Trib. Sciacca, sentenza 24/04/2024, n. 138
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Testo completo
N.R.G. 698/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI S CIACCA
Il Giudice del Lavoro dot t. L M, nell a caus a propost a da
, rappresent at a e di fes a dall 'Avv. to LA Parte_1
TORRE VINCENZO
- ricorrent e -
CONT RO
rappresent at a e difes a dall'Avv.to CAMP IS I Controparte_1
ANDREA
- resi stent e -
OGGETTO: ret ribuzione
CONCLUS IONI DELLE PARTI: com e nell e not e ex art . 127 t er
c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 21.3.2024 sostituita con note scritte, ex art.
127 ter c.p.c., es am inat e le not e scritt e deposit ate ent ro i termini di legge, ha pronunci ato, medi ant e deposi to nel fascicolo t el em ati co, l a seguent e
SENTENZA
Con ri corso deposit ato il gi orno 08 lugli o 2020, Parte_1
ha convenuto i n giudizi o esponendo: Controparte_1
- di avere prest ato attivit à di lavoro all e dipendenze dell a convenut a , in forza di plurimi contratt i , dal 5 m aggi o 2014 al 6 novembre 2014, dal
17 aprile 2015 al 9 ottobre 2015, dal 23 april e 2016 al 7 ott obre 2016, dal 11 apri le 2017 al 20 ottobre 2017, dal 23 apri le 2018 al 5 ot tobr e
2018;
- che a di spetto dell 'orario di l avoro formalm ent e cont rattual izzat o di
24 ore s ettim anali (4 ore gi ornaliere), per tutto il suddetto periodo avev a osservat o i l s eguent e orario: 08:45 – 13:00 e 16:30 – 20:30, per alm eno sei giorni a s ettim ana, dal l unedì al sabat o, con una sol a dom eni ca di riposo al m es e, nonché di avere l avorato in occasione dell e ult eriori festivit à ri cadenti nel peri odo di lavoro;
- di avere percepito la s ol a ret ri bu zione mensile di € 750,00, pari a €
28,84 gi ornali ere, i nferi ore rispet to a quell a spettant ele sul la base del
CCNL di cat egori a , senza riconosci mento o corresponsione di feri e, perm essi , mensili tà aggiuntive (13° e 14° mensilit à), ri posi compensativi
e TFR m aturato;
- di ess ere st at a costrett a a restit uire una parte dell a ret ribuzione corrisposta alla convenuta, pena l'immediato allontanamento dall'azienda.
Sulla base di t ali prem esse in fatto, la ricorrent e ha chiest o la condanna dell a convenut a al pagam ent o di € 50.295,36 a tit olo di ret ri buzione ordi naria, st raordinario, tredi cesim a e quat tordicesim a mensilit à, i ndennità sostit utiva per feri e , festi vità , perm essi retribui t i non goduti e TFR m aturato e non ri scosso ol tre int eressi e ri val utazi one monetari a.
Si è costi tuit a in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art
2955 n. 2 c.c. e 2956 n. 1 c.c. Ha poi cont est ato l 'espl et amento d i attività lavorativa oltre l'orario contrattualizzato ed h a dedotto di avere adempiuto l'obbligazione retributiva per come risultante dalle buste paga prodott e in giudi zio dall a ri corrent e. La convenut a ha poi disconosciut o la paternità dell a fi rma appost a alle l ettere di assunzione e proroga deposit at e dalla ri c orrent e (assunzi one del 21 aprile 2016 e del 10 aprile
2017, proroghe del 25 s ett embre 2016 e 25 settembre 2017) nonché dei docum enti riport ant i conversazioni whatsapp che l a ri corrent e ha prodott o a conforto dell e propri e all egazi oni.
Nel le note aut ori zzat e, deposit ate il 2 9 april e 2021, Parte_1
ha avanzato ist anza di veri fi cazi one dell e scritt ure privat e
[...]
