Trib. Catanzaro, sentenza 17/09/2024, n. 1789
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. A Z D P,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 6314/2019 R.G.A.C., promossa : dalla “ (P.I.: e del Parte_1 P.IVA_1 riunito (C.F.: ), socio illimitatamente responsabile Controparte_1 C.F._1
della in persona del suo Curatore p.t., avv. V A Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del GD del 28.05.2018 ed in C.F._2 forza di mandato a margine del presente atto, dall'avv. C D L (C.F.: ), nel C.F._3 cui studio in Catanzaro, alla Via F. Acri 65, è elettivamente domiciliata”;
- ATTRICE –
C o n t r o
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), alla Via Carlo Controparte_1 C.F._1
Amirante, 35, presso lo studio dell'avv. M A G (C.F.: ), dal C.F._4 quale è altresì rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce alla Comparsa di costituzione e di
risposta del 17.03.2020;
- CONVENUTA -
N o n c h è
;Parte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione della simulazione e/o della nullità della costituzione del
fondo patrimoniale, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, i procuratori delle parti processuali, costituite, hanno specificato le rispettive conclusioni come da verbale del 12.09.2023, “richiamando quanto
specificato al riguardo nei rispettivi atti di costituzione nonché nelle successive memorie, verbali e note di
causa, instando per il loro accoglimento e domandando che la causa venisse assunta in decisione previa concessione dei termini ordinari”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante, in applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente
dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si possa omettere di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali
della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio, ritiene
questo Tribunale che la particolarità delle questioni trattate renda opportuno soffermarsi sulla loro specifica illustrazione, sì da comprendere meglio il tenore dell'assunta presente decisione.
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, ritualmente notificato, la epigrafata parte attrice evocava in giudizio i sopra indicati convenuti chiedendo che l'On.le Tribunale adito volesse :
“a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la natura assolutamente simulata ex art. 1415 e
1416 c.c. e/o la nullità ex artt 1345 e 1418 c.c. per vizio causale e/o per illiceità dei motivi, dell'atto per Notar
del 20.03.2012 rep. 506 e racc. 398 con il quale i coniugi avevano costituito il Persona_1 fondo patrimoniale e, per l'effetto, dichiarare simulato, inefficace e/o nullo, l'atto per Notar..., trascritto presso la Conservatoria di Catanzaro il 17.04.2012 ai nn. 5269 r.g. e 4360 r.p.”;
b) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Curatela, delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Nell'articolare la citazione de qua, la Curatela attrice, esponeva :
- che nell'attività di ricostruzione del patrimonio della società fallita e dei suoi soci, il Curatore aveva accertato che tutti i beni immobili di proprietà dei soggetti falliti, e erano stati Parte_1 Controparte_1 conferiti, con il predetto atto per Notar , in un fondo patrimoniale, ex art. 167 c.c., annotato Persona_1
a margine dell'atto di matrimonio”;
- che “la ricorrenza di alcuni elementi, precisi e concordanti, inducevano a ritenere che la costituzione di detto fondo sia stata simulata e che esso sia stato costituito per motivi illeciti, ovvero, con l'intento di sottrarre i beni conferiti nel fondo alla garanzia dei creditori e potesse, quindi, essere dichiarato nullo ricorrendo altrettanti indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, della consapevolezza e dell'intenzione dei coniugi di sottrarre i beni alle iniziative dei creditori e della ricorrenza dell'intento fraudolento”;
- che, “invero : a) il conferimento dei beni nel fondo appariva manifestamente sproporzionato rispetto alle reali esigenze della famiglia;il valore dell'intero compendio...era pari ad € 2.910.500,00 (così distinto : euro
1.070.500,00 valore del patrimonio immobiliare ed euro 1.840.000,00 valore del patrimonio Parte_1 immobiliare ), come desumibile dall'elaborato di stima del 20.09.2006 redatto dal geom. Controparte_1 su incarico dei soci medesimi;b) il conferimento aveva avuto ad oggetto non già un Persona_2 singolo cespite (ad esempio la casa coniugale), ma tutti i beni di loro proprietà, perfino di quelli di titolarità in quote;
c) le ragioni dei creditori risultavano ben anteriori alla costituzione del predetto fondo;in particolare, tra il
2006 ed il 2008 tre istituti di credito avevano chiesto ed ottenuto decreti ingiuntivi per un importo complessivo di € 447.560,22 per sola sorte capitale, oltre ad € 34.000,02 per titoli cambiari rilasciati in favore del creditore
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d) il fondo era stato costituito non già contestualmente al matrimonio, celebrato Controparte_2 nell'anno 1995, ma a distanza di 17 anni e dopo l'insorgenza dei plurimi crediti maturati in danno della società
e dei soci, quando era oramai manifesto lo stato di insolvenza..... Ad ulteriore prova della volontà dei coniugi di distogliere il fondo dalla finalità tipica era l'inserimento, nell'atto di costituzione per cui è causa, della clausola (vedasi art. 2 comma 2 dell'atto notarile in oggetto) che svincolava dalla destinazione familiare i beni costituiti in fondo, consentendo ai ricorrenti, anche in presenza di figli minori ed al di fuori di ogni controllo giurisdizionale, di disporre dei medesimi beni in modo assolutamente discrezionale, prova che la reale volontà delle parti, diversamente da quello che è lo scopo del fondo patrimoniale, era stata di voler da un lato sottrarre il bene ai creditori, conferendo tutto il patrimonio immobiliare nel fondo, e dall'altro, continuare a gestire il bene a prescindere dai bisogni della famiglia.....;e) il fondo patrimoniale era stato costituito nel 2012, quando presumibilmente era già in corso la crisi coniugale che, poi, nell'anno 2014, indusse i coniugi a chiedere la separazione consensuale, indice questo che i coniugi non avessero alcuna intenzione di costituire il fondo in discussione per le finalità tipiche dell'istituto, bensì quella di creare uno schermo contro le azioni dei creditori;f) i coniugi, nonostante il lungo tempo trascorso dalla separazione, non avevano inteso avviare giudizio di divorzio, poiché esso avrebbe comportato lo scioglimento del predetto fondo patrimoniale che era stato creato unicamente per sottrarre tutti i loro beni alla garanzia del ceto creditorio”.
Alla luce di tali considerazioni, la Curatela concludeva quindi come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, dei due convenuti si costituiva solo la sig.ra , la quale, nel Controparte_1 respingere ogni avversa deduzione e richiesta, evidenziava, facendo diretto riferimento anche a richiami giurisprudenziali e giuridici, in via preliminare la “carenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte attrice” e la “nullità dell'atto di citazione pr genericità ed indeterminatezza dei presupposte delle due domande ex art. 164, comma 4, c.p.c., ini relazione all'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione del diritto alla difesa nonché per inammissibilità;e, nel merito, la infondatezza delle azionate pretese per difetto dei relativi presupposti.
Nel ripercorrere il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, escludeva, infatti la possibile configurabilità, dal punto di vista oggettivo della promossa azione di nullità ex artt. 1345 e 1418 del c.c., negando la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, contrario a norme sostanziali di ordine pubblico ed imperative, posta a base dalla costituzione del fondo de quo.
Così come, del pari, escludeva la sussistenza di alcuna ipotesi simulatoria nella dichiarata volontà dei coniugi, per come risultante dall'atto notarile citato in premessa, non potendosi ritenere che gli elementi (“di sospetto”) per come sopra addotti dalla Curatela a convinzione di quanto ritenuto in proposito, potessero integrare validi indici, gravi, precisi e concordanti, capaci di giustificare, obbiettivamente, una pronuncia di accertamento della sussistenza di quella simulazione assoluta denunciata in citazione, e ciò anche in riferimento al reale importo dei crediti vantati nei confronti dei fallimenti sopra riportati.
“Ed invero”, a dire della convenuta :
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• il decreto ingiuntivo n. 145/2007, emesso dal Tribunale di Catanzaro, ad istanza di per Controparte_3 un importo di € 135.647,94 oltre interessi in misura convenzionale, era stato dichiarato nullo con Sentenza n.
