Trib. Cassino, sentenza 03/04/2024, n. 309
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Testo completo
n.R.G. 1423/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di C in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. R I, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1423/2020 promossa da
, elettivamente domiciliato in Sora, Via XX Settembre n. 42, presso lo studio Parte_1
degli Avv.ti F M e D L, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
- parte ricorrente
CONTRO
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1
elettivamente domiciliati Controparte_2 in Sora, Via C. Cattaneo n. 86, presso lo studio dell'Avv. G E che le rappresenta e difende come da procura in atti
- parti resistenti
Oggetto: differenze retributive – risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2087 cod. civ.
Conclusioni: come rassegnate nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 18.3.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24.7.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1
esposto di avere lavorato senza regolarizzazione alle dipendenze della società
[...]
dal settembre 2018 fino al giugno 2020;di avere svolto le mansioni Controparte_2
di banconista addetto alla vendita al pubblico;di avere prestato la propria attività dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 senza mai usufruire di alcun giorno di ferie, di riposo e di permesso e senza essere retribuito nei giorni di assenza dal lavoro;di avere percepito unicamente euro 200,00 settimanali e 800,00 mensili;di non avere percepito né le mensilità supplementari né il trattamento di fine rapporto;di avere subito dai soci della società convenuta, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, reiterate denigrazioni ed offese anche in presenza di clienti, lesive del proprio onore e della propria reputazione personale e professionale.
2. Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, non regolarizzato per volontà del datore di lavoro, presenta le caratteristiche proprie della subordinazione;che le mansioni svolte sono riconducibili al IV livello del CCNL Terziario Confcommercio;che ha maturato, in considerazione dell'inquadramento contrattuale spettante e dell'orario di lavoro osservato, differenze retributive complessive, per retribuzioni mensili, mensilità supplementari, indennità sostitutiva di ferie e permessi non godute, compenso per festività non godute, trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione, la somma complessiva di euro 31.365,85;di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per le vessazioni ed offese subite dal datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 cod. civ., da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro
10.000,00.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Previo accertamento e dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Sig.
e la ininterrottamente Parte_1 Parte_2
dal mese di settembre 2018 al mese di giugno 2020 (o dalle date che saranno ritenute di giustizia) e previo riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento al IV livello CCNL Settore
Commercio ed al godimento del relativo trattamento economico oltre che previo annullamento e/o dichiarazione di inefficacia di ogni eventuale atto importante rinuncia o transazione e/o dichiarativo di una diversa qualificazione del rapporto intercorso fra le parti, dichiarare spettanti all'istante tutte le indennità di lavoro di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condannare la società resistente, nonché personalmente il socio accomandatario Sig.ra , al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive e delle indennità lavorative tutte maturate e spettanti nella misura di € 31.365,85 – o di quella diversa misura che risulterà spettante anche a mezzo di CTU, purché di giustizia – oltre che al versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali che si appureranno omesse/evase;previo accertamento e dichiarazione di sussistenza dell'avvenuta lesione della dignità, dell'onore nonché della reputazione personale e professionale del Sig. a causa delle costanti Parte_1
e ripetute denigrazioni e vessazioni regolarmente patite durante l'intero svolgimento del rapporto lavorativo alle dipendenze della per l'effetto Controparte_2
condannare la società resistente, nonché personalmente il socio accomandatario Sig.ra CP_1
, al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato ex art. 2059 c.c. quantificabile in €
[...]
10.000,00, ovvero in quella diversa somma che verrà determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c. del giudicante adito, purché di giustizia;con vittoria di spese di lite e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge”.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la società
[...]
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in Controparte_3 Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e, in subordine, l'accertamento che la somma dovuta al ricorrente ammonta ad euro 5.094,84.
5. Parte convenuta ha eccepito, in particolare, che il ricorrente ha svolto in prevalenza mansioni di garzone addetto al carico e scarico merci e alla sistemazione dei prodotti negli scaffali e solo occasionalmente di aiuto banconista a supporto dei figli dei soci della convenuta, compiti tutti riconducibili al VII livello del CCNL Terziario Confcommercio;che il ricorrente ha lavorato mediamente sette/otto ore giornaliere e ha regolarmente usufruito delle ferie e del trattamento di malattia;che la mancata regolarizzazione è imputabile esclusivamente alla volontà del lavoratore;che non si sono mai verificati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa gli atti vessatori lamentati da controparte.
6. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'interrogatorio formale delle stesse e la prova per testi. Previa concessione di un termine per il deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127- ter c.p.c. del 18.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione proposta dal ricorrente è diretta all'accertamento delle differenze retributive asseritamente maturate nei confronti della società convenuta sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della stessa, con rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, dal settembre 2018 al giugno 2020, svolgendo le mansioni di banconista addetto alla vendita al pubblico con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato, senza mai fruire di ferie e permessi. Il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna della società datrice di datore di lavoro e in solido della socia accomandataria al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per le reiterate e vessatorie offese e denigrazioni ricevute sul lavoro, anche in presenza dei clienti, dai soci della resistente.
8. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, riservandosi di proporla in altro e separato giudizio. Controparte non si è opposta. L'accertamento va pertanto limitato unicamente ai crediti retributivi e risarcitori vantati dall'attore.
9. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.
10. Le resistenti non hanno contestato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato intercorso tra il sig. e la società Parte_1 Controparte_2
dal 1.9.2019 al 30.6.2020, né tantomeno l'applicazione in azienda del
[...] Org_1
, ma si sono limitate ad addebitare al lavoratore la scelta di non regolarizzare il
[...] rapporto. Può quindi senz'altro ritenersi accertato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta nel periodo in questione e che il contratto collettivo applicabile al rapporto è il CCNL Terziario Confcommercio.
11. In merito agli orari di lavoro osservati dal ricorrente, dall'esame dei conteggi allegati al ricorso emerge che le differenze retributive richieste sono state calcolate sul presupposto dell'osservanza del normale orario di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali (cfr. art. 130 CCNL), mentre non sono stati rivendicati compensi per lavoro straordinario. La circostanza è pacifica. La stessa parte resistente, infatti, al capitolo n. 12 della memoria di costituzione allega che il ricorrente lavorava per
7/8 ore giornaliere. In sede di interrogatorio formale , convenuta sia in proprio sia Controparte_1
quale socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore della società resistente, ha dichiarato
che il ricorrente prestava la propria attività dal lunedì al sabato, iniziava alle ore 8.30 fino alle
12.00/12.30 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 o anche prima. Ne risulta un orario persino superiore a quello normale di 40 ore settimanali sulla base del quale sono stati formulati i conteggi e calcolate le differenze retributive chieste in ricorso.
12. In ordine al livello retributivo rivendicato dal lavoratore, occorre verificare se le mansioni concretamente svolte con prevalenza e continuità dallo stesso come emerse dall'istruttoria siano effettivamente riconducibili al IV livello del CCNL Terziario Confcommercio. La norma di riferimento è posta dall'art. 2103 cod. civ., il quale stabilisce al primo comma che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. civ. sez. lav. n.
12039/2020). Ciò posto, l'istruttoria testimoniale espletata ha confermato gli assunti di parte attrice.
12.1. I testi , e sono quelli maggiormente Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
attendibili per la loro posizione di indifferenza e neutralità, da un punto di vista sia patrimoniale che morale, rispetto ai fatti di causa;le loro dichiarazioni sono dettagliate e coerenti, si riscontrano vicendevolmente e scaturiscono da una osservazione diretta, non occasionale ma continuativa e protratta nel tempo, trattandosi o di fornitori ( ) o di clienti abituali ( Testimone_1 Testimone_2
e ) dell'esercizio commerciale della convenuta. Il teste ha dichiarato: Testimone_3 Tes_1
“Inizialmente sono stato un fornitore dell'azienda della resistente. Spesso acquistavo anche qualche prodotto presso tale esercizio commerciale. Quando mi recavo presso il locale commerciale della resistente vedevo il ricorrente lavorare al banco. Andavo non tutti i giorni. A volte con cadenza settimanale. Io andavo principalmente la mattina, più raramente il pomeriggio. Vedevo sempre il ricorrente a lavoro. Non ricordo nello specifico se il ricorrente si occupasse anche di sistemare merce sugli scaffali… A volte mi serviva il figlio, , il quale andava dietro al Testimone_4 bancone e mi serviva, sempre presente il ”. Il teste , nella sua deposizione Pt_1 Testimone_2 molto circostanziata, ha riferito: “Il ricorrente svolgeva mansioni di addetto al banco presso
l'esercizio commerciale di parte resistente. Io andavo al negozio di alimentari ed era il ricorrente la persona a cui chiedevo consigli per gli affettati o per il parmigiano da acquistare o per il baccalà.
C'era sempre il ricorrente al banco. Con lui c'era un altro dipendente, tale sembrava più Tes_2
una figura di dirigente del negozio, non stava lì a tagliare gli affettati. Visto il rapporto di conoscenza, era sempre il ricorrente a servirmi e a consigliarmi. Io mi recavo presso il negozio di alimentari della resistente un paio di volte alla settimana. Potevo andare verso le 9.00, le 11.00, anche di pomeriggio, ma più raramente, verso le 17.00 o le 18.00. Il ricorrente lo vedevo sia quando andavo di mattina che quando andavo di pomeriggio”. È stato altrettanto puntuale il teste : Testimone_3
“Ero una cliente abituale del negozio di alimentari . Il ricorrente principalmente Controparte_2
svolgeva attività di banconista, mi serviva personalmente, era lui che tagliava e pesava affettati e formaggi. Quasi sempre il ricorrente era da solo al banco. Qualche volta dietro di lui c'era tale
titolare dell'esercizio. E dietro la cassa c'era una ragazza che credo fosse la sorella di tale Tes_2
Mi è capitato di trovare anche tale servire i clienti al banco. Questo è capitato Tes_2 Tes_2
raramente. Io mi recavo presso il negozio di alimentari circa tre o quattro volte a settimana, specie nel periodo del lockdown. Mi è capitato di vedere il ricorrente lavorare di mattina, intorno alle 10.00, ed il pomeriggio dalle 17.00 in poi. Non è mai capitato che mi recassi presso il negozio di alimentari
e che il ricorrente non ci fosse, c'era sempre. Non ho visto il ricorrente svolgere altre mansioni oltre
a quelle riferite”.
13. Appaiono poco significative e non meritevoli di essere valorizzate le deposizioni del teste
[...]
, stante la sua presenza solo occasionale quale cliente non abituale ed elettricista Tes_5
chiamato sporadicamente ad effettuare interventi sugli impianti elettrici del negozio di alimentari, e del teste , figlia dei soci della società convenuta, e dunque in posizione Testimone_6
non disinteressata rispetto ai fatti di causa, sia dal punto di vista patrimoniale che morale.
L'inattendibilità di tale teste si apprezza anche per una serie di dichiarazioni palesemente contraddette da quanto ammesso dalla resistente (madre del teste in questione) in sede di Controparte_1
interrogatorio formale: il teste ha dichiarato che il ricorrente usufruiva di circa 15 giorni di ferie
l'anno, mentre la sig.ra pur premettendo che “Il ricorrente a lavoro non c'era mai”, ha CP_1 poi precisato: “Il ricorrente non mi ha mai chiesto ferie”;il teste ha dichiarato che il pomeriggio il ricorrente lavorava sempre dalle 16.00 alle 18.00, mentre la resistente ha riferito che il ricorrente terminava di lavorare alle 19.30 o anche prima.
14. L'unico cliente abituale che ha reso una dichiarazione discordante da quelle dei tre testi
[...]
, e C è “Spesso vedevo il ricorrente scaricare le Tes_1 Tes_2 Testimone_7 merci dal furgone e sistemarle sul bancale e sistemare le scaffalature. Qualche volta lo vedevo insieme ai titolari dietro al bancone. Di solito lo vedevo svolgere la prima attività”.
15. Si tratta però di una dichiarazione isolata, generica e contrastata da ben tre deposizioni, come sopra evidenziato tutte dettagliate, coerenti tra di loro e disinteressate, e dunque non è idonea a smentire la circostanza chiaramente emersa dall'istruttoria testimoniale, e cioè che il ricorrente è stato addetto in via prevalente e continuativa alla mansione di banconista, servendo personalmente ai clienti i prodotti da banco (salumi, formaggi, pesce), tagliando e pesando affettati e formaggi, attività quest'ultima che non veniva svolta dal titolare le volte in cui affiancava Testimone_4
il ricorrente dietro al bancone.
