse disposta la revoca del contributo al mantenimento di sua figlia a far data dall'1/04/2021 con condanna di alla restituzione delle somme da lei CP_1 indebitamente percepite a tale titolo, ammontanti complessivamente ad € 11.555,00. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituivano in giudizio e CP_1
le quali controdeducevano che: Controparte_2
1. il ricorrente non aveva depositato la sua documentazione economico-patrimoniale impedendo il raffronto tra i suoi redditi attuali e quelli posseduti all'epoca del divorzio;
2. non era mai stato richiesto alcun aumento del contributo paterno al mantenimento Per_1
nonostante dal 2006, epoca in cui furono concordate le condizioni del divorzio, le sue
[...] esigenze di vita fossero aumentate;
3. la percepiva € 600,00 mensili lavorando come commessa part-time e contribuiva CP_1 al pagamento del canone di locazione di € 500,00 dell'immobile in cui vivevano lei, il suo nuovo compagno, il bambino nato dalla loro unione (affetto da disturbo dello spettro autistico) ed Persona_1
4. si era diplomata in ambito turistico ma, non essendo ancora ancora riuscita a Persona_1 collocarsi lavorativamente in tale ambito, dal 2021 lavorava come operatrice telefonica con contratto part-time a tempo determinato, in scadenza il 30/11/2024, e percepiva € 400,00 mensili;
1
chiedevano, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente o, in subordine, la riduzione del contributo paterno al mantenimento di o la sua sospensione sino alla definitiva Per_1 cessazione del suo contratto di lavoro. All'udienza del 18/11/2024, i procuratori delle parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio in data 13.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il
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