Trib. Matera, sentenza 17/06/2024, n. 317
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Matera – sez. lavoro
R.G. n. 826/2022 – Giudice dott.ssa A Q
VERBALE DI UDIENZA DEL 15/06/2024
La presente udienza viene tenuta nelle forme previste dall'art. 127ter c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato note scritte d'udienza, insistendo nelle difese già assunte nei propri scritti difensivi e chiedendo che la causa fosse decisa.
Il Giudice decide la causa come da sentenza che segue.
R.G. n. 826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile – Giudice Del Lavoro
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa A
Q, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15/06/2024, ha pronunciato, ai sensi 429 comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti N Parte_1 C.F._1
Z (c.f.: ), G R (c.f.: ), W C.F._2 C.F._3
M (c.f.: ) e (c.f.: ), con domicilio C.F._4 CP_1 C.F._5 eletto presso lo studio professionale di quest'ultimi in Monreale (PA), via Roma n. 48;
ricorrente
e
1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dal Dirigente dell'
[...]
, Controparte_3 con domicilio eletto presso UST Matera, via Lucana n. 194, giusta autorizzazione dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza del 09/09/2022 – affare legale 1082/2022;
resistente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 30/08/2022, adiva il Tribunale di Matera per Parte_1
l'accertamento del diritto ad usufruire del bonus annuale di euro 500,00 a titolo di contributo per le attività di aggiornamento e formazione del personale docente introdotto dall'art. 1 Legge n.
107/2015, relativamente agli a.s. 2019-2020 e 2020-2021, con condanna del
[...]
al versamento in suo favore della somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_2 maturazione del credito sino al saldo, mediante accredito sulla Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la formazione prevista dal succitato art. 1, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.
All'uopo rappresentava: a) di essere un'insegnante a tempo determinato in servizio presso l'Istituto
Magistrale “T. Stigliani” di per la classe di concorso AR 55 - strumento musicale nella CP_3 scuola secondaria di secondo grado trombone;
b) di aver prestato alle dipendenze del
[...]
attività lavorativa dipendente a tempo determinato sempre presso il medesimo Controparte_2
Istituto in forza di una due contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e precisamente: nell'a.s. 2019-2020 dal 09/09/2019 al 30/06/2020 per 18 ore settimanali (correttamente per 6 ore settimanali come evidenziato nelle note di trattazione depositate il 24/11/2022) e dal 23/09/2020 al 30/06/2021 per n. 8 ore settimanali.
Evidenziava che, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e la valorizzazione delle competenze professionali, il legislatore aveva istituito, ai sensi dell'art. 1 comma 121 Legge n.
107/2015, nel rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado dell'importo nominale di euro 500,00 annuo, demandando i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo alla regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
a detta revisione era stata data una prima attuazione con DPCM n. 32313 del 23/09/2015, che, tuttavia, all'art. 2 aveva riconosciuto il beneficio solo in favore dei docenti di ruolo a tempo
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indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione
e prova;
con successivo DPCM del 28/11/2016, il Governo aveva confermato la misura di sostegno ut supra, specificando, altresì, che beneficiari della stessa erano anche i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'art. 514 d.lgs. n. 297/1994 e i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, nonché i docenti impiegati nelle scuole all'estero e nelle scuole militari;
risultavano, invece indebitamente esclusi gli insegnanti precari, con una evidente ingiustificata disparità di trattamento, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL del
29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano affatto tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Una simile distinzione d'altro canto sarebbe stata in contrasto con: a) l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva comunitaria 1999/70, che nelle clausole 4 e 6 vietava qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso l'aspetto formativo, e imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato “a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale";
b) l'art.
14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui "ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua";
c) l'art. 21, par. 2, del Trattato per il
Funzionamento dell'Unione Europea, per cui la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale vietava ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto alla formazione;
d) i principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli artt. 14,20 e 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
Riferiva, quindi, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il DPCM del
2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n.
107/2015 imponesse di riconoscere il bonus anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà della loro esclusione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e agli artt. 29, 63 e 64 CCNL del 29/11/2007 e successive modificazione, secondo cui l'obbligo formativo gravava indifferentemente su tutti i docenti;
inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nella causa C-450/2021, aveva statuito che la clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, doveva essere interpretata nel senso che ostava a una normativa nazionale che avesse riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_2 personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario quale quello
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oggetto di contestazione, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che avrebbe potuto essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
II. Il 06/10/2022 il si costituiva in giudizio per il tramite dell CP_2 [...]
, chiedendo l'integrale Controparte_3 rigetto dell'avversa domanda. In primis, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per difetto di evocazione in giudizio dell'Istituto Scolastico competente il cui dirigente era il datore di lavoro del docente. Detto istituto era dotato di autonomia scolastica e di personalità giuridica ed era “investito di effetti, atti e disapplicazioni proprie delle sfere di esso”. Nel merito, poi, sosteneva l'infondatezza della pretesa, in quanto: la disciplina legislativa contestata rientrava nella riserva legislativa e la circostanza di destinare il bonus della carta elettronica ai soli docenti di ruolo era frutto di una chiara scelta politica come tale insindacabile dal giudice del lavoro;
il legislatore, coerentemente con i principi di finanza pubblica sanciti dall'art. 81 Cost., aveva deciso di investire tali risorse esclusivamente sui docenti assunti a tempo indeterminato al fine di salvaguardare le finanze pubbliche;
detto bonus, poi, non aveva nulla a che fare con la retribuzione lavorativa e le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non avevano diretta applicabilità nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, dovendo essere attuate dal legislatore anche in relazione agli obblighi agli obblighi di copertura finanziaria della relativa spesa;
ove fosse stato ritenuto esistente il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico in questione, lo stesso andava riconosciuto sulla base dei criteri utilizzati pacificamente dalla giurisprudenza per la ricostruzione di carriera dei docenti precari e, quindi, tenendo conto del numero di ore settimanali concretamente svolto in base al contratto individuale di lavoro stipulato.
III. Nelle note scritte d'udienza depositate nelle udienze tenutesi nel corso del processo entrambe le parti insistevano nelle difese assunte come innanzi. Il ricorrente, inoltre, contestava la fondatezza delle eccezioni sollevate da controparte evidenziando che:
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- (v. note d'udienza depositate il 24/11/2022)
a) gli istituti scolastici erano privi di legittimazione al pagamento di alcuna somma di denaro, sicché il giudizio era stato correttamente incardinato. L'art. 11 RD n. 1611/1933 attribuiva la