16. È nozione di comune esperienza che il banconista è quella figura professionale che negli esercizi commerciali come i negozi di alimentari si occupa principalmente della supervisione del banco e del reparto che gli è stato assegnato, come quello di macelleria o gastronomia, che provvede ad allestire
e rifornire di prodotti;è in costante contatto con i clienti, che provvede a servire singolarmente, fornendo anche consigli e facendo fronte alle loro richieste. Si tratta di un profilo professionale che richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisibili, sia per quanto attiene alla conoscenza del prodotto alimentare che viene servito, del modo in cui può essere preparato e conservato, sia per quanto attiene al rapporto con la clientela, con cui deve essere instaurato un rapporto di fiducia. Le mansioni di banconista svolte dal ricorrente, così come emerse in istruttoria, rientrano nel IV livello del CCNL Terziario Confcommercio (doc. 2), al quale, secondo quanto prevede l'art. 113, “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. Tra i profili esemplificativi della declaratoria contrattuale rientra quello del “banconiere di spacci di carne”. Le specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche richieste per lo svolgimento delle attività confermate dai testi, quali servire i clienti al banco dei salumi, dei formaggi
e del pesce, provvedere personalmente alla pesatura e al taglio degli stessi, dare consigli ai clienti, possono essere acquisite, secondo la declaratoria contrattuale (“comunque acquisibili”), anche con
l'esperienza di lavoro, che il ricorrente ha documentato con la produzione del modello C2 storico
(doc. 4), dal quale risulta che lo stesso aveva già in passato lavorato per vari anni, presso diversi datori di lavoro, come commesso di banco.
17. Al positivo riscontro nelle mansioni concretamente disimpegnate dal ricorrente delle caratteristiche peculiari dell'inquadramento rivendicato consegue il riconoscimento che dette mansioni sono riconducibili al IV livello del . Organizzazione_2
18. Il ricorrente ha allegato di avere percepito per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società convenuta euro 800,00 mensili – solo peraltro nei casi di effettiva presenza a lavoro – e nulla per il trattamento di fine rapporto e le mensilità supplementari. Il datore di lavoro non ha fornito la prova, della quale era onerato (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 26985/2009;vedi anche Cass. civ. sez. lav.
n. 6332/2001), di avere corrisposto la retribuzione in misura maggiore di quella indicata da controparte (nella memoria difensiva deduce senza provarlo di avere corrisposto euro 1.000,00 mensili) e di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La resistente ha espressamente Controparte_1
ammesso in interrogatorio formale di non avere corrisposto né la quattordicesima né il trattamento di fine rapporto, mentre con riferimento alla tredicesima si è limitata alla seguente generica affermazione: “Sotto il periodo natalizio il ricorrente prendeva qualcosa, era come una tredicesima”.
Va richiamato sul punto il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
(che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (Cass. civ. n. 26985/2009 cit.).
19. Con riferimento a queste ultime, è la stessa resistente a dichiarare in interrogatorio formale: “Il ricorrente non mi ha mai chiesto ferie”. Tale affermazione equivale all'ammissione che il ricorrente non ha usufruito di ferie e non rileva in senso contrario la generica considerazione espressa dalla medesima resistente “Il ricorrente a lavoro non c'era mai. Erano sempre ferie”. Dal canto suo, il ricorrente sempre in interrogatorio formale ha ammesso di avere usufruito di una settimana di ferie:
“Per potermi prendere una settimana di ferie, che non mi venivano mai concesse, mi sono dovuto inventare di dover effettuare una prova presso un altro supermercato”. Inoltre, nella memoria difensiva la resistente ha dedotto che il negozio di alimentari della resistente “osserva 10 giorni annuali di chiusura per ferie, di cui 7 consecutivi nel periodo estivo ed ulteriori 3 nel periodo natalizio”. L'allegazione non è stata specificamente contestata da controparte né in prima udienza né nei successivi scritti difensivi, per cui la circostanza può ritenersi accertata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Considerato che il ricorrente ha lavorato per la resistente dal 1.9.2018 al 30.6.2020, si può allora concludere, coordinando le reciproche ammissioni e non contestazioni riferite, che il lavoratore ha goduto complessivamente, nell'intero periodo lavorativo, di soli venti giorni di ferie (3 giorni per chiusura esercizio nel periodo natalizio del 2018;10 giorni per chiusura esercizio nell'anno 2019;7 giorni ulteriori per ammissione del ricorrente). Posto che il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 159
CCNL, ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi e che dunque per il periodo dal 1.9.2018 al 30.6.2020 spettano 47,66 giorni di ferie, avendo il lavoratore goduto di 20 giorni di ferie, non ha fruito di 27,66 giorni di ferie spettanti, per i quali andrà corrisposta l'indennità sostitutiva.
20. Quanto ai permessi retribuiti, ai sensi dell'art. 56 del CCNL essi spettano nella misura complessiva di 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti, quale è pacificamente quella della resistente. Poiché il ricorrente ha lavorato dal 1.9.2018 al 30.6.2020, ha maturato complessivamente
n. 102,66 ore di permessi retribuiti. La mancata fruizione di tali permessi deve ritenersi accertata perché non specificamente contestata dalla resistente. Non può assolvere all'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. idonea a impedire la “relevatio ab onere probandi” la generica affermazione che “il ricorrente, difatti, ogniqualvolta lo ritenesse necessario, poteva liberamente allontanarsi e/o assentarsi dal proprio posto di lavoro, senza costrizione o vincolo alcuno” (cap. 15 della memoria), tanto più che tale allegazione si correla a quella del capitolo precedente, che fa però riferimento alle sole assenze per ferie e malattia. Per le ore di permesso retribuito non godute spetta
l'indennità sostitutiva come quantificata nei conteggi allegati al ricorso.
21. In detti conteggi sono state quantificate le differenze retributive richieste dal lavoratore a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per le festività non godute cadenti di domenica, indennità sostitutiva di ferie e permessi retribuiti non goduti, trattamento di fine rapporto.
22. I conteggi sono stati redatti in piena coerenza con le previsioni del CCNL Terziario
Confcommercio versato in atti e con le relative tabelle salariali applicabili pro tempore e sulla base di elementi di fatto che sono stati positivamente accertati nel presente giudizio, salvo quanto si preciserà in punto di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di determinazione del trattamento di fine rapporto.
