Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 2070
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 4027/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4027/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 04/09/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PIN MATTEO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. MARANGON MONICA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “Ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e produzione reietta.
Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04.09.1993 in Morgano (TV) tra il Sig. Parte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e la Sig.ra (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente C.F._2 di procedere all'annotazione della sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
1
“-Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio pronunciato in data 4.9.1993 in Morgano (TV) tra il Sig. Parte_1
nato a [...] il [...] e la Sig.
[...] C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di C.F._2 procedere all'annotazione della sentenza.
-Disporre a favore della Sig. un assegno divorzile della somma pari ad Euro 600,00 rivalutabile secondo gli CP_1 indici Istat.
Spese rifuse”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1
, con cui allegava di aver contratto matrimonio in data 4.9.1993. Dall'unione non
[...] nascevano figli. Allegava:
- di aver proposto ricorso per separazione in data 28.6.2023, con comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in data 9.11.2023, con definizione consensuale della vertenza con la sola pronuncia sulla domanda di separazione avendo i coniugi dato atto di aver “definito tra loro ogni rapporto economico o patrimoniale derivante dal periodo di coniugio e quindi di non avere null'altro a pretendere reciprocamente”;
- di essere in pensione dall'1.1.2015 e di sostenere canone di locazione mensile di € 690,00 oltre a rata di finanziamento per € 285,00;
- aver la moglie lavorato in passato come estetista preferendo poi per libera scelta cessare qualsiasi attività lavorativa;
- avere venduto assieme alla coniuge in data 28.4.2022 l'immobile che era nella comproprietà degli stessi, versando la somma di € 160.000,00, ottenuta come prezzo, su conto corrente cointestato;
- che la resistente, a sua insaputa, prelevava vari importi dal conto fino ad effettuare un bonifico dell'importo di € 125.000,00 a favore della figlia , nata da precedente relazione. Per_1
Chiedeva, quindi, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
− Si costituiva il 25.10.2024 – che risulta aver presentato istanza di ammissione al Controparte_1 gratuito patrocinio in data 7.11.2024 -, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e allegando:
- di aver convissuto con il coniuge fin dal 1988 presso la casa dei propri genitori, assieme agli stessi;
- essere stata la casa di Quinto di Treviso acquistata nel 1998 con il contributo di entrambe le parti
e, in particolare, di aver contribuito grazie a considerevole somma ricevuta dai propri genitori, in parte usata dal ricorrente anche per l'acquisto di un'auto;
- averle il marito impedito di lavorare durante il matrimonio;
2
- averle inoltre
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