Trib. Marsala, sentenza 04/12/2024, n. 932
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 4/12/2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1791/2024 R.G., promossa
DA
AN IT LO, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv.
FRATELLI SALVATORE
RICORRENTE
CONTRO
INPS ISTIUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 80078750587, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO
ANTONINO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. RA VA TO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 194/2024
- emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala in data 31.07.2024 con il quale è stato ingiunto al pagamento della somma di € 195.968,50 oltre interessi e spese - contestando la carenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria dall'Istituto previdenziale.
L'opponente – nel lamentare anche l'erronea quantificazione del credito e l'insufficienza della documentazione allegata dall'INPS – ha quindi chiesto all'adito Tribunale “di revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 194/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Marsala del 18/07/2024” con vittoria di spese.
2. L'Inps, con memoria depositata in data 31.10.2024, ha contestato, in fatto ed in diritto, la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
1 3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente osservato che con il procedimento monitorio viene in rilievo un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel procedimento di ingiunzione, infatti, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato
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