Trib. Mantova, sentenza 15/01/2024, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 15/01/2024, n. 7
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 7
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

R.G.N. 595/2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA Sezione Lavoro

All'udienza del 12.1.2024 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c. il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti nei termini assegnati, richiamati gli artt. 274 c.p.c. e 151 delle disp. att. c.p.c., dispone la riunione al presente procedimento n. 595/2022 di R.G. dei procedimenti n.ri 710/2022, 713/2022, 716/2022, 722/2022 di R.G., successivamente iscritti, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e identità di questioni;
sulle note scritte delle parti, trattiene la causa in decisione.
Il giudice dott. Nicolò Pavoni R.G.N. 595/2022 (cui sono riunite le cause n.ri 710/2022, 713/2022, 716/2022,
722/2022 di R.G.)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice, dott. Nicolò Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA
nella causa di lavoro 595/2022 di R.G. (cui sono riunite le cause n.ri 710/2022, 713/2022, 716/2022, 722/2022) promossa da

AR EL (c.f.: [...]) con l'avv. PERDICHIZZI GIANLUCA.

parte ricorrente
contro

INPS - SEDE DI MANTOVA (C.F. 80078750587;
P.IVA 02121151001) difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona
parte resistente Conclusioni delle parti

Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i criteri di cui al presente atto e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse Circolari sulla cui scorta INPS abbia calcolato il tetto massimo (“più favorevole”) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96 cui parametrare la pensione del ricorrente, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn. 190/1997 e 200/1998;
c) condannare, perciò, l'Istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a: c1) ricalcolare il tetto ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo (80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ) TUTTE le voci
previste nell'assicurazione generale obbliga-toria per TUTTO il periodo di riferimento
– vale a dire l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di ENEL S.p.a. - e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da INPS;
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/96 tra quelli sub lett. a) (=80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme AGO ex art. 12, L. 153/69) e sub lett. b) (=88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett. a, L. 335/95) della norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto ex lett. a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente, previa applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra pensione liquidatagli, da un lato, e il tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, esattamente come illustrato da Cass. 12161/19 (v. presente ricorso, pagg. 17-18 e DOC. 5);
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento di quiescenza a lui eventualmente spettanti - sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro - secondo quanto dedotto e allegato in atti, vale a dire nella sola ipotesi in cui la pensione risultasse superiore al maggiore (“più favorevole”) dei due tetti correttamente calcolati e avesse, perciò, subito un abbassamento eccessivo poiché ridotta ad una soglia massima (il tetto “più favorevole” calcolato contra legem da INPS) inferiore a quella computanda secundum legem. Riservata ad un separato giudizio la domanda di quantificazione del dovuto. Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a DISTRARSI in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;” Per parte resistente: Voglia, l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: rigettare il ricorso in quanto inammissibile e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto, anche per prescrizione del diritto fatto valere;
in subordine, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del ricorrente dal diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico o, in linea ulteriormente gradata, dal diritto a percepire i ratei pregressi ultratriennali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso giudiziario Con vittoria di spese ed onorari.


Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.11.2022, EL CA conveniva avanti al Tribunale di Mantova l'INPS per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. Parte ricorrente esponeva: di essere dipendente della società ENEL S.p.A. e, come tale, iscritto ex lege ai fini previdenziali al Fondo Elettrici gestito da INPS;
che egli godeva della pensione di vecchiaia numero EL 413132 da GENNAIO 2002;
che, in data 17.6.2020, aveva presentato istanza in via amministrativa volta alla riliquidazione e integrazione della pensione, lamentando l'incorretta applicazione, da parte di INPS, dei criteri di cui all'art. 3, D.lgs. 562/96;
che avverso il silenzio-rigetto dell'Ente
previdenziale svolgeva ricorso gerarchico in data 5.2.2021 senza alcun positivo riscontro;
che come ammesso ad litteram nelle risposte 19.11.2015 e 12.05.2022, nel determinare la retribuzione imponibile ai fini pensionistici con riferimento al periodo sino al 31 dicembre 1996, l'INPS vi computava - correttamente - le sole voci contemplate dalle norme del fondo elettrici;
che, illegittimamente, invece, per quanto riguarda il periodo successivo, ovvero a partire dal 1° gennaio 1997, laddove la normativa (art. 3, comma 2 d.lgs. 562/96,) imponeva di determinare il parametro retributivo di riferimento di cui alla lettera a) secondo il “tetto” teorico AGO (ovvero, secondo le norme vigenti presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria), l'Istituto previdenziale continuava ad applicare la più ristretta base retributiva di computo prevista dal Fondo Elettrici (ciò che la legge ut supra consentiva soltanto sino al 31 dicembre 1996), e perciò finiva per applicare (quale “tetto” più favorevole, secondo l'art. 3, comma 2 cit., appresso riportato) il diverso e inferiore “tetto” di cui alla lettera b) del medesimo disposto normativo, a sua volta computato sulla scorta della più ristretta nozione di “retribuzione pensionabileex art. 1, comma 12, L. 335/1995. In punto di diritto, parte ricorrente rivendicava, con ampie e articolate argomentazioni, la riliquidazione della
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