Trib. La Spezia, sentenza 23/01/2024, n. 66

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. La Spezia, sentenza 23/01/2024, n. 66
Giurisdizione : Trib. La Spezia
Numero : 66
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

R.G. n. 1133/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1133/2021 promossa da:
RI TO, rappresentato e difeso dall'Avv. STURLESE RICCARDO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore in opposizione contro
FO IO rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELLI SILVIO, giusta allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto in opposizione
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione immobiliare n. 126/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Piaccia al Tribunale Ill.mo Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista: Per tutte le causali e ragioni esposte in atti e sulla scorta della documentazione prodotta:
§ accertare e dichiarare che il bene immobile iscritto al NCEU del Comune della Spezia al Foglio 40, mappale 142, sub.39 oggetto di espropriazione è impignorabile in quanto gravato da vincolo ex art. 2645ter c.c. in forza di atto di destinazione Notaio Luigi Risso In Genova in data 10.05.2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova il 13.05.2010 al numero rep.5149/1T
§ accertare e dichiarare in ogni caso che il vincolo ex art. 2645 ter c.c sul bene immobile iscritto al NCEU del Comune della Spezia al Foglio 40, mappale 142, sub.39 oggetto di espropriazione di cui all'atto di destinazione Notaio Luigi Risso In Genova in data 10.05.2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova il 13.05.2010 al numero rep.5149/1T è opponibile all'intervenuto RA AL con atto datato 5.02.2021.
§ accertare e dichiarare per le ragioni di cui alla superiore narrativa che l'intervento di RA AL datato 5.02.2021 è inammissibile e/o improcedibile e/o invalido e/o inefficace in quanto non limita l'intervento al valore della quota di usufrutto in capo al NI RT.
§ rigettare tutte le domande e istanze proposte da RA AL nel presente giudizio.
§ Vinte le spese ed i compensi di giudizio, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
pagina 1 di 7 Parte convenuta ha concluso come segue: CHIEDE Il rigetto delle domande attoree con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nel rispetto del termine concesso dal GE, RI TO contestava l'atto di intervento depositato dal creditore RA AL nella procedura esecutiva immobiliare n. 126/2019 pendente innanzi all'intestato Tribunale e instaurata a seguito di atto di pignoramento notificato a NI RT e NI NI da parte del Condominio Viale AN
OL n. 169 sulla base di decreto ingiuntivo per oneri condominiali.
A sostegno dell'opposizione, l'esecutato deduceva che l'atto di intervento del creditore RA si fondava su credito portato da decreto ingiuntivo n. 157/2007 emesso dal Tribunale di Giarre e sentenza
n. 1541/2019 emessa dal Tribunale di Catania e che tuttavia controparte non era legittimata ad intervenire nella procedura in ragione dell'impignorabilità dell'immobile sottoposto ad espropriazione
(in quanto sottoposto a vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.p.c.) e che l'atto di intervento doveva considerarsi nullo in quanto non specificava che doveva intendersi limitato al solo diritto di usufrutto intestato al debitore esecutato.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. l'opponente rinunciava alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva, in quanto già sospesa ai sensi dell'art. 54ter D.L. n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020 s.m.i. e il GE concedeva alla parte termine di tre mesi per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Costituitosi in giudizio, RA AL contestava la fondatezza delle contestazioni avversarie e insisteva nel rigetto dell'opposizione.
La causa subiva diversi rinvii a causa dell'avvicendarsi di diversi magistrati e, riassegnata alla scrivente e istruita documentalmente, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.

L'opposizione è improcedibile, per i motivi di seguito indicati (cfr. anche Cass. n. 19270/2014).
Al riguardo, va richiamato il principio per il quale, qualora siano state proposte opposizioni esecutive,
l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi ed alle opposizioni all'esecuzione che riguardano la pignorabilità dei beni.
Il principio, espresso in riferimento all'estinzione tipica, bene può essere esteso all'estinzione c.d. atipica che si viene a determinare ogniqualvolta il processo esecutivo non possa proseguire per difetto di condizioni dell'azione o di presupposti processuali (Cass. n. 1353/2012).
Deve infatti osservarsi come, in ragione della struttura necessariamente bifasica delle opposizioni
(successive) all'esecuzione, il giudice dell'opposizione deve considerare il compendio probatorio di cui al fascicolo dell'esecuzione (cfr. Cass. n. 26116/2021) e tener conto anche dell'esito del medesimo al fine di verificare il permanere dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di merito. Nel caso di specie è stata dichiarata l'estinzione (parziale, soggettiva) della procedura esecutiva immobiliare n.126/2019 che originariamente era stata instaurata in danno di NI CA e
NI RT, ma il GE – con ordinanza del 7.2.2022- ha dichiarato la nullità dell'atto di pignoramento notificato in data 18.11.2019 a NI RT e avente ad oggetto la quota di ½ del diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di esecuzione, conseguentemente disponendo la cancellazione pagina 2 di 7 della trascrizione dell'atto di pignoramento eseguita in data 19.12.2019 ai numeri 10716/8137 limitatamente alla quota di ½ del diritto di usufrutto in danno di NI RT e disponendo invece la prosecuzione in danno della sola nuda proprietaria, NI CA.
Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse da parte di NI RT ad una pronuncia che confermi l'impignorabilità del bene sottoposto a
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