23. Gli importi della paga base mensile (euro 1.092,46), dell'indennità di contingenza (euro 524,22)
e del terzo elemento retributivo (euro 2,07) posti alla base del calcolo delle spettanze dovute corrispondono a quelli previsti dalle previsioni del CCNL Terziario Confcommercio ratione temporis applicabili per gli operai inquadrati nel IV livello del sistema di classificazione del personale. Per la determinazione della retribuzione giornaliera e di quella oraria, ai fini del calcolo dei compensi per le festività cadenti di domenica e delle indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, sono stati applicati il divisore mensile pari a 26 (cfr. art. 88 del CCNL) e quello orario pari a 168 (cfr. art. 122
CCNL). Nella colonna del “percepito” mensile è indicato l'importo fisso di euro 800,00, mentre nulla risulta corrisposto dal datore di lavoro a titolo di mensilità supplementari e trattamento di fine rapporto, in coerenza con le allegazioni del ricorso. Per le festività cadenti di domenica (6.1.2019;
2.6.2019;8.12.2019) l'emolumento spettante è stato determinato nella misura corrispondente alla quota oraria della retribuzione ai sensi dell'art. 154 CCNL. L'importo della tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità è stato determinato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 (“In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208”) e 221 (“Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, l'1 luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente”). Con riferimento ai permessi retribuiti, la relativa indennità sostitutiva è stata determinata tenendo conto che, ai sensi dell'art. 56 del CCNL, il ricorrente, lavorando dal 1.9.2018 al 30.6.2020, ha maturato complessivamente n. 102,66 ore di permessi retribuiti non goduti per i quali spetta l'indennità sostitutiva indicata, pari ad euro 989,17 (retribuzione oraria pari ad euro 9.63 x n. 102,00 ore di permesso). Quanto alle ferie non godute, si è visto che le stesse ammontano complessivamente a giorni 27,66. La relativa indennità va pertanto rideterminata in euro 1.722,10 (retribuzione oraria pari ad euro 62,26 x 27,66 giorni).
24. Va infine rettificata la quantificazione del trattamento di fine rapporto, ed in particolare l'importo indicato come maturato nell'anno 2020, pari ad euro 1.102,57, considerato che sono state erroneamente computate quale base di calcolo anche l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, che invece devono essere esclusi ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. e dell'art. 249 CCNL, trattandosi di compensi “occasionali” e, per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, espressamente esclusi dalla disposizione contrattuale. Non altrettanto è a dirsi invece per i compensi delle festività non fruite cadenti di domenica, posto che, come ritenuto dalla Suprema Corte, l'art.
2120, comma 2, c.c., nella formulazione attualmente vigente, nel definire la nozione di retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della
norma, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (nella specie, la Suprema
Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la computabilità, ai fini del suddetto calcolo, delle somme corrisposte a titolo di festività non fruite in quanto cadenti di domenica). Tanto chiarito, la retribuzione da considerare come base di calcolo del TFR maturato nell'anno 2020 non è pari ad euro 15.962,19, ma ad euro 12.005,73 (15.962,19 – 2.967,29 – 989,17), e dunque il TFR maturato in tale anno è pari ad euro 829,29.
25. In conclusione, tenendo conto delle illustrate rettifiche, le differenze e spettanze retributive maturate dal ricorrente in ragione dell'intercorso lavoro con la parte convenuta possono essere come di seguito determinate: euro 18.012,50 a titolo di differenze sulla retribuzione mensile;euro 2.967,71
a titolo di tredicesima mensilità;euro 2.967,71 a titolo di quattordicesima mensilità;euro 186,78 a titolo di compensi per festività non fruite in quanto cadenti di domenica;euro 989,17 a titolo di indennità sostitutiva dei permessi non goduti;euro 1.722,10 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;euro 2.902,83 a titolo di trattamento di fine rapporto, e così per un totale di euro
29.748,80, da cui va detratta la somma di euro 5.094,54, corrisposta dalla resistente in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., residuando un credito del lavoratore per euro 24.654,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
26. Va quindi accertato e dichiarato che la società convenuta è rimasta debitrice nei confronti del ricorrente, per i titoli sopra indicati, dalla somma di euro 24.654,26;per l'effetto, la stessa deve essere condannata al pagamento in favore del lavoratore del predetto importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
27. Quanto alla personale responsabilità di , convenuta in giudizio unitamente alla Controparte_1
società datrice di lavoro del ricorrente quale socia accomandataria (cfr. visura camerale sub doc. 1 prod. , ai sensi dell'art. 2313 cod. civ., nella società in accomandita semplice i soci Pt_1
accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Tale responsabilità solidale del socio accomandatario può essere azionata in executivis in caso di insufficienza del patrimonio sociale, la quale sola può giustificare l'esecuzione nei confronti del socio che ha eccepito il “beneficium excussionis” (cfr. art. 2304 cod. civ. cui rinvia l'art. 2315 cod. civ.).
Va pertanto dichiarata la responsabilità solidale della sig.ra per il debito della società, ferma CP_1 restando l'azionabilità in sede esecutiva di tale responsabilità alle predette condizioni.
28. Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda proposta dal ricorrente, avente ad oggetto la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati all'onore e alla reputazione personale e professionale del lavoratore per le reiterate denigrazioni e vessazioni subite durante lo svolgimento della prestazione lavorativa anche alla presenza dei clienti. Non può infatti ritenersi raggiunta la prova delle condotte illecite che il ricorrente ha attribuito al datore di lavoro.
Nessuno dei testi escussi ha confermato che il ricorrente, nel corso della sua attività lavorativa, veniva ripetutamente fatto oggetto di vessazioni e di espressioni denigratorie da parte dei soci della resistente,
e . Solo il teste ha dichiarato di Controparte_4 Controparte_1 Tes_3
avere sentito qualche volta il sig. (figlio dei soci della resistente) Testimone_4
pronunciare delle parole colorite nei confronti del ricorrente e dargli dello stupido. Tale scarna e generica circostanza, non contestualizzata e priva di per sé sola di quei caratteri di reiterazione sistematica e di quella carica di offensività e vessatorietà che vi ascrive parte attrice, peraltro senza ulteriori conferme istruttorie, non è idonea a dimostrare una condotta antigiuridica datoriale violativa del disposto dell'art. 2087 cod. civ. e segnatamente degli obblighi di sicurezza posti a presidio della personalità morale del prestatore.
29. Le spese di lite, compensate nella misura di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria e la rinuncia agli atti relativa alla domanda di regolarizzazione contributiva, per i restanti tre quarti sono poste a carico delle parti resistenti in solido secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, parametri medi per tutte le fasi).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di C in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. R I, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1423/2020 promossa da
, elettivamente domiciliato in Sora, Via XX Settembre n. 42, presso lo studio Parte_1
degli Avv.ti F M e D L, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
- parte ricorrente
CONTRO
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1
elettivamente domiciliati Controparte_2 in Sora, Via C. Cattaneo n. 86, presso lo studio dell'Avv. G E che le rappresenta e difende come da procura in atti
- parti resistenti
Oggetto: differenze retributive – risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2087 cod. civ.
Conclusioni: come rassegnate nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 18.3.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24.7.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1
esposto di avere lavorato senza regolarizzazione alle dipendenze della società
[...]
dal settembre 2018 fino al giugno 2020;di avere svolto le mansioni Controparte_2
di banconista addetto alla vendita al pubblico;di avere prestato la propria attività dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 senza mai usufruire di alcun giorno di ferie, di riposo e di permesso e senza essere retribuito nei giorni di assenza dal lavoro;di avere percepito unicamente euro 200,00 settimanali e 800,00 mensili;di non avere percepito né le mensilità supplementari né il trattamento di fine rapporto;di avere subito dai soci della società convenuta, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, reiterate denigrazioni ed offese anche in presenza di clienti, lesive del proprio onore e della propria reputazione personale e professionale.
2. Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, non regolarizzato per volontà del datore di lavoro, presenta le caratteristiche proprie della subordinazione;che le mansioni svolte sono riconducibili al IV livello del CCNL Terziario Confcommercio;che ha maturato, in considerazione dell'inquadramento contrattuale spettante e dell'orario di lavoro osservato, differenze retributive complessive, per retribuzioni mensili, mensilità supplementari, indennità sostitutiva di ferie e permessi non godute, compenso per festività non godute, trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione, la somma complessiva di euro 31.365,85;di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per le vessazioni ed offese subite dal datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 cod. civ., da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro
10.000,00.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Previo accertamento e dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Sig.
e la ininterrottamente Parte_1 Parte_2
dal mese di settembre 2018 al mese di giugno 2020 (o dalle date che saranno ritenute di giustizia) e previo riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento al IV livello CCNL Settore
Commercio ed al godimento del relativo trattamento economico oltre che previo annullamento e/o dichiarazione di inefficacia di ogni eventuale atto importante rinuncia o transazione e/o dichiarativo di una diversa qualificazione del rapporto intercorso fra le parti, dichiarare spettanti all'istante tutte le indennità di lavoro di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condannare la società resistente, nonché personalmente il socio accomandatario Sig.ra , al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive e delle indennità lavorative tutte maturate e spettanti nella misura di € 31.365,85 – o di quella diversa misura che risulterà spettante anche a mezzo di CTU, purché di giustizia – oltre che al versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali che si appureranno omesse/evase;previo accertamento e dichiarazione di sussistenza dell'avvenuta lesione della dignità, dell'onore nonché della reputazione personale e professionale del Sig. a causa delle costanti Parte_1
e ripetute denigrazioni e vessazioni regolarmente patite durante l'intero svolgimento del rapporto lavorativo alle dipendenze della per l'effetto Controparte_2
condannare la società resistente, nonché personalmente il socio accomandatario Sig.ra CP_1
, al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato ex art. 2059 c.c. quantificabile in €
[...]
10.000,00, ovvero in quella diversa somma che verrà determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c. del giudicante adito, purché di giustizia;con vittoria di spese di lite e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge”.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la società
[...]
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in Controparte_3 Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e, in subordine, l'accertamento che la somma dovuta al ricorrente ammonta ad euro 5.094,84.
5. Parte convenuta ha eccepito, in particolare, che il ricorrente ha svolto in prevalenza mansioni di garzone addetto al carico e scarico merci e alla sistemazione dei prodotti negli scaffali e solo occasionalmente di aiuto banconista a supporto dei figli dei soci della convenuta, compiti tutti riconducibili al VII livello del CCNL Terziario Confcommercio;che il ricorrente ha lavorato mediamente sette/otto ore giornaliere e ha regolarmente usufruito delle ferie e del trattamento di malattia;che la mancata regolarizzazione è imputabile esclusivamente alla volontà del lavoratore;che non si sono mai verificati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa gli atti vessatori lamentati da controparte.
6. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'interrogatorio formale delle stesse e la prova per testi. Previa concessione di un termine per il deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127- ter c.p.c. del 18.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione proposta dal ricorrente è diretta all'accertamento delle differenze retributive asseritamente maturate nei confronti della società convenuta sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della stessa, con rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, dal settembre 2018 al giugno 2020, svolgendo le mansioni di banconista addetto alla vendita al pubblico con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato, senza mai fruire di ferie e permessi. Il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna della società datrice di datore di lavoro e in solido della socia accomandataria al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per le reiterate e vessatorie offese e denigrazioni ricevute sul lavoro, anche in presenza dei clienti, dai soci della resistente.
8. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, riservandosi di proporla in altro e separato giudizio. Controparte non si è opposta. L'accertamento va pertanto limitato unicamente ai crediti retributivi e risarcitori vantati dall'attore.
9. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.
10. Le resistenti non hanno contestato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato intercorso tra il sig. e la società Parte_1 Controparte_2
dal 1.9.2019 al 30.6.2020, né tantomeno l'applicazione in azienda del
[...] Org_1
, ma si sono limitate ad addebitare al lavoratore la scelta di non regolarizzare il
[...] rapporto. Può quindi senz'altro ritenersi accertato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta nel periodo in questione e che il contratto collettivo applicabile al rapporto è il CCNL Terziario Confcommercio.
11. In merito agli orari di lavoro osservati dal ricorrente, dall'esame dei conteggi allegati al ricorso emerge che le differenze retributive richieste sono state calcolate sul presupposto dell'osservanza del normale orario di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali (cfr. art. 130 CCNL), mentre non sono stati rivendicati compensi per lavoro straordinario. La circostanza è pacifica. La stessa parte resistente, infatti, al capitolo n. 12 della memoria di costituzione allega che il ricorrente lavorava per
7/8 ore giornaliere. In sede di interrogatorio formale , convenuta sia in proprio sia Controparte_1
quale socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore della società resistente, ha dichiarato
che il ricorrente prestava la propria attività dal lunedì al sabato, iniziava alle ore 8.30 fino alle
12.00/12.30 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 o anche prima. Ne risulta un orario persino superiore a quello normale di 40 ore settimanali sulla base del quale sono stati formulati i conteggi e calcolate le differenze retributive chieste in ricorso.
