Trib. Pavia, sentenza 13/11/2024, n. 1478
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3967/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo D'Onofrio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via
Fontana n. 18
e
(C.F. con il patrocinio dell' avv. ERIKA Parte_2 C.F._2
VERATTI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia Vile G. Matteotti
n. 58
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
“confermare la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio , nella misura Per_1
del 50% di quello comune in vigore per entrambi, a decorrere dalla data dell'ordinanza
27/02/2024;
dato atto della interruzione degli studi e della capacità lavorativa maturata dal figlio , revocare l'assegno di mantenimento a decorrere dal 1° gennaio 2025, Per_2 residuando – in caso di occupazione lavorativa del giovane - l'obbligo a carico del padre di integrare la retribuzione percepita fino a garantire di raggiungere la disponibilità mensile di euro 800,00, comunque nei limiti di euro 200,00, per il periodo di 12 mesi (fino al 31.12.2025, già compiuti anni 21);
revocare l'assegnazione della casa coniugale e delle sue pertinenze a decorrere dal 1° gennaio 2025 o da diversa data non superiore a 12 mesi dall'emanando provvedimento, con il diritto del ricorrente a rientrare nel possesso dell'immobile di sua proprietà e con la facoltà per i figli di rimanere nell'abitazione con il padre;
disporre la revoca parziale dell'assegnazione della casa nei limiti del box auto e della cantina a decorrere dall'emanando provvedimento, per consentirne l'utilizzo al sig. . Parte_1
sulle spese:
vista la resistenza della sig.ra disporre secondo la regola della Pt_2
soccombenza, con condanna della sig.ra alla rifusione delle spese e delle Pt_2 competenze di lite del presente procedimento.”
PARTE RESISTENTE:
“▪ confermare l'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra che vi vivrà con Pt_2
i figli finché anche il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
Per_2
▪ confermare che il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1
, versando alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Per_2 Pt_2
euro 280,00, ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
▪ in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri accessori come per legge.”
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni
In ordine alla richiesta del sig. di revocare l'assegno posto a proprio carico Parte_1
per il mantenimento dei due figli maggiorenni, e , si rileva quanto Per_1 Per_2
segue.
Deve, anzitutto, darsi atto che il figlio (13.08.2002) è stato assunto presso la Per_1
con un contratto a tempo determinato e percepisce uno Controparte_1 stipendio mensile di circa 1.400,00€ mensili (vd. verbale ud. 21.02.2024), pertanto il
Collegio, ritenuto che tale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3967/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo D'Onofrio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via
Fontana n. 18
e
(C.F. con il patrocinio dell' avv. ERIKA Parte_2 C.F._2
VERATTI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia Vile G. Matteotti
n. 58
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
“confermare la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio , nella misura Per_1
del 50% di quello comune in vigore per entrambi, a decorrere dalla data dell'ordinanza
27/02/2024;
dato atto della interruzione degli studi e della capacità lavorativa maturata dal figlio , revocare l'assegno di mantenimento a decorrere dal 1° gennaio 2025, Per_2 residuando – in caso di occupazione lavorativa del giovane - l'obbligo a carico del padre di integrare la retribuzione percepita fino a garantire di raggiungere la disponibilità mensile di euro 800,00, comunque nei limiti di euro 200,00, per il periodo di 12 mesi (fino al 31.12.2025, già compiuti anni 21);
revocare l'assegnazione della casa coniugale e delle sue pertinenze a decorrere dal 1° gennaio 2025 o da diversa data non superiore a 12 mesi dall'emanando provvedimento, con il diritto del ricorrente a rientrare nel possesso dell'immobile di sua proprietà e con la facoltà per i figli di rimanere nell'abitazione con il padre;
disporre la revoca parziale dell'assegnazione della casa nei limiti del box auto e della cantina a decorrere dall'emanando provvedimento, per consentirne l'utilizzo al sig. . Parte_1
sulle spese:
vista la resistenza della sig.ra disporre secondo la regola della Pt_2
soccombenza, con condanna della sig.ra alla rifusione delle spese e delle Pt_2 competenze di lite del presente procedimento.”
PARTE RESISTENTE:
“▪ confermare l'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra che vi vivrà con Pt_2
i figli finché anche il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
Per_2
▪ confermare che il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1
, versando alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Per_2 Pt_2
euro 280,00, ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
▪ in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri accessori come per legge.”
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni
In ordine alla richiesta del sig. di revocare l'assegno posto a proprio carico Parte_1
per il mantenimento dei due figli maggiorenni, e , si rileva quanto Per_1 Per_2
segue.
Deve, anzitutto, darsi atto che il figlio (13.08.2002) è stato assunto presso la Per_1
con un contratto a tempo determinato e percepisce uno Controparte_1 stipendio mensile di circa 1.400,00€ mensili (vd. verbale ud. 21.02.2024), pertanto il
Collegio, ritenuto che tale
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