Trib. Roma, sentenza 12/04/2024, n. 4417
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 18820/2023 R. Gen.
Il Giudice designato dr. M P nella causa
T R A
(nato a Roma il 17.4.1964), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
Circonvallazione Clodia 179, presso lo studio dell'avv. A D che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ladispoli (RM), viale Italia 94, presso lo studio dell'avv. A D P che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
convenuta all'esito dell'udienza dell'11.4.2024 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore della società convenuta i compensi i compensi legali che si liquidano in € 3.140,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è dipendente a tempo indeterminato della Parte_1 [...]
dal 30.6.2021, inquadrato nel 2° livello del Ccnl Pulizie e Controparte_1
Multiservizi e provvedendo a svolgere, in appalto, l'attività di operaio pulitore presso
l di Roma. Al momento dell'assunzione, l'orario di lavoro Org_1 Org_2
stabilito era di 20 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, con due giorni di riposo a scalare, nella fascia oraria dalle 6,00 alle 13,00 oppure dalle
13,00 alle 19,00.
Il ha sostenuto di aver sempre svolto, fin dall'assunzione e per esigenze Pt_1
della società, un orario di lavoro settimanale pari a 30 ore settimanali (quindi superiore rispetto a quello indicato in sede di assunzione), e ritenuto che il maggior orario fosse divenuto “l'effettivo orario di lavoro” ha invocato la trasformazione del suo part-time da 20 a 30 ore settimanali.
La società convenuta, riconosciuto espressamente lo svolgimento delle ulteriori
10 ore settimanali da parte del (ulteriori 10 ore integralmente retribuite), ha Pt_1
invece contestato che il ricorrente avesse diritto alla trasformazione definitiva del suo orario part-time (da 20 a 30 ore settimanali).
Ebbene, la pretesa del ricorrente è infondata.
E' incontestato che il per le ore di lavoro supplementare svolto, abbia Pt_1
sempre regolarmente percepito le dovute maggiorazioni contrattuali;e se anche risultasse abbia svolto, in via continuativa e costante, il lavoro supplementare nella misura indicata, detto svolgimento oltre il parametro orario di riconoscimento formale non determina il diritto in suo favore al “consolidamento” di detto maggiore orario.
In primo luogo, l'odierno art. 6 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che “nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti …”.
Detta norma, in vigore da giugno 2015, è la trasposizione del precedente art.3 del d.lgs. n. 61/2000, il quale tuttavia in origine prevedeva, con
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