Trib. Napoli, sentenza 24/11/2024, n. 7974
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Testo completo
R.G. 20568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, a seguito dell'udienza del 24.10.2024, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 20568/2023 vertente tra
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. P G Parte_1 C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa alla Via C.F._2
Giotto n. 87, giusta procura in calce al ricorso
-RICORRENTE-
CONTRO
(CF P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con sede legale in lla Via Comunale del Principe n.13/A, rappresentata e difesa congiuntamente CP_1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti L M ed I S, tutti elettivamente domiciliati in CP_1 Cont alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta , in virtù di procura per Notar del 5.9.2019, Persona_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: Maggiorazione lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20/9/2001.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2023 parte ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta con le mansioni di collaboratore professionale sanitario attuale Ctg. C4, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista, con orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, lamentava che nel periodo da Agosto 2018 a Dicembre 2022, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non aveva goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario e delle maggiorazioni previste dall'art. 29 co. 6 e 31, del CCNL Sanità Pubblica del 21 maggio 2018. Cont Rimasta senza esito la diffida di pagamento e messa in mora legale, inviata alla tramite PEC in data 21.6.2023, conveniva in giudizio la al fine accertare il pro diritto a percepire, la Controparte_3 maggiorazione prevista per il lavor pari al 30% per i periodi indicati in ricorso ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del
C.C.N.L. di categoria e, per l'effetto, sentir condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.084,48, oltre interessi, come da conteggi in atti.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la che eccepiva la nullità del ricorso per Controparte_3 violazione dell'art. 414 cpc in quanto care ei fatti e ragioni a fondamento della domanda;
nonché la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. di quanto richiesto per il periodo anteriore al quinquennio decorrente dalla data della notifica del ricorso del 18.9.2024;
quanto al merito, sulla base di una serie articolata di argomentazioni, concludeva per il rigetto della domanda ritenendo infondate le pretese azionate Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 24.10.2024, celebrata con il modello della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da decreto comunicato alle parti, lette le note d'udienza depositate, il giudice decideva la causa.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta per la motivazione che segue.
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione preliminare di nullità della domanda proposta da parte convenuta.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, nel rito del lavoro ricorre la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda
o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto su cui la domanda stessa si fonda, allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (ex multis Cass. 19009/2018).
Nella specie da una lettura complessiva dell'atto risultano sussistenti tutti i requisiti previsti dalla norma ritenuta violata con la conseguenza che l'eccezione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Quanto all'eccepita prescrizione non si ritiene maturata, infatti la domanda proposta attiene al periodo Agosto 2018 Dicembre 2022 e, quindi, la nota legale inviata con Pec del 21.6.2023 di richiesta di pagamento in atti è da ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione delle pretese azionate per il periodo rivendicato con il ricorso notificato in data 18.9.2024.
Con riguardo al merito, in punto di diritto le parti divergono sull'interpretazione dell'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In particolare, diversamente da quanto implicitamente sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, qual è la ricorrente, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria.
In sostanza, secondo la datrice di lavoro, poiché in tali casi i “turnisti” non svolgono attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, agli stessi spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo.
Sull'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione
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