12. In ordine al livello retributivo rivendicato dal lavoratore, occorre verificare se le mansioni concretamente svolte con prevalenza e continuità dallo stesso come emerse dall'istruttoria siano effettivamente riconducibili al IV livello del CCNL Terziario Confcommercio. La norma di riferimento è posta dall'art. 2103 cod. civ., il quale stabilisce al primo comma che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. civ. sez. lav. n.
12039/2020). Ciò posto, l'istruttoria testimoniale espletata ha confermato gli assunti di parte attrice.
12.1. I testi , e sono quelli maggiormente Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
attendibili per la loro posizione di indifferenza e neutralità, da un punto di vista sia patrimoniale che morale, rispetto ai fatti di causa;le loro dichiarazioni sono dettagliate e coerenti, si riscontrano vicendevolmente e scaturiscono da una osservazione diretta, non occasionale ma continuativa e protratta nel tempo, trattandosi o di fornitori ( ) o di clienti abituali ( Testimone_1 Testimone_2
e ) dell'esercizio commerciale della convenuta. Il teste ha dichiarato: Testimone_3 Tes_1
“Inizialmente sono stato un fornitore dell'azienda della resistente. Spesso acquistavo anche qualche prodotto presso tale esercizio commerciale. Quando mi recavo presso il locale commerciale della resistente vedevo il ricorrente lavorare al banco. Andavo non tutti i giorni. A volte con cadenza settimanale. Io andavo principalmente la mattina, più raramente il pomeriggio. Vedevo sempre il ricorrente a lavoro. Non ricordo nello specifico se il ricorrente si occupasse anche di sistemare merce sugli scaffali… A volte mi serviva il figlio, , il quale andava dietro al Testimone_4 bancone e mi serviva, sempre presente il ”. Il teste , nella sua deposizione Pt_1 Testimone_2 molto circostanziata, ha riferito: “Il ricorrente svolgeva mansioni di addetto al banco presso
l'esercizio commerciale di parte resistente. Io andavo al negozio di alimentari ed era il ricorrente la persona a cui chiedevo consigli per gli affettati o per il parmigiano da acquistare o per il baccalà.
C'era sempre il ricorrente al banco. Con lui c'era un altro dipendente, tale sembrava più Tes_2
una figura di dirigente del negozio, non stava lì a tagliare gli affettati. Visto il rapporto di conoscenza, era sempre il ricorrente a servirmi e a consigliarmi. Io mi recavo presso il negozio di alimentari della resistente un paio di volte alla settimana. Potevo andare verso le 9.00, le 11.00, anche di pomeriggio, ma più raramente, verso le 17.00 o le 18.00. Il ricorrente lo vedevo sia quando andavo di mattina che quando andavo di pomeriggio”. È stato altrettanto puntuale il teste : Testimone_3
“Ero una cliente abituale del negozio di alimentari . Il ricorrente principalmente Controparte_2
svolgeva attività di banconista, mi serviva personalmente, era lui che tagliava e pesava affettati e formaggi. Quasi sempre il ricorrente era da solo al banco. Qualche volta dietro di lui c'era tale
titolare dell'esercizio. E dietro la cassa c'era una ragazza che credo fosse la sorella di tale Tes_2
Mi è capitato di trovare anche tale servire i clienti al banco. Questo è capitato Tes_2 Tes_2
raramente. Io mi recavo presso il negozio di alimentari circa tre o quattro volte a settimana, specie nel periodo del lockdown. Mi è capitato di vedere il ricorrente lavorare di mattina, intorno alle 10.00, ed il pomeriggio dalle 17.00 in poi. Non è mai capitato che mi recassi presso il negozio di alimentari
e che il ricorrente non ci fosse, c'era sempre. Non ho visto il ricorrente svolgere altre mansioni oltre
a quelle riferite”.
13. Appaiono poco significative e non meritevoli di essere valorizzate le deposizioni del teste
[...]
, stante la sua presenza solo occasionale quale cliente non abituale ed elettricista Tes_5
chiamato sporadicamente ad effettuare interventi sugli impianti elettrici del negozio di alimentari, e del teste , figlia dei soci della società convenuta, e dunque in posizione Testimone_6
non disinteressata rispetto ai fatti di causa, sia dal punto di vista patrimoniale che morale.
L'inattendibilità di tale teste si apprezza anche per una serie di dichiarazioni palesemente contraddette da quanto ammesso dalla resistente (madre del teste in questione) in sede di Controparte_1
interrogatorio formale: il teste ha dichiarato che il ricorrente usufruiva di circa 15 giorni di ferie
l'anno, mentre la sig.ra pur premettendo che “Il ricorrente a lavoro non c'era mai”, ha CP_1 poi precisato: “Il ricorrente non mi ha mai chiesto ferie”;il teste ha dichiarato che il pomeriggio il ricorrente lavorava sempre dalle 16.00 alle 18.00, mentre la resistente ha riferito che il ricorrente terminava di lavorare alle 19.30 o anche prima.
14. L'unico cliente abituale che ha reso una dichiarazione discordante da quelle dei tre testi
[...]
, e C è “Spesso vedevo il ricorrente scaricare le Tes_1 Tes_2 Testimone_7 merci dal furgone e sistemarle sul bancale e sistemare le scaffalature. Qualche volta lo vedevo insieme ai titolari dietro al bancone. Di solito lo vedevo svolgere la prima attività”.
15. Si tratta però di una dichiarazione isolata, generica e contrastata da ben tre deposizioni, come sopra evidenziato tutte dettagliate, coerenti tra di loro e disinteressate, e dunque non è idonea a smentire la circostanza chiaramente emersa dall'istruttoria testimoniale, e cioè che il ricorrente è stato addetto in via prevalente e continuativa alla mansione di banconista, servendo personalmente ai clienti i prodotti da banco (salumi, formaggi, pesce), tagliando e pesando affettati e formaggi, attività quest'ultima che non veniva svolta dal titolare le volte in cui affiancava Testimone_4
il ricorrente dietro al bancone.
