Trib. Catania, sentenza 11/03/2024, n. 1307

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 11/03/2024, n. 1307
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1307
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo LIno
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6244/22 R.G. A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini
di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2023 ;

promossa da
CI AB LA,
nata a [...] il [...] (c.f. SNTGRL84L63C3501O), elettivamente domiciliato in Catania
Viale XX Settembre n. 45 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nesi e dell'Avv. Alfio Distefano, che la
rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello;

appellante
contro
AXA ASS.NI SPA,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. 00902170018), elettivamente domiciliato
in Catania Via Luigi Rizzo n.29, presso lo studio dell'Avv. Fausto Vincenzo Luigi Giannitto che la
rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
appellata;

GENERALI ITALIA SPA,
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in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. 00885351007), con sede legale in
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, n.14;
appellata contumace;

OR ME,
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F:
[...], elettivamente domiciliato in Catania via G. D'Annunzio n. 35, presso lo
studio dell'Avv. Giuseppe Saccone;

appellato;


OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 2017/21
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed
eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato NT AB LA conveniva in giudizio
dinanzi al Giudice di Pace di Catania, la compagnia Axa Ass.ni PA e SO ME, per sentirli
condannare in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla propria autovettura a seguito del
sinistro occorsogli in data 30.07.2017 in Catania, per la complessiva somma di 3.486,00, con vittoria
di spese e compensi di lite.
Riferiva che, nella predetta circostanza di tempo, mentre alla guida della propria Mercedes
percorreva a moderata andatura il Viale Kennedy in Catania, con direzione Siracusa, giunta in
prossimità del lido Niki Village, veniva investita dalla Fiat Grande Punto, targata DH216BZ di
proprietà di SO ME, il quale effettuava una manovra di retromarcia.
Si costituiva in giudizio la convenuta compagnia che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità
della domanda per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di SO ME, asserito pagina 2 di 10
responsabile civile del sinistro per cui era causa, nel merito contestava la domanda attorea sia in ordine
all'an che al quantum.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, SO ME si costituiva, contestava la pretesa
attorea, sia in ordine all'an che al quantum chiedendone il rigetto e, in subordine, chiedeva
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la AL
Ass.ni, ed il giudice la autorizzava.
Nonostante rituale notifica, la AL Ass.ni PA convenuta, rimaneva contumace.
Venivano escussi i testi, espletata la ctu tecnica al fine di quantificare i danni subiti dal mezzo e
all'udienza del 15.10.2021 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 2017/2021 del 30.10.2021 depositata in cancelleria in pari data, il Giudice di Pace
di Catania, rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato dall'attore il fatto storico così come
rappresentato in citazione, ma anzi smentito dalle risultanze della scatola nera in atti, ai sensi dell'art.
145 bis CdS, condannando NT AB al pagamento delle spese di giudizio a favore della
Axa Ass.ni PA e di SO ME, somma quest'ultima da distrarre ex art. 93 cpc a favore del
procuratore antistatario e compensando le spese di giudizio nei confronti della AL Ass.ni PA
rimasta contumace e ponendo definitivamente a carico di parte attrice le spese già liquidate al CTU..
Avverso detta sentenza, con atto regolarmente notificato, AN AB LA proponeva
gravame, deducendo la nullità della sentenza appellata, per erronea applicazione e valutazione delle
risultanze istruttorie, in particolare per violazione per violazione dell'art. 2697 c.c. e 2054 c.c. e degli
artt. 115 e 116 cpc, chiedendo nel merito la riforma integrale della sentenza impugnata, l'accoglimento
della domanda attorea e la condanna dei convenuti in solido, al risarcimento dei danni subiti nella
complessiva somma di € 3.486,00 (quantum dovuto 4.086,00 decurtato della somma di € 600,00 già
versata dalla Axa Ass.ni), in subordine il riconoscimento di pari responsabilità, con vittoria di spese,
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la AxaAss.ni SpA, contestando integralmente i
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motivi di appello, rilevando che in fase stragiudiziale era stata riconosciuta e versata a titolo di
risarcimento danni la somma di € 600,00 e chiedendone il rigetto perché infondati in fatto e in diritto,
in subordine il riconoscimento di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., con vittoria di spese e compensi
di giudizio.
Si costituiva altresì SO ME con comparsa di costituzione e risposta, contestando quanto ex
adverso eccepito, chiedendo nel merito il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per
violazione dell'art. 112 cpc e chiedendo la riforma della sentenza
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