Trib. Lanciano, sentenza 12/06/2024, n. 119

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanciano, sentenza 12/06/2024, n. 119
Giurisdizione : Trib. Lanciano
Numero : 119
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

n° 559/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Cristina Di
Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato ex art 281 decies c.p.c. la seguente
sentenza nella causa pendente tra
SI UC, elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), Via Bugella n. 31/C, presso lo studio legale dell'avv. Caterina Fuda, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

-ricorrente -
e
A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

-resistente contumace-
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto ex artt. 3 e 4, comma 1 della legge n. 67/2006, RD LU, premesso:
- che, a far data dal 1997, è soggetto portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art.
3, comma 3, Legge 104/92
, a causa di una rara forma di patologia renale, riconosciuta dall'Assessorato alla Sanità della Regione Calabria come “nefropatia rara rientrante tra le malattie di cui al punto C art. 1 della legge Regione Calabria del 29.03.1999 n. 8”;

- che, a causa di tale malattia, il ricorrente è stato ed è costretto a frequenti controlli e cure periodiche presso Istituti particolarmente specializzati, situati fuori Regione;

- che per tale motivo, l'ASP di Reggio Calabria riconosceva che “la patologia da cui è affetto il ricorrente fa sì che lo stesso debba essere monitorato in modo costante e continuo nelle strutture

altamente specializzate che studiano tale malattia” ed all'uopo lo autorizzava ad effettuare terapie e cure presso strutture sanitarie altamente specializzate extra-regione;

- che, in ragione di ciò, aveva diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per come previsto e disciplinato dalla Legge Regionale n. 8/1999 (Provvidenza in favore di soggetti affetti da particolari patologie);

- che, già nel lontano 2002, il ricorrente recatosi presso il Centro Dialisi di Pescara per effettuare dei controlli, richiedeva il rimborso di cui alla Legge Regionale n. 8/1999 all'ASL n. 9 di Locri, la quale liquidava solo una parte dello stesso, costringendolo ad adire l'autorità giudiziaria, al fine di ottenere la restante somma spettante (cfr. Sent. n. 1060/2006 emessa dal Trib. Civ. di Locri);

-che egli ha chiesto ed ottenuto il rimborso previsto dalla L.R. 8/1999, per diverse annualità, tra cui quelle 2013, 2014 e 2016, per le quali l'ASP di Reggio Calabria provvedeva ad erogare solo una parte del rimborso spettante;

- che, vista l'inottemperanza da parte dell'ASP di Reggio Calabria, chiedeva – per le somme residue
a titolo di rimborso delle spese sostenute ai sensi della L.R. n. 8/1999, rispettivamente per gli anni
2013, 2014 e 2016 – ed otteneva dal Tribunale Civile di Reggio Calabria tre decreti ingiuntivi, divenuti ad oggi esecutivi, rispettivamente:
1) decreto ingiuntivo n. 299/2020 del 14.10.2020, dichiarato esecutivo il 20.09.2020 e munito di formula esecutiva telematica il 28.03.2002, emesso dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, nell'ambito della procedura n. 2636/2020 RGL dell'importo di € 5.441,74, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, notificato il 13.06.2022;

2) decreto ingiuntivo n. 252/2020 del 26.08.2020, dichiarato esecutivo il 27.01.2021 e munito di formula esecutiva telematica il 28.03.2022, emesso dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, nell'ambito della procedura n. 3068/2020 RGL dell'importo di € 11.839,11, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, notificato il 26.07.2023;

3) decreto ingiuntivo n. 131/2021 del 20.04.2021, dichiarato esecutivo il 22.11.2021 e munito di formula esecutiva telematica il 28.03.2022, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito della procedura n. 693/2021 RGL dell'importo di € 10.555,10, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, notificato il 26.07.2023;

- che, sulla scorta dei predetti titoli esecutivi, in data 01.03.2023, addiveniva con l'ASP di Reggio
Calabria ad una transazione che prevedeva il pagamento della somma ingiunta, in misura ridotta rispetto al capitale originario, entro il 30.04.2023;
transazione che, ancora una volta veniva disattesa dall'azienda resistente;

- che, vista la natura assistenziale dei rimborsi spese, i quali non consentono ritardi o blocchi sul pagamento delle predette somme, l'odierno ricorrente – attesa l'inottemperanza da parte dell'ASP
di Reggio Calabria ad adempiere quanto dovuto – inviava con raccomandate a mezzo pec, rispettivamente del 16.11.2023, 20.01.2023 e 04.09.2023, solleciti di pagamento e diffide ad adempiere rimaste, a tutt'oggi anch'esse inevase;

- che, in analogia a quanto descritto, anche negli anni 2017 e 2018, si recava presso la struttura sanitaria extra-regione, autorizzato sempre dall'ASP di Reggio Calabria, per effettuare terapie e cure e, ancora una volta si è visto costretto ad adire il Tribunale di AN (cfr. Decreto
Ingiuntivo n. 132/2022 e sent. n. 211/2023) al fine di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute ai sensi della L.R. n. 8/1999, per l'ennesima volta negate dall'azienda resistente;

- che, a causa delle gravose spese che l'odierno ricorrente è stato costretto ad esborsare negli anni, a proprio carico e, senza ottenere i dovuti rimborsi da parte dell'ASP di Reggio Calabria, in data
26.10.2017 stipulava con il Credito Emiliano S.p.A. prestito con cessione del quinto per sostenere le proprie cure mediche per un importo complessivo di € 30.840,00, da estinguersi in 10 anni;

-che recentemente la ASP di Reggio Calabria, con determina n. 1046 del 08.07.2023, ha rimborsato le spese di viaggio per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione, liquidando 11 pazienti per spese di viaggio e soggiorno risalenti agli anni 2019,
2020, 2021 e 2022;

-che con successive determine n. 1263 e 1264 del 29.08.2023 ha liquidato ulteriori rimborsi spese a pazienti dializzati ai sensi della L.R. n. 36/89 – I° semestre 2023;

-che, dunque, l'odierno ricorrente è stato in diverse occasioni discriminato dall'Ente resistente, in termini di parità di trattamento rispetto agli altri soggetti disabili, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, ritenere e dichiarare per le causali esposte in narrativa, che la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi