Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 51

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 51
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 51
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

n. 12311/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12311/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. ZAPPALA' Parte_1 C.F._1
CARMELA LUCIA
RICORRENTE
CONTRO
LA (CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 5.6.2023 parte ricorrente concludeva come da verbale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Motta Sant'Anastasia il Parte_1 Controparte_2
12.02.1998 (anno 1998, numero 2, parte I).
Per_ Dalla coppia è nata una figlia, il 24.8.1995.
Con ricorso depositato il 29.10.2020 ha chiesto la separazione personale con Parte_1
addebito di responsabilità al coniuge, a causa della condotta fedifraga del marito, che intratteneva, contemporaneamente, in costanza di matrimonio, un'altra relazione extraconiugale.
Nonostante la notifica rituale, non si è costituito il resistente, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 8.6.2021, non essendo stato esperito il tentativo di conciliazione, per assenza del resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. In particolare, con l'ordinanza presidenziale è stato posto a carico del un assegno di € 400,00 mensili CP_2
per il coniuge.
In assenza di istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 5.6.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con atto conclusivo la ricorrente ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di colpa al marito;
porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento mensile, dell'importo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i
presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la
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