16. È nozione di comune esperienza che il banconista è quella figura professionale che negli esercizi commerciali come i negozi di alimentari si occupa principalmente della supervisione del banco e del reparto che gli è stato assegnato, come quello di macelleria o gastronomia, che provvede ad allestire
e rifornire di prodotti;è in costante contatto con i clienti, che provvede a servire singolarmente, fornendo anche consigli e facendo fronte alle loro richieste. Si tratta di un profilo professionale che richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisibili, sia per quanto attiene alla conoscenza del prodotto alimentare che viene servito, del modo in cui può essere preparato e conservato, sia per quanto attiene al rapporto con la clientela, con cui deve essere instaurato un rapporto di fiducia. Le mansioni di banconista svolte dal ricorrente, così come emerse in istruttoria, rientrano nel IV livello del CCNL Terziario Confcommercio (doc. 2), al quale, secondo quanto prevede l'art. 113, “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. Tra i profili esemplificativi della declaratoria contrattuale rientra quello del “banconiere di spacci di carne”. Le specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche richieste per lo svolgimento delle attività confermate dai testi, quali servire i clienti al banco dei salumi, dei formaggi
e del pesce, provvedere personalmente alla pesatura e al taglio degli stessi, dare consigli ai clienti, possono essere acquisite, secondo la declaratoria contrattuale (“comunque acquisibili”), anche con
l'esperienza di lavoro, che il ricorrente ha documentato con la produzione del modello C2 storico
(doc. 4), dal quale risulta che lo stesso aveva già in passato lavorato per vari anni, presso diversi datori di lavoro, come commesso di banco.
17. Al positivo riscontro nelle mansioni concretamente disimpegnate dal ricorrente delle caratteristiche peculiari dell'inquadramento rivendicato consegue il riconoscimento che dette mansioni sono riconducibili al IV livello del . Organizzazione_2
18. Il ricorrente ha allegato di avere percepito per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società convenuta euro 800,00 mensili – solo peraltro nei casi di effettiva presenza a lavoro – e nulla per il trattamento di fine rapporto e le mensilità supplementari. Il datore di lavoro non ha fornito la prova, della quale era onerato (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 26985/2009;vedi anche Cass. civ. sez. lav.
n. 6332/2001), di avere corrisposto la retribuzione in misura maggiore di quella indicata da controparte (nella memoria difensiva deduce senza provarlo di avere corrisposto euro 1.000,00 mensili) e di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La resistente ha espressamente Controparte_1
ammesso in interrogatorio formale di non avere corrisposto né la quattordicesima né il trattamento di fine rapporto, mentre con riferimento alla tredicesima si è limitata alla seguente generica affermazione: “Sotto il periodo natalizio il ricorrente prendeva qualcosa, era come una tredicesima”.
Va richiamato sul punto il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
(che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (Cass. civ. n. 26985/2009 cit.).
19. Con riferimento a queste ultime, è la stessa resistente a dichiarare in interrogatorio formale: “Il ricorrente non mi ha mai chiesto ferie”. Tale affermazione equivale all'ammissione che il ricorrente non ha usufruito di ferie e non rileva in senso contrario la generica considerazione espressa dalla medesima resistente “Il ricorrente a lavoro non c'era mai. Erano sempre ferie”. Dal canto suo, il ricorrente sempre in interrogatorio formale ha ammesso di avere usufruito di una settimana di ferie:
“Per potermi prendere una settimana di ferie, che non mi venivano mai concesse, mi sono dovuto inventare di dover effettuare una prova presso un altro supermercato”. Inoltre, nella memoria difensiva la resistente ha dedotto che il negozio di alimentari della resistente “osserva 10 giorni annuali di chiusura per ferie, di cui 7 consecutivi nel periodo estivo ed ulteriori 3 nel periodo natalizio”. L'allegazione non è stata specificamente contestata da controparte né in prima udienza né nei successivi scritti difensivi, per cui la circostanza può ritenersi accertata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Considerato che il ricorrente ha lavorato per la resistente dal 1.9.2018 al 30.6.2020, si può allora concludere, coordinando le reciproche ammissioni e non contestazioni riferite, che il lavoratore ha goduto complessivamente, nell'intero periodo lavorativo, di soli venti giorni di ferie (3 giorni per chiusura esercizio nel periodo natalizio del 2018;10 giorni per chiusura esercizio nell'anno 2019;7 giorni ulteriori per ammissione del ricorrente). Posto che il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 159
CCNL, ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi e che dunque per il periodo dal 1.9.2018 al 30.6.2020 spettano 47,66 giorni di ferie, avendo il lavoratore goduto di 20 giorni di ferie, non ha fruito di 27,66 giorni di ferie spettanti, per i quali andrà corrisposta l'indennità sostitutiva.
20. Quanto ai permessi retribuiti, ai sensi dell'art. 56 del CCNL essi spettano nella misura complessiva di 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti, quale è pacificamente quella della resistente. Poiché il ricorrente ha lavorato dal 1.9.2018 al 30.6.2020, ha maturato complessivamente
n. 102,66 ore di permessi retribuiti. La mancata fruizione di tali permessi deve ritenersi accertata perché non specificamente contestata dalla resistente. Non può assolvere all'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. idonea a impedire la “relevatio ab onere probandi” la generica affermazione che “il ricorrente, difatti, ogniqualvolta lo ritenesse necessario, poteva liberamente allontanarsi e/o assentarsi dal proprio posto di lavoro, senza costrizione o vincolo alcuno” (cap. 15 della memoria), tanto più che tale allegazione si correla a quella del capitolo precedente, che fa però riferimento alle sole assenze per ferie e malattia. Per le ore di permesso retribuito non godute spetta
l'indennità sostitutiva come quantificata nei conteggi allegati al ricorso.
21. In detti conteggi sono state quantificate le differenze retributive richieste dal lavoratore a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per le festività non godute cadenti di domenica, indennità sostitutiva di ferie e permessi retribuiti non goduti, trattamento di fine rapporto.
22. I conteggi sono stati redatti in piena coerenza con le previsioni del CCNL Terziario
Confcommercio versato in atti e con le relative tabelle salariali applicabili pro tempore e sulla base di elementi di fatto che sono stati positivamente accertati nel presente giudizio, salvo quanto si preciserà in punto di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di determinazione del trattamento di fine rapporto.
23. Gli importi della paga base mensile (euro 1.092,46), dell'indennità di contingenza (euro 524,22)
e del terzo elemento retributivo (euro 2,07) posti alla base del calcolo delle spettanze dovute corrispondono a quelli previsti dalle previsioni del CCNL Terziario Confcommercio ratione temporis applicabili per gli operai inquadrati nel IV livello del sistema di classificazione del personale. Per la determinazione della retribuzione giornaliera e di quella oraria, ai fini del calcolo dei compensi per le festività cadenti di domenica e delle indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, sono stati applicati il divisore mensile pari a 26 (cfr. art. 88 del CCNL) e quello orario pari a 168 (cfr. art. 122
CCNL). Nella colonna del “percepito” mensile è indicato l'importo fisso di euro 800,00, mentre nulla risulta corrisposto dal datore di lavoro a titolo di mensilità supplementari e trattamento di fine rapporto, in coerenza con le allegazioni del ricorso. Per le festività cadenti di domenica (6.1.2019;
2.6.2019;8.12.2019) l'emolumento spettante è stato determinato nella misura corrispondente alla quota oraria della retribuzione ai sensi dell'art. 154 CCNL. L'importo della tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità è stato determinato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 (“In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208”) e 221 (“Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, l'1 luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente”). Con riferimento ai permessi retribuiti, la relativa indennità sostitutiva è stata determinata tenendo conto che, ai sensi dell'art. 56 del CCNL, il ricorrente, lavorando dal 1.9.2018 al 30.6.2020, ha maturato complessivamente n. 102,66 ore di permessi retribuiti non goduti per i quali spetta l'indennità sostitutiva indicata, pari ad euro 989,17 (retribuzione oraria pari ad euro 9.63 x n. 102,00 ore di permesso). Quanto alle ferie non godute, si è visto che le stesse ammontano complessivamente a giorni 27,66. La relativa indennità va pertanto rideterminata in euro 1.722,10 (retribuzione oraria pari ad euro 62,26 x 27,66 giorni).
24. Va infine rettificata la quantificazione del trattamento di fine rapporto, ed in particolare l'importo indicato come maturato nell'anno 2020, pari ad euro 1.102,57, considerato che sono state erroneamente computate quale base di calcolo anche l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, che invece devono essere esclusi ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. e dell'art. 249 CCNL, trattandosi di compensi “occasionali” e, per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, espressamente esclusi dalla disposizione contrattuale. Non altrettanto è a dirsi invece per i compensi delle festività non fruite cadenti di domenica, posto che, come ritenuto dalla Suprema Corte, l'art.
2120, comma 2, c.c., nella formulazione attualmente vigente, nel definire la nozione di retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della
norma, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (nella specie, la Suprema
Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la computabilità, ai fini del suddetto calcolo, delle somme corrisposte a titolo di festività non fruite in quanto cadenti di domenica). Tanto chiarito, la retribuzione da considerare come base di calcolo del TFR maturato nell'anno 2020 non è pari ad euro 15.962,19, ma ad euro 12.005,73 (15.962,19 – 2.967,29 – 989,17), e dunque il TFR maturato in tale anno è pari ad euro 829,29.
25. In conclusione, tenendo conto delle illustrate rettifiche, le differenze e spettanze retributive maturate dal ricorrente in ragione dell'intercorso lavoro con la parte convenuta possono essere come di seguito determinate: euro 18.012,50 a titolo di differenze sulla retribuzione mensile;euro 2.967,71
a titolo di tredicesima mensilità;euro 2.967,71 a titolo di quattordicesima mensilità;euro 186,78 a titolo di compensi per festività non fruite in quanto cadenti di domenica;euro 989,17 a titolo di indennità sostitutiva dei permessi non goduti;euro 1.722,10 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;euro 2.902,83 a titolo di trattamento di fine rapporto, e così per un totale di euro
29.748,80, da cui va detratta la somma di euro 5.094,54, corrisposta dalla resistente in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., residuando un credito del lavoratore per euro 24.654,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
26. Va quindi accertato e dichiarato che la società convenuta è rimasta debitrice nei confronti del ricorrente, per i titoli sopra indicati, dalla somma di euro 24.654,26;per l'effetto, la stessa deve essere condannata al pagamento in favore del lavoratore del predetto importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
27. Quanto alla personale responsabilità di , convenuta in giudizio unitamente alla Controparte_1
società datrice di lavoro del ricorrente quale socia accomandataria (cfr. visura camerale sub doc. 1 prod. , ai sensi dell'art. 2313 cod. civ., nella società in accomandita semplice i soci Pt_1
accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Tale responsabilità solidale del socio accomandatario può essere azionata in executivis in caso di insufficienza del patrimonio sociale, la quale sola può giustificare l'esecuzione nei confronti del socio che ha eccepito il “beneficium excussionis” (cfr. art. 2304 cod. civ. cui rinvia l'art. 2315 cod. civ.).
Va pertanto dichiarata la responsabilità solidale della sig.ra per il debito della società, ferma CP_1 restando l'azionabilità in sede esecutiva di tale responsabilità alle predette condizioni.
28. Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda proposta dal ricorrente, avente ad oggetto la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati all'onore e alla reputazione personale e professionale del lavoratore per le reiterate denigrazioni e vessazioni subite durante lo svolgimento della prestazione lavorativa anche alla presenza dei clienti. Non può infatti ritenersi raggiunta la prova delle condotte illecite che il ricorrente ha attribuito al datore di lavoro.
Nessuno dei testi escussi ha confermato che il ricorrente, nel corso della sua attività lavorativa, veniva ripetutamente fatto oggetto di vessazioni e di espressioni denigratorie da parte dei soci della resistente,
e . Solo il teste ha dichiarato di Controparte_4 Controparte_1 Tes_3
avere sentito qualche volta il sig. (figlio dei soci della resistente) Testimone_4
pronunciare delle parole colorite nei confronti del ricorrente e dargli dello stupido. Tale scarna e generica circostanza, non contestualizzata e priva di per sé sola di quei caratteri di reiterazione sistematica e di quella carica di offensività e vessatorietà che vi ascrive parte attrice, peraltro senza ulteriori conferme istruttorie, non è idonea a dimostrare una condotta antigiuridica datoriale violativa del disposto dell'art. 2087 cod. civ. e segnatamente degli obblighi di sicurezza posti a presidio della personalità morale del prestatore.
29. Le spese di lite, compensate nella misura di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria e la rinuncia agli atti relativa alla domanda di regolarizzazione contributiva, per i restanti tre quarti sono poste a carico delle parti resistenti in solido secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, parametri medi per tutte le fasi).
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