Trib. Matera, sentenza 17/06/2024, n. 317

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Matera, sentenza 17/06/2024, n. 317
Giurisdizione : Trib. Matera
Numero : 317
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Matera – sez. lavoro
R.G. n. 826/2022 – Giudice dott.ssa A Q
VERBALE DI UDIENZA DEL 15/06/2024
La presente udienza viene tenuta nelle forme previste dall'art. 127ter c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato note scritte d'udienza, insistendo nelle difese già assunte nei propri scritti difensivi e chiedendo che la causa fosse decisa.
Il Giudice decide la causa come da sentenza che segue.
R.G. n. 826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile – Giudice Del Lavoro
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa A
Q, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15/06/2024, ha pronunciato, ai sensi 429 comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti N Parte_1 C.F._1
Z (c.f.: ), G R (c.f.: ), W C.F._2 C.F._3
M (c.f.: ) e (c.f.: ), con domicilio C.F._4 CP_1 C.F._5 eletto presso lo studio professionale di quest'ultimi in Monreale (PA), via Roma n. 48;
ricorrente
e
1

(c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dal Dirigente dell'
[...]
, Controparte_3 con domicilio eletto presso UST Matera, via Lucana n. 194, giusta autorizzazione dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza del 09/09/2022 – affare legale 1082/2022;
resistente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 30/08/2022, adiva il Tribunale di Matera per Parte_1
l'accertamento del diritto ad usufruire del bonus annuale di euro 500,00 a titolo di contributo per le attività di aggiornamento e formazione del personale docente introdotto dall'art. 1 Legge n.
107/2015, relativamente agli a.s. 2019-2020 e 2020-2021, con condanna del
[...]
al versamento in suo favore della somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_2 maturazione del credito sino al saldo, mediante accredito sulla Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la formazione prevista dal succitato art. 1, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.
All'uopo rappresentava: a) di essere un'insegnante a tempo determinato in servizio presso l'Istituto
Magistrale “T. Stigliani” di per la classe di concorso AR 55 - strumento musicale nella CP_3 scuola secondaria di secondo grado trombone;
b) di aver prestato alle dipendenze del
[...]
attività lavorativa dipendente a tempo determinato sempre presso il medesimo Controparte_2
Istituto in forza di una due contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e precisamente: nell'a.s. 2019-2020 dal 09/09/2019 al 30/06/2020 per 18 ore settimanali (correttamente per 6 ore settimanali come evidenziato nelle note di trattazione depositate il 24/11/2022) e dal 23/09/2020 al 30/06/2021 per n. 8 ore settimanali.
Evidenziava che, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e la valorizzazione delle competenze professionali, il legislatore aveva istituito, ai sensi dell'art. 1 comma 121 Legge n.
107/2015, nel rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado dell'importo nominale di euro 500,00 annuo, demandando i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo alla regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

