Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2024, n. 763
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in persona del G.I. On. dott. Ermanno di Nuzzo ha pronunziato, in data odierna, a seguito di udienza a trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5464 dell'anno 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari e vertente
TRA
GA TR (C.F.: [...]), nata a [...] il [...]
e DE OL OM (C.F.: [...]), nato a [...], residenti in [...], rappresentati e difesi - in forza di mandato su foglio separato e allegato all'atto di opposizione dallo studio legale D'Apice
& Partners, in persona dell' Avv. Salvatore D'Apice (c.f.: [...]– PEC: studiolegaledapice@pec.it), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Salerno, alla Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo, 9,
OPPONENTI,
E
ITACAPITAL S.R.L. (P Iva 09270240964), con sede legale in Milano (MI) al Foro
Buonaparte n 12, e per essa, quale procuratore, la RU IA SR (P Iva 09270260962), in
SENTENZA GA C/ ITACAPITAL RG. 5464/2018 1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI) al Foro
Buonaparte n 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilo Taviani n.
T/0, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo
(CF [...]) ed Andrea Ornati (CF RNTNDR85T1OE463) del Foro di La
Spezia, giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato -
PEC. avvraffaelezurlo @pecit – andrea.ornati@pec.it , nonché di eleggere domicilio presso lo Studio degli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornat, in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio
Taviani n. 170,
OPPOSTA,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parti opponenti chiedevano di di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del monitorio opposto per carenza della documentazione contrattuale scritta, in violazione dell'art. 117, comma 1 TUB oltre che art. 50 TUB;
di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del monitorio opposto per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito per l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e se essi includono anche gli interessi corrispettivi e - se si in quale misura – delle rate non pagate fino alla, non meglio specificata, revoca/decadenza dal beneficio del termine, l'importo degli interessi di mora con la relativa base di calcolo tempo per tempo utilizzata, elementi tutti che, de facto, rendono il monitorio opposto privo della certezza, liquidità ed esigibilità;
di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del monitorio opposto per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c.. Nel merito, alla luce di tutte le argomentazioni difensive esposte dall'opponente e della documentazione esibita, dato atto che appaiono configurarsi, nella specie, gravi motivi in violazione delle
Legge 108/96 - USURA, di dichiarare nullo e/o annullabile il contratto di finanziamento in oggetto, relativamente alla clausola determinativa degli interessi (corrispettivi e/o moratori) violativa della Legge 108/96;
di annullare e/o revocare o comunque dichiarare nullo, e/o annullabile e/o illegittimo e comunque infondato, tanto in fatto quanto in diritto, il decreto opposto per violazione degli artt. 116 e ss. Testo Unico Bancario, oltre agli artt. 33, 34 e 40 Codice del Consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
accertare e dichiarare, in riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa, se vi sia superamento del tasso soglia fissato con D.M. nel periodo riferito all'erogazione del finanziamento, avuto riguardo alla particolare categoria di operazione finanziaria, relativamente alla determinazione degli interessi corrispettivi e/o di mora contrattualmente convenuti;
di accertare e dichiarare, in riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa, l'omessa inclusione nel contratto di finanziamento degli oneri accessori direttamente collegati all'erogazione del finanziamento (premio assicurativo) nonché la mancata consegna della documentazione precontrattuale, in violazione delle leggi in materia come rappresentato nella parte motivata e, per l'effetto, applicarsi il tasso ex art. 125-bis, comma 9 T.U.B. e/o ex art. 117 T.U.B.;
di accertare e dichiarare, in ogni caso, l'abusività della clausola determinativa degli interessi di mora in quanto poca chiara e non comprensibile al consumatore medio – contraente debole e, comunque, la nullità, inefficacia, illegittimità e/o invalidità, della applicazione/pattuizione dell'interesse anatocistico e di quello ultralegale nella parte in cui è accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale del contratto e/o condizioni generale del
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contratto ed il superiore tasso soglia ex legge 108/96 avuto riguardo al momento perfezionativo del contratto di finanziamento;
di accertare e dichiarare, la responsabilità del legale rappresentante della ricorrente , ex art. 96 c.p.c., per aver disatteso e violato le regole di condotta tipizzate dall'ordinamento della attività bancaria, della prassi di comportamento propria del banchiere che esercita rettamente la erogazione del credito, delle regole di correttezza, di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 del codice civile, nonché del dovere di informazione sugli obblighi precontrattuali previsto dagli artt. 124 – 125-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 c.d.Testo Unico Bancario, nonché della disciplina contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2006, n.206 – Codice del Consumo – artt. 40 e ss , al quale il bonus argentarius deve attenersi con l'intensità propria dello status professionale e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre alla condanna dei danni morali e patrimoniali, anche per l'indebita segnalazione del nominativo degli opponenti quale cattivo pagatore nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
in via gradata, in caso di denegato accoglimento delle eccezioni di cui sopra, di accertare e dichiarare, il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo ovvero in conformità dell'art. 1815, 2° comma c.c. e/o tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, 7° comma ovvero del punto 7 dell'art. 125-bis TUB e, quindi, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul rapporto di prestito e sulla base dell'intera documentazione relativa dimessa in atti dalle parti;
di condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso forfetario, cassa nazionale avvocati ed iva;
parte
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