Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 22
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
1634/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 1634/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Croce CP_1
Cristina, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Croce Cristina, CP_2 parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/12/2014 in Orvieto (TR) precisando che dall'unione è nata la figlia il 14/10/2016 in Orvieto (TR) e che a far Persona_1 data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati mantenendo l'obbligo del rispetto reciproco.
2. L'abitazione coniugale, sita in Castel Viscardo (TR) di proprietà del padre del IG. e della zia CP_1 del medesimo, condotta quindi in comodato gratuito, resta assegnata al medesimo . CP_1
3. La minore in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, vivrà Persona_1 prevalentemente con la madre, presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Orvieto Via dei
Lecci 1. Il padre avrà diritto di vederla e tenerla con sé il fine settimana a settimane alterne, a partire dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola, sino alla domenica sera, prima dell'orario di cena, e quindi entro le ore 19,00 circa, oltre a due pomeriggi a settimana, il martedì ed il venerdì con rientro entro le ore 21,00, per la settimana in cui la bambina non passa con lui il fine settimana, ed un pomeriggio a settimana, il martedì, o altro giorno da pattuire con rientro sempre entro le ore 21,00, nell'altra. Nei pomeriggi in cui sta con il padre, il papà avrà cura di far cenare la bambina Per_1 prima di riportarla dalla mamma. La IG.ra dichiara in ogni caso di favorire qualsiasi CP_2 ulteriore frequentazione del padre con la figlia, previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle necessità della minore, degli impegni sia scolastici che extrascolastici della medesima. La minore inoltre trascorrerà con i genitori un periodo di giorni 15, consecutivi o non, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi previamente tra i genitori, in tempo utile, al fine di poter programmare entrambi le ferie, nel rispetto ed in conseguenza degli impegni e delle eSIenze lavorative degli istanti, con