Trib. Livorno, sentenza 02/06/2024, n. 280

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 02/06/2024, n. 280
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 280
Data del deposito : 2 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 623/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato, ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVANI LORENZO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PINTO GIAN LUCA.
Parte resistente

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di alla qualifica di Quadro 2° profilo dal 1.7.2018, Parte_1
- accerta e dichiara il diritto di al pagamento della retribuzione di Quadro 2° profilo dal 1.1.2018 fino Parte_1 ad oggi;

- dichiara tenuta al pagamento a favore di delle differenze Controparte_2 Parte_1 retributive conseguenti al superiore inquadramento, differenze da quantificarsi in separato giudizio;

- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in € 4628,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Riserva la motivazione in giorni sessanta.
Livorno, 3 aprile 2024
Il Giudice dott. Federica Manfré
1


Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio per vedere accertare e dichiarare il diritto Parte_1 Controparte_3 all'inquadramento di Quadro di 1° profilo, o del diverso profilo che risulterà di giustizia dal 1.7.2018, nonché alla relativa retribuzione con decorrenza dal 1.1.2018 e fino alla data dell'emananda sentenza, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi in successivo e separato giudizio.

1.1 La ricorrente ha allegato che: lavora alle dipendenze della convenuta dal 1.1.2015 con inquadramento nel 1° livello CCNL Distribuzione Cooperativa;
ha prestato e presta tutt'ora servizio presso la sede centrale della società di Piombino, come giornalista, regolarmente iscritta all'Albo, nell'elenco dei pubblicisti;
svolge, in forza della sua iscrizione all'Albo professionale, mansioni di Direttore Responsabile ai sensi della L. n. 69/1963 e della Legge n.
47/1948 della rivista periodico mensile edito da iscritto al Registro Org_1 Controparte_3 della Stampa Periodica presso il Trib. di Livorno al n. 695, e al Registro degli Operatori della Concentrazione, sezione Stampa Periodica, con una stampa di 170.000 copie mensili;
è subentrata nella carica di Direttore responsabile della rivista al precedente direttore dipendente della convenuta con qualifica di Tes_1 quadro;
in tale ruolo dirige ogni mese l'attività di chi scrive per la rivista (circa 25/30 persone), assegnando loro il tema da svolgere, impartendo la lunghezza dell'articolo e i tempi previsti per la consegna, raccoglie gli elaborati e le foto di accompagnamento che provvede a scegliere, convoca e prepara la riunione di redazione per assegnare i compiti a ciascuno;
effettua la composizione della rivista e provvede, per il tramite dello studio grafico di fiducia della convenuta, all'impaginazione della rivista con la composizione del menabò, la titolazione, la disposizione dei vari articoli nelle pagine, la scelta di formato e corpo delle lettere e dei colori;
rientra altresì, nelle sue mansioni confezionare le rubriche della rivista, stabilire collocazione e dimensioni delle pagine e inserzioni pubblicitarie, verificare tutto il materiale da pubblicare, al fine di evitare tramite la pubblicazione il possibile compimento di reati
o altri illeciti, nonché provvedere ad eventuali richieste di rettifica o risposta ai sensi dell'art. 8 L. 47/1948, scrivere in prima persona interventi, editoriali ed articoli;
provvedere alla correzione delle bozza fino alla spedizione della versione definitiva alla tipografia;
le compete, in via esclusiva, l'assenso definitivo alla stampa della pubblicazione;
svolge nell'ambito dell'attività di direzione della rivista, anche riunioni con gli altri direttori responsabili di altre riviste del gruppo (quali Consumatori o l'Informatore) per scambi di collaborazione;
organizza incontri, invia CP_3 mail, scambia informazioni e direttive con i responsabili dei settori commerciali di , individuando gli Controparte_2 argomenti da trattare e i prodotti sui quali scrivere un servizio informativo;
provvede in prima persona ad effettuare interviste ai Presidenti delle cooperative del , ad Amministratori delegati, al Presidente del Org_2 [...]
, a personaggi politici, ministri, professori e cariche pubbliche predisponendo la relativa stesura e Org_3 pubblicazione;
provvede a fissare il compenso per i giornalisti e collaboratori della rivista;
provvede a proporre il budget per la produzione della rivista (costi di produzione, carta, tipografia ecc.) che sarà approvato dalla
Direzione e si relaziona direttamente con i fornitori quali i referenti di tipografia e cartiera;
risponde del proprio
2
operato unicamente al Direttore Soci e Comunicazione, nonché vicepresidente di , Controparte_2 Pt_2
e al Presidente della società, anche con riferimento all'Editoriale che esce ogni mese a firma di
[...] quest'ultimo;
ha fin dal principio della sua attività - essendo inizialmente inquadrata al 2° livello del CCNL applicabile - chiesto l'inquadramento superiore consono alle attività svolte e la società ha acconsentito ad attribuirle il 1° livello a decorrere dall'01.01.2018 a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto in data
29.12.2017;
nel predetto verbale di conciliazione è stato pattuito che l'odierna convenuta avrebbe monitorato le modalità e lo sviluppo dell'attività della ricorrente nell'ottica di effettuare una valutazione obiettiva circa la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di quadro, ma tale valutazione è rimasta lettera morta, non avendo rifiutato di osservare e valutare correttamente le mansioni da lei svolte. Controparte_3

1.2 Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_4 fatto e in diritto.

2. La causa, istruita per documenti e prove orali, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'udienza del 3 aprile 2024 e decisa con sentenza con motivazione riservata.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.

4. La ricorrente dal 1.1.2018 è inquadrata nel 1 livello CCNL applicato al rapporto di lavoro cui appartengono lavoratori, inseriti nei diversi servizi aziendali, dotati di necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa, ai quali sono affidate mansioni che implicano la responsabilità gestionale e/o il coordinamento e il controllo delle attività di importanti strutture aziendali, disponendo dei necessari poteri per l'attuazione delle direttive loro impartite>> (art. 44 CCNL del
1.1.2011, doc. 2 ric., pag. 208).

4.2. Il CCNL distingue i lavoratori di I livello nei seguenti profili:
< 1. Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale ed organizzativo di una grande unità di vendita che, nell'ambito delle politiche aziendali e delle procedure stabilite e nel rispetto delle disposizioni di legge, assicurano la razionale gestione del punto di vendita.
Esempio:
- responsabili di negozio.
66. Lavoratori che, nell'ambito della propria attività e sulla base delle direttive ricevute, svolgono, con autonomia operativa, rilevanti compiti di elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o tecnici, coordinando, se necessario, l'attività di altri lavoratori o uffici posti alle loro dipendenze, o lavoratori che svolgono compiti di coordinamento e controllo della corretta contabilizzazione dei fatti amministrativi, della preparazione dei bilanci infrannuali ed annuali e
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