Trib. Vicenza, sentenza 29/11/2024, n. 1970
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Testo completo
N. R.G. 1173/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1173/2021 promossa da:
FF OL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO TESSARI e dell'avv. VERONICA GRILLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VERONICA
GRILLO
ATTORE contro
SOLUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 02945510242), con il patrocinio dell'avv. ROCCO DEMITRI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTA
Oggetto: usucapione ex art. 1158 c.c. – costituzione di servitù coattiva.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 6 giugno 2024, celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice a seguito dell'avvicendamento del giudice istruttore con provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n. 8478/2021 del 12.11.2021.
Lo svolgimento del processo è omesso ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge n.
69/2009, va comunque evidenziato quanto segue in punto di fatto.
pagina 1 di 6
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.2.2021, AO FF (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “FF”) conveniva in giudizio la società ZI s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ZI”) chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'area su insisteva, tra l'altro, un pozzetto (detto “C”) di approvvigionamento acqua per il proprio immobile (particella n. 1556 sub 1, oggi divenuta n. 1556 sub 4, Comune di Dueville) collocato sul fondo di proprietà della convenuta (particella n. 389 sub 14, Comune di Dueville). Chiedeva altresì di disporre l'immediata rimozione e, comunque, l'arretramento della recinzione e manufatti posti sul confine lato sud tra le rispettive proprietà, nonché l'arretramento della predetta recinzione e dei piedi di appoggio, sul confine lato ovest tra le rispettive proprietà. Chiedeva inoltre che gli venisse consentito il libero accesso a tutti i manufatti collocati sulla corte (pozzetti e contatori), inibendo alla convenuta dal porre in essere atti di molestia. Chiedeva poi, ai sensi degli artt. 1033 e 1037 c.c., la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto o di presa d'acqua in relazione ai manufatti di convogliamento delle acque esistenti, a favore della proprietà attorea e a carico di quella di ZI.
Chiedeva infine di condannare la convenuta al risarcimento danni per aver reso impossibile l'accesso all'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile alla propria abitazione, quantificati pari ad euro 5.000,00. Spese e competenze di causa integralmente rifuse.
In fatto, l'attore deduceva di essere proprietario dal 2018 dell'abitazione sita in Comune di Dueville
(VI), via Arnaldi n. 13, censita al C.F. del medesimo Comune al foglio 7, con la particella n. 1556 sub 4
(ex particelle 1556 sub 3, sub 2 e sub 1), confinante con il mappale n. 389 sub 14 di proprietà di
ZI s.r.l.. A confine tra i predetti mappali l'attore dava atto essere ubicato, tra l'altro, un pozzetto
(detto C) di ispezione dell'impianto idrico che sebbene posizionato in larga parte all'interno della proprietà della convenuta era sempre stato a servizio dell'abitazione attorea e, pertanto, utilizzato dall'odierno attore e, prima di lui, dai suoi danti causa. FF deduceva che nel predetto pozzetto convogliavano le tubature di collegamento dell'impianto di approvvigionamento idrico della propria abitazione, ai fini del pescaggio da un pozzo artesiano che costituiva l'unico sistema di approvvigionamento idrico esistente nel Comune di Dueville, privo di un'impiantistica di acquedotto, collocato sotto al mappale di proprietà della convenuta. L'attore deduceva che lo stato di fatto dei luoghi di causa era rimasto pacifico tra le parti fino al settembre 2019, quando la convenuta aveva iniziato a porre in essere atti di molestia quali: (i)
l'apposizione di una catenella lungo tutta la larghezza della corte della convenuta tale da impedire l'accesso alla proprietà da via Dante e, conseguentemente, l'ispezione del pozzetto dell'impianto di acqua potabile;
(ii) la collocazione delle auto fin sotto la porta dell'abitazione dell'attore;
(iii)
l'apposizione di una recinzione a confine tale da impedire l'apertura del coperchio del pozzetto dell'impianto dell'acqua potabile e limitare il passaggio di aria e luce all'abitazione attorea.
Al fine di accedere al pozzetto per operare la manutenzione l'attore spostava quest'ultima recinzione, ma la convenuta attivava avanti all'intestato Tribunale il procedimento possessorio iscritto al n. RG
1638/2020 conclusosi con ordine di reintegra possesso in favore di ZI, cui l'attore ha spontaneamente adempiuto.