2046 dello stesso Tribunale emessa in data 13.11.2019;pertanto, il relativo credito era non solo insussistente ma anche ora prescritto.
• il decreto ingiuntivo n. 86/2006, emesso dal Tribunale di Catanzaro, ad istanza di per un Parte_2 importo di € 98.984,31 oltre interessi in misura convenzionale, era stato recisamente contestato, essendo stata proposta ritualmente formale opposizione. Nell'ambito di tale procedimento era già stata esperita una perizia che aveva accertato che l'effettivo debito ammontava a soli € 7.806,96. La era stata anche Parte_2 esclusa dall'insinuazione al passivo.
Peraltro, con sentenza n. 700 del 9.06.2020, il decreto veniva revocato e dichiarato improcedibile;la sentenza
è passato in giudicato.
• il decreto ingiuntivo n. 683/2008, emesso dal Tribunale di Catanzaro, ad istanza della Controparte_4 era stato revocato con la sentenza n. 542 del 27.04.2020. peraltro, l'istituto di credito era stato escluso anche dall'insinuazione al passivo.
Pertanto, il debito nei confronti delle Banche al più ammontava complessivamente a circa euro 26.000,00, somma assolutamente congrua nelle dinamiche della società di cui i coniugi erano fideiussori.
La minima esposizione debitoria della società, funzionale e strutturale allo svolgimento dell'attività commerciale, non era dunque motivo valido per ritenere la simulazione del fondo patrimoniale”.
Ciò che induceva parte deducente a concludere come in epigrafe.
La causa, istruita esclusivamente a mezzo delle risultanze documentali presenti in atti, per come prodotte dai contendenti, all'udienza del 12.09.2023 è stata trattenuta per la decisione all'esito del decorso dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
Le proposte domande di parte attrice si dimostrano infondate e, pertanto, non possono trovare favorevole
apprezzamento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia del convenuto , il quale, nonostante la rituale integrazione Parte_1
del contraddittorio, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Detto ciò, sempre in limine, ritiene questo Tribunale di dover respingere le eccezioni preliminari di parte
attrice, riferite sia alla dedotta nullità dell'atto introduttivo del giudizio che all'assunta carenza di interesse
ex art. 100 del c.p.c. in capo allo stesso attore ed alla pregiudiziale “inammissibilità della 1^ memoria ex art.
183 comma 6 c.p.c. per violazione dell'art. 183 comma 5 c.p.c.”.
Ed infatti, quanto al primo profilo, occorre rilevare che nell'atto di citazione è sufficientemente determinato
il contenuto delle domande attoree, sia per quanto attiene al petitum che alla causa petendi. D'altra parte,
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: "La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto
comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda",
prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con
valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi"
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della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della
domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese" ( v. Cass. n. 11751 del 15/05/2013), mentre "La nullità
dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma,
cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto
complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito
di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle
relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte" (v. Cass. n. 1681 del 29/01/2015).
Pertanto, esaminati gli atti, non sussiste nessuno dei presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di citazione
ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., che secondo l'eccezione di parte convenuta sarebbe indeterminato e
incerto con riguardo al petitum e/o alla causa petendi, infatti dalla complessiva lettura e valutazione dell'atto
introduttivo attoreo, come detto, si ricava che sono sufficientemente identificati i predetti petitum e causa
petendi, tanto che la convenuta ha potuto diffusamente prendere posizione a difesa perfettamente
individuando gli elementi costitutivi delle proposte pretese attorea. In più, è da evidenziare che nessuna prova
è stata fornita al riguardo dalla parte deducente ( , circa il pregiudizio che la medesima contendente CP_1
avrebbe subito per effetto della suddetta nullità.