Pag. 2 di 14
disconosciut e e i n s ubordine ha chi esto emett ersi ordine di esibizi one del libro unico del lavoro e dei contratti di lavoro sti pul ati dall e part i.
La caus a, i struit a a mezzo documenti, interrogatori o form ale dell a resist ent e, prove t es timoni ali, è st ata decisa i n seguito al deposit o di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
***
Pacifi ca è l a s ussi stenza del rapport o di l avoro t ra l e parti nel peri odo dedotto in gi udi zio. Va quindi rigett at a l a i st anza di ordi ne di esibi zion e rei terat a dall a ri corrent e nelle not e da ultimo deposi tat e (cfr. deposito
20.3.2024), perché volt a ad acquisi re docum enti superflui ai fi ni del decidere ( contratti di lavoro, libro unico del lavoro). P arim enti va rigett at a l a ist anza di veri fi cazi one delle scritt ure privat e disconosciut e dall a convenut a (lettere di assunzi one e proroghe), avanzata dal la ricorrente, difettando in concreto l'interesse (quale condizione dell'azione ex art. 216 c.p.c.) ad accertare la provenienza delle scritture prodott e: i l dato oggettivizzato (dat a di assunzione e proroga) nel le dett e scritture è, si ribadi s ce, i ncont roverso.
***
chi ede la condanna dell a con venuta al pagam ento Parte_1 di € 50.295,36 deducendo, per un verso, il mancato pagamento (parziale) dell a ret ribuzione ordinari a avendo percepito una ret ribuzione m ensil e di
€ 750,00, pari a € 28,84 euro giornaliere, inferiore rispetto a quanto previsto dal contra tt o coll etti vo di cat egori a e all 'im porto esposto nell e bust e paga, nonché l a mancat a corresponsione di tredi cesim e, quattordi cesim e, t rattam ent o di fi ne rapporto;
per alt ro, i l mancato pagam ent o del m aggior orari o di l avoro espl etato rispett o a quello con trattuali zzato e dell e relative inci denze su tredi cesim e, quattordi cesim e e TFR, nonché dell e i ndennit à sostitut ive per feri e, festivit à, permessi retribuiti non goduti .
Una parte della pretesa creditoria muove dunque dall'inadempimento dell'obbligazione retributiva e di pagamento delle mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto, mentre un'altra parte (la gran parte) ha
Pag. 3 di 14
come ragione di fatto giustificatrice l'espl etamento di attività di lavoro superi ore ris petto a quello contratt ualizzato.
Tal e disti nguo appare opportuno avuto riguardo al di verso modo di atteggiarsi dell'onere della prova a seconda del titolo azionato.
Ed infatti, in bas e ai princi pi generali ri cavabili dagli arti coli 1218
c.c. e 2697 c.c. qual ora i l l avoratore agisca per conseguire le ret ri buzioni allo st ess o spett anti , ha l'onere di provare l'esist enza del rapport o di lavoro qual e fatto costitut ivo del dirit to azionat o, mentre incom be sul dat or e di l avoro che eccepi sce l'avvenuta corresponsione dell e somm e richi est e, l'onere di fornire l a prova di si ffatt a corresponsione. Tal e princi pio vale si a per l a ret ri buzione mensile , si a per l a tredi cesim a mensilit à (che cost it uisce una sort a di retribuzi one di fferit a) , sia per l a corresponsione del t ratt am ento di fi ne rapport o.