La predetta recinzione, nel febbraio 2021, era poi stata illegittimamente fatta avanzare oltre il confine lungo il lato ovest della corte, con posizionamento dei piedini in calcestruzzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1173/2021 promossa da:
FF OL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO TESSARI e dell'avv. VERONICA GRILLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VERONICA
GRILLO
ATTORE contro
SOLUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 02945510242), con il patrocinio dell'avv. ROCCO DEMITRI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTA
Oggetto: usucapione ex art. 1158 c.c. – costituzione di servitù coattiva.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 6 giugno 2024, celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice a seguito dell'avvicendamento del giudice istruttore con provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n. 8478/2021 del 12.11.2021.
Lo svolgimento del processo è omesso ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge n.
69/2009, va comunque evidenziato quanto segue in punto di fatto.
pagina 1 di 6
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.2.2021, AO FF (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “FF”) conveniva in giudizio la società ZI s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ZI”) chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'area su insisteva, tra l'altro, un pozzetto (detto “C”) di approvvigionamento acqua per il proprio immobile (particella n. 1556 sub 1, oggi divenuta n. 1556 sub 4, Comune di Dueville) collocato sul fondo di proprietà della convenuta (particella n. 389 sub 14, Comune di Dueville). Chiedeva altresì di disporre l'immediata rimozione e, comunque, l'arretramento della recinzione e manufatti posti sul confine lato sud tra le rispettive proprietà, nonché l'arretramento della predetta recinzione e dei piedi di appoggio, sul confine lato ovest tra le rispettive proprietà. Chiedeva inoltre che gli venisse consentito il libero accesso a tutti i manufatti collocati sulla corte (pozzetti e contatori), inibendo alla convenuta dal porre in essere atti di molestia. Chiedeva poi, ai sensi degli artt. 1033 e 1037 c.c., la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto o di presa d'acqua in relazione ai manufatti di convogliamento delle acque esistenti, a favore della proprietà attorea e a carico di quella di ZI.
Chiedeva infine di condannare la convenuta al risarcimento danni per aver reso impossibile l'accesso all'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile alla propria abitazione, quantificati pari ad euro 5.000,00. Spese e competenze di causa integralmente rifuse.
In fatto, l'attore deduceva di essere proprietario dal 2018 dell'abitazione sita in Comune di Dueville
(VI), via Arnaldi n. 13, censita al C.F. del medesimo Comune al foglio 7, con la particella n. 1556 sub 4
(ex particelle 1556 sub 3, sub 2 e sub 1), confinante con il mappale n. 389 sub 14 di proprietà di
ZI s.r.l.. A confine tra i predetti mappali l'attore dava atto essere ubicato, tra l'altro, un pozzetto
(detto C) di ispezione dell'impianto idrico che sebbene posizionato in larga parte all'interno della proprietà della convenuta era sempre stato a servizio dell'abitazione attorea e, pertanto, utilizzato dall'odierno attore e, prima di lui, dai suoi danti causa. FF deduceva che nel predetto pozzetto convogliavano le tubature di collegamento dell'impianto di approvvigionamento idrico della propria abitazione, ai fini del pescaggio da un pozzo artesiano che costituiva l'unico sistema di approvvigionamento idrico esistente nel Comune di Dueville, privo di un'impiantistica di acquedotto, collocato sotto al mappale di proprietà della convenuta. L'attore deduceva che lo stato di fatto dei luoghi di causa era rimasto pacifico tra le parti fino al settembre 2019, quando la convenuta aveva iniziato a porre in essere atti di molestia quali: (i)
l'apposizione di una catenella lungo tutta la larghezza della corte della convenuta tale da impedire l'accesso alla proprietà da via Dante e, conseguentemente, l'ispezione del pozzetto dell'impianto di acqua potabile;
(ii) la collocazione delle auto fin sotto la porta dell'abitazione dell'attore;
(iii)
l'apposizione di una recinzione a confine tale da impedire l'apertura del coperchio del pozzetto dell'impianto dell'acqua potabile e limitare il passaggio di aria e luce all'abitazione attorea.
Al fine di accedere al pozzetto per operare la manutenzione l'attore spostava quest'ultima recinzione, ma la convenuta attivava avanti all'intestato Tribunale il procedimento possessorio iscritto al n. RG
1638/2020 conclusosi con ordine di reintegra possesso in favore di ZI, cui l'attore ha spontaneamente adempiuto.
La predetta recinzione, nel febbraio 2021, era poi stata illegittimamente fatta avanzare oltre il confine lungo il lato ovest della corte, con posizionamento dei piedini in calcestruzzo
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