Trib. Nola, sentenza 13/01/2025, n. 71

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 13/01/2025, n. 71
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 71
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente Est.
dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
dott. FEDERICA PELUSO Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 2640 /2022
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.tata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Guerriero Antonio ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , rapp.to e CP_1 C.F._2 difeso dall' avv. Pizza Francesca resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.04.2022 la sig.ra chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti del matrimonio contratto in Visciano il 16.06.1990 con il sig. dalla cui CP_1
unione sono nati due figli: (Nola, 04.03.1992 ), maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente e , 25.11.2004), all'epoca del ricorso minorenne. La ricorrente Persona_2
precisava in ricorso che con Decreto di omologazione del 04.02.2021 il Tribunale di Nola aveva dichiarato la separazione consensuale tra detti coniugi e che la stessa dura ininterrottamente da tale data poiché non vi è alcuna volontà di riconciliazione. Chiedeva pertanto la conferma dell'affido esclusivo della minore al padre con diritto di visita come indicato in ricorso, nonché la determinazione di un contributo al mantenimento per la figlia a suo carico nella misura di € 100,00 tenuto conto che allo stato è disoccupata.
In data 25.10.2022 si costituiva il resistente che pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili, chiedeva disporre il contributo al mantenimento a carico della madre nella misura di almeno € 500,00 mensili per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente con Per_2
l'imposizione a carico della sig.ra di idonea garanzia reale, o personale per Parte_1
l'adempimento.
All'udienza presidenziale del 14.11.2022 comparivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti.
Il Giudice delegato dal Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione, preso atto che nelle more della procedura la figlia era diventata maggiorenne ma non autonoma economicamente, Per_2
emessi i provvedimenti provvisori, rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore per il prosieguo.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti insistendo per le rispettive richieste e difese;
in detta sede, parte ricorrente formulava istanza di emissione della pronuncia di sentenza provvisoria di scioglimento del matrimonio alla quale non si opponeva parte resistente.
Con sentenza n. 24/2024 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio rimettendo la procedura davanti all'Istruttore per il prosieguo .
Esaurita la fase istruttoria senza l'espletamento della prova orale, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi