Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 141
Sentenza
14 gennaio 2025
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14 gennaio 2025
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Testo completo
N. 11331/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE Il Giudice Viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137);
è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587);
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza;
N. 11331/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 11331/2023 r.g.a.c.
TRA
DI AN IT (c.f.: [...]) e DI AN PE
(c.f. [...]), elett.te dom.ti in Villaricca, alla via Palermo, n. 57 presso lo studio dell'Avv. BAIANO CIRO (c.f.: [...]) dal quale sono rappr.tI e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTI
E
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI (c.f.: 01263370635), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli alla P.zza Matteotti n. 1 presso lo studio dell'Avv.
MAURIELLO DANIELA (c.f.: [...]) dal quale è rappr.to e difeso in virtù
di procura generale alle liti per notar Cogliandro del 11.11.2021 (rep. 3026;
racc. 2411),
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Gli opponenti hanno convenuto in giudizio la CITTÀ METROPOLITANA DI
NAPOLI proponendo opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso la determinazione dirigenziale della Città metropolitana di Napoli n. 7797 del 25.09.2023, con la quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 4.144,33, comprensiva di spese di notifica, a titolo di sanzione per la violazione degli artt. 190 co. 1 e 258 co. 3 D. Lgs. n.