Trib. Bari, sentenza 29/10/2024, n. 4081

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 29/10/2024, n. 4081
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4081
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo



TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice dott.ssa C T,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6381/2021 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. FARETRA CP_1
ANNA Resistente

Oggetto: ;
Controparte_2
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 28.05.2021, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell' Pt_2 dal 01.09.2006, in qualità , in servizio presso il reparto di Ginecologia ed
[...] Parte_3
Ostetricia del P.O. Di Venere, allegava che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva lavorato
a stretto contatto con pazienti Covid o presunti tali per un totale di 40 turni (in particolare, dal 15 marzo al 15 aprile per 21 turni lavorativi;
dal 16 aprile al 15 maggio per 19 turni lavorativi).
1
Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegata (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia B) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020.
Tanto premesso, si doleva di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendole stato esclusivamente corrisposto un acconto con la busta paga di Agosto 2020 pari ad € 516,23, a fronte della maggior somma spettante pari a € 1.443,00, così calcolata tenendo conto del limite massimo di 20 turni per mese ricompensabili con tale speciale incentivo.
Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la residua somma a fronte dell'importo di € 1.443,00 effettivamente spettante, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 926,77, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, l'azienda sanitaria convenuta contestava la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. Ai sensi
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