Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2024, n. 1679
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Testo completo
N. 5369/2019 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5369/2019 R.G., vertente
TRA
CANTIERI DEL MEDITERRANNEO S.R.L. (P.IVA 07143951213), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cervantes 64, presso lo studio degli avv.ti Clorinda Rosciano e Silvio Iodice che la rappresentano congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
ATTRICE
E
COMUNE DI TORRE DEL GRECO (C.F. 80047160637), in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Vittorio Veneto 36, con gli avv.ti
Nappo Francesco e Licenziati Adriano , che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione di nuovo difensore.
CONVENUTO
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
Conclusioni: come da verbale di causa dell'udienza di trattazione scritta del 18/01/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.09.2019 la Cantieri del Mediteranneo s.r.l. conveniva il Comune di Torre del Greco, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di accertare
l'illegittimità della procedura di risoluzione del contratto di appalto operata dalla Stazione
Appaltante, accertare quindi il grave inadempimento da parte del Committente e, per
l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per colpa del committente ex art. 1453 c.c, ovvero per eccessiva onerosità, condannare il Comune di Torre del Greco al pagamento di euro 931.634, 18 per lavori eseguiti e non contabilizzati, oltre a prestazioni eseguite, danno emergente, mancato utile, danno all'immagine, danno per anomalo andamento, oltre tutti i danni patiti e patendi.
In particolare, l'attrice – premesso che: con determina Dirigenziale n. 1173/SG del 29 aprile 2016 veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto pubblica, esperita con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e relativa ai lavori per il “Riutilizzo delle aree e strutture dell'ex Mercato Ortofrutticolo
Comunale” a favore della Cantieri Del Mediterraneo s.r.l. per l'importo di €
4.179.321,19, oltre la somma di € 94.274,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
con nota prot. 42255 del 6.7.2016 il RUP invitava ad offrire prima della sottoscrizione del contratto e/o la redazione del Verbale di consegna una ulteriore riduzione dei tempi offerti di ulteriori 15gg in quanto il cantiere doveva ultimarsi in soli
150 gg e quindi entro e non oltre il 31.12.2016;
contestualmente, veniva accordata la richiesta riduzione dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, che, quindi, venivano fissati in 165 gg.;
in data 18.7.2016 veniva redatto il Verbale di Consegna sotto riserva di legge;
con ordine di servizio nr.1 del 19.7.2016, il Committente, ordinava all'impresa la messa in sicurezza a mezzo di un puntellamento del portale d'ingresso, unico elemento vincolato dalla Soprintendenza per i beni culturali di cui l'impresa immediatamente ne disponeva il suddetto puntellamento, lavorazione ordinata, ma mai contabilizzata;
in data 8.8.2016, il D.L., Ing. ZO Visconti, in assenza di rilascio autorizzativo ad eseguire i lavori da parte del genio civile, disponeva un Verbale di sospensione lavori fino al rilascio della suddetta autorizzazione;
in data 22.8.2016, cessate le cause ostative che impedivano il prosieguo dei lavori, ne verbalizzava la Ripresa dei lavori;
in data 26 ottobre 2016 veniva sottoscritto il contratto d'appalto;
in data 9.12.2016 a seguito di proroga richiesta e concessa dalla S.A., di ulteriori 45 gg, l'impresa notificava il nuovo crono programma lavori;
in data 15.12.2016 l'impresa comunicava al committente, il verificarsi di un cedimento parziale di un muro perimetrale lato Torre Annunziata e che pertanto necessitava mettere in atto con urgenza, le relative opere di puntellamento su tutto il muro perimetrale;
in pari data il committente, ordinava il relativo puntellamento
e messa in sicurezza, sospendendo tutte le lavorazioni entro l'area interessata, lavorazioni ordinate e mai contabilizzate;
in data 29.12.2016 l'impresa evidenziava che, dai grafici di progetto erano indicati nr 2 ascensori con vetrate laterali, non compresi nel contratto;
vi erano altri grafici che indicavano le vetrate dai locali garage al piano terra, senza riportare gli ascensori al 2 piano della struttura, tutto ciò senza mai sortire alcun effetto da parte del committente;
nonostante l'esecuzione gravasse economicamente a danno dell'impresa e senza predisporre una variante che comprendesse le suddette opere non contrattuali, il committente si limitava a imporre all'impresa l'esecuzione delle suddette opere senza l'adozione di alcuna variante;
in data 28.12.2016, l'impresa sollecitava il committente ad adottare una soluzione risolutiva alla sospensione del tratto del muro crollato, in quanto tale sospensione avrebbe prodotto notevoli ritardi nell'esecuzione dell'opera non imputabile all'impresa, senza riscontro alcuno da parte del committente;
in data 19.12.2016 l'impresa, a mezzo pec, evidenziava che, oltre all'ostacolo della suddetta sospensione, vi erano altri ostacoli, quali la cabina Enel esistente, i quali impedivano il regolare proseguo dei lavori, rilievo che restava anch'esso senza riscontro da parte del committente;
l'impresa evidenziava, inoltre, degli ulteriori “errori progettuali”, quali quelli riguardanti i solai di copertura e in
particolare, gli appoggi delle travi senza un adeguato ancoraggio e catramatura al cordolo sottostante in tufo, alla mancata previsione dell'attacco degli arcarecci alle travi sottostanti, rilievi che restavano privi di riscontro da parte del committente, il quale si limitava a riferire che era in corso una perizia di variante e suppletiva riguardante le opere segnalate;
in data 5.1.2017, stante le molteplici sospensioni parziali, interessanti diverse lavorazioni, avendo evidenziato anomalie ed errori progettuali, senza aver mai avuto riscontro da parte del committente, quest'ultimo propone il fermo della lavorazione dato l'impedimento quasi globale a procedere, ancora una volta senza preoccuparsi di rimuovere gli ostacoli in questione;
in data 9.1.2017 il direttore dei lavori ed il RUP a seguito di comunicazioni di alcuni condomini dei fabbricati limitrofi all'opera in esecuzione, ordinava la sospensione immediata di tutte le attività affinchè venissero verificate le distanze tra l'edificio in questione e quelli limitrofi e si accertasse che fossero compatibili con le normative vigenti;
nonostante la succitata sospensione delle attività, in data 10.1.2017 l'impresa segnalava ulteriori carenze progettuali, dato che il grafico A41PA03 non segnalava alcuna presenza di manto di asfalto sui depositi lato Vesuvio a quota + 2,85 e che la buona regola ne richiedesse almeno uno strato dato il successivo camminamento esterno della stessa area;
ancora una volta lavorazioni non previste, ordinate, eseguite e mai contabilizzate, nella speranza di alimentare un clima sereno, essendo volontà dell'impresa di finire l'opera nei tempi contrattuali e confidando nel riscontro del committente di contabilizzare il tutto in una variante suppletiva, però mai disposta;
in data 17.1.2017, l'impresa faceva notare altra discordanza con i grafici relativi agli infissi proposti in progetto, del tutto difformi a quelli previsti dalla normativa vigente, a fronte di ciò l'impresa provvedeva a sostituirli con quelli previsti dalla normativa, senza che anche tale voce venisse contabilizzata e liquidata;
in data 25.1.2017 l'impresa comunicava al committente di aver rimosso delle vecchie pluviali in amianto e che vi era il pericolo che potessero risultare nocive per l'ambiente di lavoro;
lavorazioni non previste in progetto e, tantomeno, contabilizzate dal
Committente;
in pari data, l'impresa comunicava di non poter rispettare il cronoprogramma lavori presentato per tutte le problematiche precedentemente richiamate e che la stessa D.L., nonostante il tempo trascorso tra tempi di sospensione parziale emessa a seguito del crollo del tratto del muro perimetrale, fino alla data di comunicazione, si atteneva solamente a descrivere nel giornale dei lavori che avrebbe intrapreso decisioni in merito. Dette decisioni non sono mai state intraprese dal
Committente;
in data 1.2.2017 l'impresa comunicava, inoltre, che il grafico di progetto
A41PA18 riportava i particolari tipologici delle ringhiere da posare in opera e prevedeva elementi orizzontali pericolosissimi per qualunque persona si volesse sporgere al di sopra di esse e ancora non era previsto alcun trattamento per la durabilità nel tempo sia per gli elementi in ferro costituenti la ringhiera sia per i corrimano;
ancora, la posa in opera delle stesse all'ultimo piano , ovvero sui terrazzi laterali, era perfettamente irregolare in quanto prevedeva l'applicazione della stessa mediante fischer sulle travi in legno di riporto del solaio di copertura, con prevedibili infiltrazioni all'interno della bottega, questo in quanto la posa delle ringhiere avveniva solo dopo l'applicazione del manto di asfalto e della successiva sovrastante pavimentazione permettendo all'acqua piovana di penetrare all'interno dei fori di ancoraggio della ringhiere per poi defluire al centro di ogni stanza;
ma tutto ciò senza mai sortire alcun effetto da parte della D.L.;
in data 10.2.2017 l'impresa contestava anche la tavola architettonica di progetto A41PA11, in particolare, per l'assenza di pluviali e gronde alle falde del tetto di copertura afferenti il cortile interno, ovvero si rilevava che per tutto il tratto di superficie non era prevista né una pluviale, né un solo canale di gronda per la raccolta delle acque piovane;
evidenziando, altresì,
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