Quanto, poi, alla seconda censura per “l'asserita capienza del patrimonio della di Parte_1 Parte_1 nell'altra procedura concorsuale”, ritiene lo scrivente di dover concordare con quanto in proposito controdedotto dal procuratore della Curatela, laddove si è affermato (al fine di dimostrare l'interesse della
Curatela alla proposizione dell'odierno giudizio), non solo che la “dichiarazione di fallimento di un soggetto ha quale effetto automatico lo spossessamento dei beni del fallito e l'apprensione alla massa e, per essa al
Curatore, il quale non può disinteressarsi del patrimonio del soggetto fallito poiché l'accertamento dell'insolvenza imprime ai beni di quest'ultimo un vincolo di destinazione degli stessi al soddisfacimento delle ragioni dei creditori concorsuali”.
Per quel che riguarda, poi, l'ultima delle doglianze sopra illustrate occorre rilevarne la inconsistenza visto che con la memoria de qua parte attrice si è limitata ad evidenziare delle mere controdeduzioni, prendendo
posizione rispetto a quanto fatto oggetto nell'avversa comparsa di costituzione, senza proporre eccezioni di
merito in senso proprio.
Nel passare, ora, allo scrutinio del merito della vexata quaestio, occorre anzitutto chiarire che le promosse
domande contenute nell'atto introduttivo del giudizio nulla hanno a che vedere con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., per la quale, già al momento dell'instaurazione dell'odierno giudizio risultano, all'evidenza, scaduti i termini di proposizione, diversa peraltro per la sussistenza di diversi presupposti ed oneri probatori.
Nell'affrontare, quindi, le pretese attoree, appare opportuno, in primis, soffermarsi sulla domanda di simulazione assoluta del costituito fondo patrimoniale da parte degli evocati coniugi, premettendo che la
simulazione assoluta è intesa come la fattispecie nella quale le parti danno luogo solo apparentemente ad un
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atto, mentre in realtà non vogliono che esso produca alcun tipo di effetto;in altri termini, le parti non intendono realizzare alcun effetto dell'atto che è stato stipulato formalmente e solo apparentemente.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda di accertamento della simulazione assoluta non può essere accolta in mancanza di una prova tranquillizzante della natura meramente apparente dell'atto notarile oggetto di analisi.
Benché la dimostrazione della simulazione possa essere fornita anche per presunzioni dalla odierna parte
attrice, il quale è impossibilitato a procurarsi la prova scritta della natura fittizia del contratto, nella fattispecie
in esame non risultano acquisiti indizi sufficientemente univoci del carattere simulato della costituzione del
Pt_ fondo de quo da parte dei coniugi e non potendosi dire essere stata dimostrata la volontà delle CP_1
parti contraenti (gli odierni convenuti) di aver posto in essere un negozio giuridico affatto voluto.
In proposito giova, infatti, richiamare, anzitutto (fermo restando che, data l'incisività della declaratoria della
simulazione assoluta, il relativo regime probatorio è particolarmente complesso), le corrette indicazioni
provenienti dal procuratore della parte convenuta circa la natura e le finalità del fondo patrimoniale, sì da
comprendere, poi, la pertinenza delle successive considerazioni mosse al riguardo dalla stessa parte contendente : “gli artt. 167 e ss. del c.c. disciplinano il predetto istituto giuridico che prevede la possibilità, per i coniugi o per i terzi, di destinare, tramite atto pubblico o testamento, determinati beni al soddisfacimento
dei futuri bisogni della famiglia, creando sugli stessi un - vincolo di indisponibilità -.
Ne consegue che la - segregazione del patrimonio dei coniugi - per finalità specifiche è un elemento assolutamente connaturale all'istituto del fondo patrimoniale”, con la conseguenza che “uno degli effetti principali” derivanti dall'attuazione delle “ipotesi di segregazione patrimoniale è quello di evitare che il patrimonio sia aggredito dai creditori estranei alla massa separata. L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva
dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della “realità” in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione,
ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nella analoghe (anche se non
identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in trust
(cfr. Cass. n. 29727/2019)”.
Quanto, poi, ai presupposti della assunta simulazione, parte convenuta procede alla specifica disamina delle
varie ragioni addotte dalla Curatela che, in assenza di controdichiarazioni scritte, si ricollegano alle
argomentazioni per come nel dettaglio illustrate in premessa (cfr. lett. a), b), c), d) ed f) della citazione) che, secondo quanto articolato in proposito dalla stessa parte deducente, “sarebbero indizi sufficienti dai quali desumere l'intento simulatorio dell'atto de quo e l'assenza di volontà dell'effetto di separazione del patrimonio”.
Orbene, nel premettere che le presunzioni sono mezzi di prova che permettono l'accertamento del fatto
controverso, che sono affidate al prudente apprezzamento del giudicante e che il loro impiego è ammesso
solo quando sono plurime, gravi, precise e concordanti (rilevando al riguardo che i Giudici del Supremo
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Consesso forniscono una lettura orientata sia dei singoli attributi degli indizi o presunzioni de quibus che
della loro complessiva consistenza, affermando che gli stessi devono presentare, per avere valenza probatoria, il carattere della “precisione”, ossia che il fatto noto debba essere indiscutibile, certo, nella sua oggettività, non essendo logicamente deducibile un fatto ignoto da un fatto a sua volta ipotetico;il carattere della
"gravità", intesa nel senso che il fatto noto deve avere una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto, ed
infine, quello della "concordanza", che sta ad indicare che gli indizi, precisi nel loro essere, prossimi
logicamente al fatto ignoto, debbono, altresì, muoversi nella stessa direzione e debbono essere logicamente
dello stesso segno. La "precisione" e la "gravità", inoltre, vanno accertate sottoponendo gli indizi a vaglio
anzitutto separatamente e, in un secondo momento, soprattutto per quel che riguarda la gravità,
congiuntamente, potendo la gravità degli uni acquistare spessore dalla accertata gravità degli altri, mentre la
"concordanza" va valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico
convergano o divergano);ed ancora che: "in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura
unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi
e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria
singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi
valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i
collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo" (cfr. Cass. SS.UU., n. 33748/2005), concorda questo giudicante con l'analitica ricostruzione operata sui vari punti dal procuratore di parte convenuta laddove è pervenuta, al termine della sua indagine, a riconoscere “la labilità e l'evanescenza delle presunzioni cui ricorre la Curatela per dimostrare la simulazione assoluta del fondo patrimoniale convenuto dai coniugi ”. Parte_3
Riporta sull'argomento la : CP_1
“a) i primi due elementi di sospetto, addotti dalla Curatela sono :
- il conferimento asseritamente sproporzionato rispetto alle reali esigenze della famiglia, non limitato alla
casa coniugale;
- il conferimento anche di quote di proprietà immobiliari.
Gli elementi a cui l'attrice fornisce molta enfasi non tengono in considerazione che in materia di fondi patrimoniali le esigenze familiari debbono considerarsi non solo quelle essenziali del nucleo familiare ma anche le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, comprensive anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari
(cfr. Cass. nn. 4011/2013 e 21800/2016), con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o
caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr. Cass. n. 26/2014).
Orbene, è documentalmente provato che tutti i cespiti erano stati acquistati singolarmente dai coniugi tra
il 1992 ed il 2004, alcuni addirittura donati anche precedentemente al matrimonio e che il tenore di vita del nucleo familiare era medio alto, soprattutto se considerato nell'ambiente economico sociale in cui viveva. I
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coniugi, subito dopo il raggiungimento dell'età scolare della seconda figlia, per meglio armonizzare lo sviluppo familiare ed in considerazione delle attività imprenditoriali svolte dai coniugi, decedevano di
destinare il patrimonio immobiliare, che comunque comportava una serie di costi tutt'altro che esigui....., alle
esigenze familiari, anche al fine di garantire il percorso di studi alla prole e mantenere lo stesso tenore di vita.
Inoltre, come ben noto, ai sensi dell'art. 168 comma 2 c.c., i frutti civili dei beni conferiti fanno parte a pieno
titolo del fondo patrimoniale, a dimostrazione che non è solo la casa familiare a poter confluire in detta convenzione. Pertanto, l'assunto avversario relativo all'elemento indiziante di simulazione circa il conferimento “sproporzionato di beni “ e di “titolarità di quote” finisce in realtà col denotare dei dati meramente concettuali, avulsi dalla fattispecie concreta. Difatti, la circostanza di costituire una
rendita, attraverso la percezione di frutti civili (che in buona parte vengono anche utilizzati per il costo di
gestione, conservazione e pagamento dei tributi degli immobili) per la famiglia è un elemento tipico del fondo
patrimoniale, e certamente non di sospetto..... Semmai controparte avrebbe dovuto dar prova dell'uso delle
rendite per scopi voluttuari e/o interessi speculativi”, che nel concreto è assolutamente mancata.
Analoga inconsistenza si registra in ordine all'altro elemento di sospetto addotto dalla controparte e riferito all'esistenza di crediti risalenti a data anteriore rispetto alla costituzione del fondo, in particolare “tra il 2006 ed il 2008 in capo a tre istituti di credito che avrebbero ottenuto decreti ingiuntivi per un complessivo importo di € 447.560,22 mentre in favore dell' sarebbero stati rilasciati effetti per € 34.000,02”. Controparte_2
Tale censura, appare infondata nei fatti prima ancora che in diritto.
Anzitutto, è “irrilevante, in questa sede, qualsiasi indagine riguardo all'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche a quelli sorti anteriormente,
salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti di agire in revocatoria ordinaria... Il fatto, poi,
che fossero stati emessi tre decreti ingiuntivi non significa affatto che esistessero crediti antecedenti alla costituzione del fondo o men che mai per il loro importo ammontante ad € 447.560,22”, per come in dettaglio descritto in premessa allorquando sono state illustrate le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione
della parte convenuta.
Ulteriore infondatezza giuridica si riscontra anche in merito all'affermazione attorea che il “fondo sia stato convenuto dopo 17 anni dalla celebrazione del matrimonio”, circostanza, questa, che invero non può che apparire “neutra” visto che la “necessità di costituire il fondo nasce da dinamiche familiari e non necessariamente al momento dell'instaurazione del legame matrimoniale. È massima di comune esperienza che, in epoca attuale, la nascita del secondo figlio in una famiglia media, crea altri equilibri e comporta maggiori costi e responsabilità;così come è altrettanto indubitabile che l'inizio dell'età scolare di un figlio comporti maggiori oneri”.
Tutte esigenze, quelle testè descritte, che sono state avvertite dalla famiglia dei convenuti, determinando la conseguenziale decisione di “tutelare” gli interessi della famiglia attraverso la stipula della convenzione oggetto del giudizio.
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Alle medesime conclusioni si perviene anche con riferimento alle restanti lagnanze promosse sempre sull'addotta esistenza della simulazione, ed afferenti alla ritenuta “crisi matrimoniale” della coppia de qua, che allo stato difetta di ogni supporto probatorio;all'addotto sospetto rappresentato dal fatto che “dopo
l'intervenuta separazione del 2014, la coppia non abbia chiesto il divorzio, che invero, “oltre a rappresentare semmai la prova dell'effettiva valenza del fondo patrimoniale, ossia quella di tutelare le esigenze della famiglia e dei figli, nonostante la crisi coniugale, è una circostanza destituita di ogni fondamento giuridico;
e all'ulteriore richiamo alla specifica clausola contenuta nell'atto costitutivo del fondo de quo, secondo cui i coniugi avrebbero potuto svincolare i beni anche in presenza di figli minori ed in assenza di un qualsiasi controllo giurisdizionale”, visto che secondo il Supremo Consesso “è conforme alla legge la clausola inserita nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale che, in presenza di figli minori, esclude l'autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione dei beni vincolati al fondo medesimo” (cfr.
ex multis Cass. n. 22069/2019).