a detta revisione era stata data una prima attuazione con DPCM n. 32313 del 23/09/2015, che, tuttavia, all'art. 2 aveva riconosciuto il beneficio solo in favore dei docenti di ruolo a tempo
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indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione
e prova;
con successivo DPCM del 28/11/2016, il Governo aveva confermato la misura di sostegno ut supra, specificando, altresì, che beneficiari della stessa erano anche i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'art. 514 d.lgs. n. 297/1994 e i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, nonché i docenti impiegati nelle scuole all'estero e nelle scuole militari;
risultavano, invece indebitamente esclusi gli insegnanti precari, con una evidente ingiustificata disparità di trattamento, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL del
29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano affatto tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Una simile distinzione d'altro canto sarebbe stata in contrasto con: a) l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva comunitaria 1999/70, che nelle clausole 4 e 6 vietava qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso l'aspetto formativo, e imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato “a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale";
b) l'art.
14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui "ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua";
c) l'art. 21, par. 2, del Trattato per il
Funzionamento dell'Unione Europea, per cui la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale vietava ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto alla formazione;
d) i principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli artt. 14,20 e 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
Riferiva, quindi, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il DPCM del
2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n.
107/2015 imponesse di riconoscere il bonus anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà della loro esclusione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e agli artt. 29, 63 e 64 CCNL del 29/11/2007 e successive modificazione, secondo cui l'obbligo formativo gravava indifferentemente su tutti i docenti;
inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nella causa C-450/2021, aveva statuito che la clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, doveva essere interpretata nel senso che ostava a una normativa nazionale che avesse riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_2 personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario quale quello
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oggetto di contestazione, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che avrebbe potuto essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
II. Il 06/10/2022 il si costituiva in giudizio per il tramite dell CP_2 [...]
, chiedendo l'integrale Controparte_3 rigetto dell'avversa domanda. In primis, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per difetto di evocazione in giudizio dell'Istituto Scolastico competente il cui dirigente era il datore di lavoro del docente. Detto istituto era dotato di autonomia scolastica e di personalità giuridica ed era “investito di effetti, atti e disapplicazioni proprie delle sfere di esso”. Nel merito, poi, sosteneva l'infondatezza della pretesa, in quanto: la disciplina legislativa contestata rientrava nella riserva legislativa e la circostanza di destinare il bonus della carta elettronica ai soli docenti di ruolo era frutto di una chiara scelta politica come tale insindacabile dal giudice del lavoro;
il legislatore, coerentemente con i principi di finanza pubblica sanciti dall'art. 81 Cost., aveva deciso di investire tali risorse esclusivamente sui docenti assunti a tempo indeterminato al fine di salvaguardare le finanze pubbliche;
detto bonus, poi, non aveva nulla a che fare con la retribuzione lavorativa e le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non avevano diretta applicabilità nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, dovendo essere attuate dal legislatore anche in relazione agli obblighi agli obblighi di copertura finanziaria della relativa spesa;
ove fosse stato ritenuto esistente il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico in questione, lo stesso andava riconosciuto sulla base dei criteri utilizzati pacificamente dalla giurisprudenza per la ricostruzione di carriera dei docenti precari e, quindi, tenendo conto del numero di ore settimanali concretamente svolto in base al contratto individuale di lavoro stipulato.
III. Nelle note scritte d'udienza depositate nelle udienze tenutesi nel corso del processo entrambe le parti insistevano nelle difese assunte come innanzi. Il ricorrente, inoltre, contestava la fondatezza delle eccezioni sollevate da controparte evidenziando che:
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- (v. note d'udienza depositate il 24/11/2022)
a) gli istituti scolastici erano privi di legittimazione al pagamento di alcuna somma di denaro, sicché il giudizio era stato correttamente incardinato. L'art. 11 RD n. 1611/1933 attribuiva la capacità di contraddire nelle controversie relative ai rapporti di impiego con il personale scolastico al solo
, mentre gli Ambiti erano delle mere articolazioni territoriali, Controparte_2 non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti;

b) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, avendo annullato il DPCM del 2015, che era un atto amministrativo generale, aveva esplicato la sua efficacia erga omnes, con il conseguente venir meno dell'impedimento al riconoscimento del bonus anche nei suoi confronti, ancorché non fosse stato parte di quel giudizio;
c) le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui statuivano sulla compatibilità o meno con il diritto dell'Unione Europa di una norma nazionale avevano efficacia vincolante, con la conseguenza che i giudici nazionali erano tenuti a conformarsi ad esse;

d) ai fini del riconoscimento del diritto al bonus anche in favore dei docenti precari, era sufficiente richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla comparabilità del servizio svolto dai docenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, non era conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di servizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato, ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisivano punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente di collocavano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. In ogni caso, aveva sempre svolto per tutti gli anni scolastici di interesse supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni, equiparabili ex artt. 11 comma
14 Legge n. 124/19999 e 489 d.lgs. n. 297/1994 alle supplenze annuali;

e) il legislatore italiano aveva previsto per l'anno 2023 l'accesso al beneficio anche dei docenti a tempo determinato con l'art. 15 D.L. n. 69/2023, adeguandosi alla decisione della CGUE del
18/05/2022 che aveva affermato la natura discriminatoria dell'esclusione dei precari, poiché la carta del docente doveva essere considerata come rientrante nelle condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 1 dell'Accordo Quadro;

- (v. note d'udienza depositate il 18/09/2023)
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f) per usufruire del bonus, riconosciuto automaticamente dalla legge al personale di ruolo, il docente doveva semplicemente registrarsi su apposito portale a decorrere dal 30/11/2016, senza dover presentare alcuna domanda amministrativa. Detta registrazione era impossibile per gli insegnanti precari, poiché il sistema lo impediva ab origine;

