Trib. Pavia, sentenza 13/11/2024, n. 1478

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 13/11/2024, n. 1478
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 1478
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. M BNDI Presidente
Dott. L CRO Giudice relatore
Dott. C CORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3967/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo D'Onofrio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via
Fontana n. 18
e
(C.F. con il patrocinio dell' avv. ERIKA Parte_2 C.F._2
V, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia Vile G. Matteotti
n. 58
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
“confermare la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio , nella misura Per_1
del 50% di quello comune in vigore per entrambi, a decorrere dalla data dell'ordinanza
27/02/2024;

dato atto della interruzione degli studi e della capacità lavorativa maturata dal figlio , revocare l'assegno di mantenimento a decorrere dal 1° gennaio 2025, Per_2 residuando – in caso di occupazione lavorativa del giovane - l'obbligo a carico del padre di integrare la retribuzione percepita fino a garantire di raggiungere la disponibilità mensile di euro 800,00, comunque nei limiti di euro 200,00, per il periodo di 12 mesi (fino al 31.12.2025, già compiuti anni 21);

revocare l'assegnazione della casa coniugale e delle sue pertinenze a decorrere dal 1° gennaio 2025 o da diversa data non superiore a 12 mesi dall'emanando provvedimento, con il diritto del ricorrente a rientrare nel possesso dell'immobile di sua proprietà e con la facoltà per i figli di rimanere nell'abitazione con il padre;

disporre la revoca parziale dell'assegnazione della casa nei limiti del box auto e della cantina a decorrere dall'emanando provvedimento, per consentirne l'utilizzo al sig. . Parte_1
sulle spese:
vista la resistenza della sig.ra disporre secondo la regola della Pt_2
soccombenza, con condanna della sig.ra alla rifusione delle spese e delle Pt_2 competenze di lite del presente procedimento.”
PARTE RESISTENTE:
“▪ confermare l'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra che vi vivrà con Pt_2
i figli finché anche il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
Per_2

confermare che il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1
, versando alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Per_2 Pt_2
euro 280,00, ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;

in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri accessori come per legge.”

Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni
In ordine alla richiesta del sig. di revocare l'assegno posto a proprio carico Parte_1
per il mantenimento dei due figli maggiorenni, e , si rileva quanto Per_1 Per_2
segue.
Deve, anzitutto, darsi atto che il figlio (13.08.2002) è stato assunto presso la Per_1
con un contratto a tempo determinato e percepisce uno Controparte_1 stipendio mensile di circa 1.400,00€ mensili (vd. verbale ud. 21.02.2024), pertanto il
Collegio, ritenuto che tale retribuzione gli
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