Ciò che conduce, quindi, alla convinzione della suggestività degli indizi attorei, visto che in mancanza, lo si
ribadisce, di ulteriori elementi capaci di valorizzare, nel comportamento dei convenuti, un minimo di scientia
fraudis, ovvero la consapevolezza di porre in essere un accordo per finalità estranea alla fattispecie astratta
del negozio stipulato, gli elementi assunti dalla Curatela non appaiono di per se soli sufficienti a far ritenere
accertato il carattere simulatorio del fondo, lasciando, così, permanere il dato di fatto della mancata
dimostrazione, da parte della medesima Curatela, che i convenuti con la costituzione del fondo che ci occupa,
non abbiano invece voluto realizzare proprio lo scopo di garantire il soddisfacimento delle esigenze familiari (all'interno delle quali potendosi considerare, come sopra illustrato, anche il mantenimento di un determinato tenore quali - quantitativo di vita).
Peraltro, è da aggiungere, non solo che la circostanza, normativamente prevista, della insuscettibilità dei beni
confluiti nel fondo patrimoniale ad essere aggrediti da terzi creditori, in relazione ad obbligazioni contratte al di fuori dei bisogni familiari, costituisce una conseguenza “lecita” della costituzione del fondo, la cui ricorrenza ed il cui perseguimento non inficiano la regolarità dell'atto, ma anche che il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio dei debitori,
che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione
e, pertanto, deve essere provato dalla parte istante, e va riscontrato con riferimento al momento della
decisione.
A non differenti conclusioni induce, da ultimo, l'esame dell'ulteriore domanda di accertamento della nullità dell'atto costitutivo del fondo per illiceità della causa e/o dei motivi che ne hanno determinato la stipula.
Ed infatti, pur non volendo affrontare, ovvero prendere posizione in merito alla teoria che esclude la possibilità di configurare una causa illecita nell'ambito di un contratto tipico, e pur dandosi adesione alla teoria della cd. “causa concreta (che, di fatto, renderebbe possibile la realizzazione di un contratto tipico con causa illecita), la illiceità della causa andrebbe comunque valutata solo ed esclusivamente in relazione
agli scopi concretamente perseguiti dalle parti e, naturalmente, dichiarata solo in presenza
9 dell'accertamento di intenti fraudolenti, ovvero finalizzati ad eludere l'applicazione della norma imperativa, laddove, per converso, andrebbe affermato che l'attività negoziale non possa dirsi illecita per il
solo fatto che essa comporti un danno per terzi in generale o per i creditori in particolare, perfino ove tanto sia l'unica o l'effettiva finalità in concreto perseguita dalle parti.
Non si dimentichi, infatti, a tal proposito che la Cassazione ha sul punto chiarito che "In assenza di una norma
che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei
diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per
illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando
l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano,
in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia" (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 23158 del 31/10/2014).
Non vi è dunque spazio alcuno per inferire, dalla condotta dei convenuti, una illiceità dell'atto ovvero una sua
nullità.
Alla luce delle superiori ragioni, appare chiaro che un tale intento fraudolento non possa ritenersi affatto
dimostrato;la causa del contratto di costituzione del fondo de quo è, nella specifica fattispecie, del tutto lecita
e la inapplicabilità dell'art. 2740 c.c., è un effetto giuridico tipizzato dal legislatore, con conseguenziale validità della stipulata convenzione da parte dei coniugi odierni convenuti;sicchè, allo stato, non vi è spazio
alcuno per inferire, dalla condotta dei convenuti, una illiceità dell'atto ovvero una sua nullità.
Le pretese della Curatela vanno, pertanto, respinte e la stessa, condannata, previa compensazione nella misura
di 1/3 delle spese di lite (in considerazione del tenore dell'assunta decisione, che ha visto rigettare tutte le
eccezioni preliminare della sig.ra , alla refusione di quelle residuali, in favore della convenuta CP_1
costituita e per essa del suo procuratore, avv. M A G, che si è espressamente dichiarato
distrattario ex art. 93 c.p.c..
Spese, il cui regime segue, quindi, il criterio della sostanziale soccombenza e che trovano ristoro come da
dispositivo, facendo riferimento alla misura media di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicata in
stretta corrispondenza con il valore dello scaglione di riferimento (indeterminabile da Euro 26.000,01) della
causa e tenendo conto, altresì, della concreta attività processuale svolta.