All'udienza odierna, tenutasi in maniera cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., entrambe le parti hanno depositato note scritte, insistendo nelle domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi: l'attore ha richiamato, a supporto delle proprie difese, anche la recente pronuncia della
Cassazione n. 29961/2023;
il ha eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. CP_2 del ricorrente, non essendo egli attualmente dipendente del : poiché Controparte_2
l'ultimo incarico di supplenza svolto era terminato il 30/06/2021, il ricorrente non aveva la possibilità di spendere la formazione in ambito scolastico.
Su richiesta congiunta delle parti, quindi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
IV. Il ricorso va accolto per le ragioni di cui infra.
IV.1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, perché non sarebbe stato integrato il contraddittorio nei confronti dell'Istituto
Scolastico ove il docente presta servizio, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, esso è privo di legittimazione passiva, al pari di ogni altra struttura interna dei ministeri, prive di soggettività sul piano dei rapporti esterni.
A proposito deve rilevarsi che l'art. 8 d.P.C.M. n. 47 del 04/04/2019 - Regolamento concernente
l'organizzazione del –, in vigore dal Controparte_4
23/06/2019 e, quindi, ratione temporis applicabile, in linea di continuità con i precedenti atti regolamentari in materia (art. 8 d.P.R. n. 319/2003, art. 7 d.P.R. n. 260/2007;
art. 8 d.P.R. n. 17 del
20/01/2009 e D.P.C.M. n. 98 dell'11/02/2014) prevede che l' “esercita Controparte_3 le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio”. La disposizione in questione va interpretata nel senso che all' competente è assegnata la sola rappresentanza Controparte_3 processuale del , senza che lo stesso sia configurato come un nuovo ed autonomo CP_2 soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma in questione, infatti, costituisce fatto interno al , che è soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua CP_2 articolazione organizzativa. A proposito la Cassazione ha ritenuto che l'art. 16 lett. f) d.lgs. n.
165/2001, laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate)
"promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto
6 dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", si limita a precisare il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali
i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Sicché deve affermarsi che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni (v.
Cassazione sentenza n. 7862 del 26/03/2008), come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11 comma 1 R.D. n. 1611/1933, modificato dall'art. 1 Legge n. 260/1958, che prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (v. Cassazione SS.UU. sentenza n. 15342 del 06/07/2006).
La legittimazione passiva richiamata dalla norma in commento deve, quindi, intendersi come legittimazione processuale ex art. 81 c.p.c., in mancanza di una disposizione di rango primario che abbia attribuito la personalità giuridica all' né tantomeno altre Controparte_3 articolazioni territoriali del , tra cui il singolo presso cui il docente presta CP_2 Controparte_3 servizio, riconoscendo ciascuna articolazione titolare in proprio di posizioni giuridiche soggettive attive e passive. Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega
n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n.
275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_2 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (v. Cassazione sez. lav. sentenza n.32938 del
09/11/2021).
In virtù del principio generale dell'immedesimazione organica, sia l'ufficio scolastico provinciale sia
l'ufficio scolastico regionale costituiscono organi periferici del privi di legittimazione CP_2 separata, ma esclusivamente delegati in via ordinaria a rappresentare in giudizio il di CP_2 appartenenza. Essendo l'unico titolato passivo e legittimato passivo nel presente giudizio quest'ultimo, correttamente il ricorrente ha evocato in giudizio il solo . CP_2
IV.2.1. Venendo al merito della controversia, si osserva che l'art. 1 comma 121 Legge n. 107 del
13/07/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ha previsto l'istituzione, “nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123”, di una Carta elettronica per
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l'aggiornamento e la formazione destinata ai soli docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, disponendo che “La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha rimesso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'Economia e delle Finanze la definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta in questione, dell'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché delle modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati.
Il comma 124, poi, ha sancito che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_5 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
In attuazione dell'art. 1 comma 122 Legge n. 107/2015, è stato emanato il D.P.C.M. n. 32313 del
23/09/2015, recante la disciplina della “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado”, che all'art. 2 ha individuato i destinatari della misura di sostegno nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
[erano] in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Questo decreto è stato poi sostituito dal D.P.C.M. del 28/11/2016, che, all'art. 3, ha
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ampliato la sfera dei beneficiari, inserendo anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” e quelli in periodo di formazione e prova, che non sospesi per motivi disciplinari.
L'esclusione dalle agevolazioni sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti precari
è stata ritenuta distonica rispetto alla previsione:
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