Trib. Paola, sentenza 12/05/2024, n. 364
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Testo completo
N. 1443/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe,
tra
RR ER (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
DURANTE (c.f. [...])
- ricorrente -
contro
REGIONE CALABRIA (P. Iva 02205340793), Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio
Sanitari - Settore n. 10 Sanità Veterinaria
- resistente, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1. – Con ricorso depositato il 15.11.2022, RR ER ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa del 19.10.2022, Prot.
459762, notificatagli il 19.10.2022, con la quale la REGIONE CALABRIA, Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari (Settore n. 10 Sanità Veterinaria), gli ha intimato di corrispondere la somma di € 6.087,94 (di cui € 5.200,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art.
108, comma 17, d.lgs. 193/2006 comminata con il verbale dell'ASP di Cosenza n. 651/SVC.CS del
13.11.2017, € 1.040,00 a titolo di importo aggiuntivo ai sensi dell'art. 11 l. 689/1981 e dei criteri di cui alla D.G.R. n. 281/2007, € 18,44 per interessi legali e € 9,50 per spese di notifica) in quanto, nella sua azienda di allevamento, in occasione del sopralluogo del 31.10.2017, non veniva rinvenuto il “registro dei trattamenti farmacologici” prescritto dall'art. 79 d.lgs. 193/2006.
Ha premesso che:
- il 16.12.2017 proponeva ricorso amministrativo ex art. 18 l. 689/1981, con richiesta di audizione, avverso il verbale di accertamento n. 21/SVC - Tirreno del 10.11.2017
(Rif. ASP n. 651/SVC.CS del 13.11.2017 - Prot. n. 0160123 del 14.11.2017), deducendo lo smarrimento dei registri dei trattamenti farmacologici;
- il 18.1.2018 riceveva il verbale di accertamento n. 2/SVC - Tirreno del 17.1.2018
(Rif. ASP n. 23/SVC.CS del 17.1.2018 - Prot. n. 0008548 del 17.1.2018) in sostituzione del precedente verbale di accertamento n. 21/SVC - Tirreno del
10.11.2017 (Rif. ASP n. 651/SVC.CS del 13.11.2017 – Prot. n. 0160123 del
14.11.2017), annullato d'ufficio ai sensi dell'art. 21 nonies l. 241/1990 in quanto atto contenente “errore formale”;
- il 29.1.2018 proponeva ricorso amministrativo ex art. 18 l. 689/1981 anche avverso il
verbale di accertamento n. 2/SVC - Tirreno del 17.1.2018;
- il 12.9.2022 riceveva notifica, dalla REGIONE CALABRIA - Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari, Settore n. 10 Sanità Veterinaria, dell'avviso di convocazione per il giorno 19.9.2022 in riscontro alla richiesta di audizione formulata con il ricorso amministrativo ex art. 18 l. 689/1981 avverso il verbale di accertamento n. 21/SVC - Tirreno del 10.11.2017;
- il 15.9.2022 trasmetteva, a mezzo PEC, memoria difensiva contenente dichiarazioni scritte in sostituzione dell'audizione programmata;
2
- non riceveva, invece, alcuna convocazione in riscontro alla richiesta di audizione
contenuta nel ricorso proposto avverso il successivo verbale n. 2/SVC - Tirreno del
17.1.2018.
Il ricorrente ha contestato, quindi, la sussistenza dell'illecito amministrativo ascrittogli, eccependo:
1) l'invalidità derivata in quanto l'ordinanza opposta è emessa sulla base di verbale di accertamento annullato d'ufficio ex art. 21 nonies l. 241/1990;
2) la carenza di motivazione, in violazione dell'art. 18 l. 689/1981 e l'art. 3 l. 241/1990, perché l'ordinanza opposta si è limitata a rilevare “che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento” e che gli scritti difensivi trasmessi dal ricorrente “non sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento” nonostante in tali scritti – inviati in luogo dell'effettiva audizione – venisse chiaramente dato atto dell'intervenuto annullamento d'ufficio del verbale oggetto di ricorso;
3) l'infondatezza della violazione dell'art. 79 d. lgs. 193/2006 perché il Registro carico- scarico bovini e il Registro carico-scarico