Per quanto concerne invece l'espletamento dell'attività di lavoro straordi nario, l a prova grava sul l avoratore e deve ri gorosam ente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia l a prest azi one di lavoro asseritam ent e eccedent e quel la ordi nari a nonché la m isura rel ativa, quanto m eno in termi ni sufficient em ent e concreti e real isti ci (cfr. C ass. S ez. L, Sentenza n. 16150 del
19/06/2018). Ove un lavorat or e pret enda il pagamento di differenze di retri buz ione per lavoro ult eri ore rispett o a quello ordi nari o, quale ad esempio f esti vo, domenical e o straordi nario, deve provare in modo rigoroso l' effetti vo es pletam ento dell a prest azion e lavorati va da retri buir e. L a valut azione equitati va non supplisce il dif ett o di prova nell 'an. In dif ett o della pr ova specif ica per ciò che concerne l'an del diritto azionato, non pos sono utilizzarsi i criteri di l iquidazione equitati va, i n quant o questi possono venire in soccorso nel la decisi one uni camente per ciò che concerne il quantum dell a domanda. (C ass.
14.05.2015 n. 9906). Ancora , “Il lavorat ore che agisca in giudizi o per chi edere la corr esponsione della indennità sostitutiva dell e f eri e non godut e ha l 'oner e di provar e l 'a vvenuta prest azione di att ivi tà lavorati va nei giorni ad ess e destinati, att eso che l 'espl et ament o di att ivi tà lavorati va in eccedenz a ri spetto all a normal e durat a del periodo di
Pag. 4 di 14 eff etti vo lavor o annual e si pone come fatto costit uti vo del l'indennit à suddett a, mentr e incombe al datore di lavoro l 'onere di forni re l a prova del relati vo pagamento(C ass . 22/12/2009 n. 26985).
Ciò detto, si procede in primo luogo all'esame della domanda giudi zi al e avent e ad oggett o il pagam ento dell e di fferenze retributi ve derivanti dal m aggi or orario di lavoro asserit ament e esplet at o rispett o a quello cont rat tuali zzato e al pagam ento delle inde nnit à sostitutiva di feri e e perm essi ret ri buiti non goduti .
In ordine a t al e pret es a, si appal esa infondata l a eccezione di prescri zi one s oll evat a dal convenuto.
Il m eccanismo dell a pres cri zione presuntiva di cui agli artt . 2953 ss.
c.c. è infat ti incompatibi le con qualsi voglia form a di difesa nel m eri to che comporti, implicitamente o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI S CIACCA
Il Giudice del Lavoro dot t. L M, nell a caus a propost a da
, rappresent at a e di fes a dall 'Avv. to LA Parte_1
TORRE VINCENZO
- ricorrent e -
CONT RO
rappresent at a e difes a dall'Avv.to CAMP IS I Controparte_1
ANDREA
- resi stent e -
OGGETTO: ret ribuzione
CONCLUS IONI DELLE PARTI: com e nell e not e ex art . 127 t er
c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 21.3.2024 sostituita con note scritte, ex art.
127 ter c.p.c., es am inat e le not e scritt e deposit ate ent ro i termini di legge, ha pronunci ato, medi ant e deposi to nel fascicolo t el em ati co, l a seguent e
SENTENZA
Con ri corso deposit ato il gi orno 08 lugli o 2020, Parte_1
ha convenuto i n giudizi o esponendo: Controparte_1
- di avere prest ato attivit à di lavoro all e dipendenze dell a convenut a , in forza di plurimi contratt i , dal 5 m aggi o 2014 al 6 novembre 2014, dal
17 aprile 2015 al 9 ottobre 2015, dal 23 april e 2016 al 7 ott obre 2016, dal 11 apri le 2017 al 20 ottobre 2017, dal 23 apri le 2018 al 5 ot tobr e
2018;
- che a di spetto dell 'orario di l avoro formalm ent e cont rattual izzat o di
24 ore s ettim anali (4 ore gi ornaliere), per tutto il suddetto periodo avev a osservat o i l s eguent e orario: 08:45 – 13:00 e 16:30 – 20:30, per alm eno sei giorni a s ettim ana, dal l unedì al sabat o, con una sol a dom eni ca di riposo al m es e, nonché di avere l avorato in occasione dell e ult eriori festivit à ri cadenti nel peri odo di lavoro;
- di avere percepito la s ol a ret ri bu zione mensile di € 750,00, pari a €
28,84 gi ornali ere, i nferi ore rispet to a quell a spettant ele sul la base del
CCNL di cat egori a , senza riconosci mento o corresponsione di feri e, perm essi , mensili tà aggiuntive (13° e 14° mensilit à), ri posi compensativi
e TFR m aturato;
- di ess ere st at a costrett a a restit uire una parte dell a ret ribuzione corrisposta alla convenuta, pena l'immediato allontanamento dall'azienda.
Sulla base di t ali prem esse in fatto, la ricorrent e ha chiest o la condanna dell a convenut a al pagam ent o di € 50.295,36 a tit olo di ret ri buzione ordi naria, st raordinario, tredi cesim a e quat tordicesim a mensilit à, i ndennità sostit utiva per feri e , festi vità , perm essi retribui t i non goduti e TFR m aturato e non ri scosso ol tre int eressi e ri val utazi one monetari a.
Si è costi tuit a in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art
2955 n. 2 c.c. e 2956 n. 1 c.c. Ha poi cont est ato l 'espl et amento d i attività lavorativa oltre l'orario contrattualizzato ed h a dedotto di avere adempiuto l'obbligazione retributiva per come risultante dalle buste paga prodott e in giudi zio dall a ri corrent e. La convenut a ha poi disconosciut o la paternità dell a fi rma appost a alle l ettere di assunzione e proroga deposit at e dalla ri c orrent e (assunzi one del 21 aprile 2016 e del 10 aprile
2017, proroghe del 25 s ett embre 2016 e 25 settembre 2017) nonché dei docum enti riport ant i conversazioni whatsapp che l a ri corrent e ha prodott o a conforto dell e propri e all egazi oni.
Nel le note aut ori zzat e, deposit ate il 2 9 april e 2021, Parte_1
ha avanzato ist anza di veri fi cazi one dell e scritt ure privat e
[...]
Pag. 2 di 14
disconosciut e e i n s ubordine ha chi esto emett ersi ordine di esibizi one del libro unico del lavoro e dei contratti di lavoro sti pul ati dall e part i.
La caus a, i struit a a mezzo documenti, interrogatori o form ale dell a resist ent e, prove t es timoni ali, è st ata decisa i n seguito al deposit o di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
***
Pacifi ca è l a s ussi stenza del rapport o di l avoro t ra l e parti nel peri odo dedotto in gi udi zio. Va quindi rigett at a l a i st anza di ordi ne di esibi zion e rei terat a dall a ri corrent e nelle not e da ultimo deposi tat e (cfr. deposito
20.3.2024), perché volt a ad acquisi re docum enti superflui ai fi ni del decidere ( contratti di lavoro, libro unico del lavoro). P arim enti va rigett at a l a ist anza di veri fi cazi one delle scritt ure privat e disconosciut e dall a convenut a (lettere di assunzi one e proroghe), avanzata dal la ricorrente, difettando in concreto l'interesse (quale condizione dell'azione ex art. 216 c.p.c.) ad accertare la provenienza delle scritture prodott e: i l dato oggettivizzato (dat a di assunzione e proroga) nel le dett e scritture è, si ribadi s ce, i ncont roverso.
***
chi ede la condanna dell a con venuta al pagam ento Parte_1 di € 50.295,36 deducendo, per un verso, il mancato pagamento (parziale) dell a ret ribuzione ordinari a avendo percepito una ret ribuzione m ensil e di
€ 750,00, pari a € 28,84 euro giornaliere, inferiore rispetto a quanto previsto dal contra tt o coll etti vo di cat egori a e all 'im porto esposto nell e bust e paga, nonché l a mancat a corresponsione di tredi cesim e, quattordi cesim e, t rattam ent o di fi ne rapporto;
per alt ro, i l mancato pagam ent o del m aggior orari o di l avoro espl etato rispett o a quello con trattuali zzato e dell e relative inci denze su tredi cesim e, quattordi cesim e e TFR, nonché dell e i ndennit à sostitut ive per feri e, festivit à, permessi retribuiti non goduti .
Una parte della pretesa creditoria muove dunque dall'inadempimento dell'obbligazione retributiva e di pagamento delle mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto, mentre un'altra parte (la gran parte) ha
Pag. 3 di 14
come ragione di fatto giustificatrice l'espl etamento di attività di lavoro superi ore ris petto a quello contratt ualizzato.
Tal e disti nguo appare opportuno avuto riguardo al di verso modo di atteggiarsi dell'onere della prova a seconda del titolo azionato.
Ed infatti, in bas e ai princi pi generali ri cavabili dagli arti coli 1218
c.c. e 2697 c.c. qual ora i l l avoratore agisca per conseguire le ret ri buzioni allo st ess o spett anti , ha l'onere di provare l'esist enza del rapport o di lavoro qual e fatto costitut ivo del dirit to azionat o, mentre incom be sul dat or e di l avoro che eccepi sce l'avvenuta corresponsione dell e somm e richi est e, l'onere di fornire l a prova di si ffatt a corresponsione. Tal e princi pio vale si a per l a ret ri buzione mensile , si a per l a tredi cesim a mensilit à (che cost it uisce una sort a di retribuzi one di fferit a) , sia per l a corresponsione del t ratt am ento di fi ne rapport o.
Per quanto concerne invece l'espletamento dell'attività di lavoro straordi nario, l a prova grava sul l avoratore e deve ri gorosam ente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia l a prest azi one di lavoro asseritam ent e eccedent e quel la ordi nari a nonché la m isura rel ativa, quanto m eno in termi ni sufficient em ent e concreti e real isti ci (cfr. C ass. S ez. L, Sentenza n. 16150 del
19/06/2018). Ove un lavorat or e pret enda il pagamento di differenze di retri buz ione per lavoro ult eri ore rispett o a quello ordi nari o, quale ad esempio f esti vo, domenical e o straordi nario, deve provare in modo rigoroso l' effetti vo es pletam ento dell a prest azion e lavorati va da retri buir e. L a valut azione equitati va non supplisce il dif ett o di prova nell 'an. In dif ett o della pr ova specif ica per ciò che concerne l'an del diritto azionato, non pos sono utilizzarsi i criteri di l iquidazione equitati va, i n quant o questi possono venire in soccorso nel la decisi one uni camente per ciò che concerne il quantum dell a domanda. (C ass.
14.05.2015 n. 9906). Ancora , “Il lavorat ore che agisca in giudizi o per chi edere la corr esponsione della indennità sostitutiva dell e f eri e non godut e ha l 'oner e di provar e l 'a vvenuta prest azione di att ivi tà lavorati va nei giorni ad ess e destinati, att eso che l 'espl et ament o di att ivi tà lavorati va in eccedenz a ri spetto all a normal e durat a del periodo di
Pag. 4 di 14 eff etti vo lavor o annual e si pone come fatto costit uti vo del l'indennit à suddett a, mentr e incombe al datore di lavoro l 'onere di forni re l a prova del relati vo pagamento(C ass . 22/12/2009 n. 26985).
Ciò detto, si procede in primo luogo all'esame della domanda giudi zi al e avent e ad oggett o il pagam ento dell e di fferenze retributi ve derivanti dal m aggi or orario di lavoro asserit ament e esplet at o rispett o a quello cont rat tuali zzato e al pagam ento delle inde nnit à sostitutiva di feri e e perm essi ret ri buiti non goduti .
In ordine a t al e pret es a, si appal esa infondata l a eccezione di prescri zi one s oll evat a dal convenuto.
Il m eccanismo dell a pres cri zione presuntiva di cui agli artt . 2953 ss.
c.c. è infat ti incompatibi le con qualsi voglia form a di difesa nel m eri to che comporti, implicitamente o
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