Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1658

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1658
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 1658
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

Nr. R. G. 4950/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE e PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4950/2023 promosso da
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Tiberi ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni Via Petroni n.15 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 ter D.lvo 150/2011 Conclusioni delle parti : come da note depositate per l'udienza del 6.12.2024 dal solo ricorrente
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_2
Il ricorrente, proveniente dal Senegal e giunto in Italia nel 2020, ha presentato una prima domanda di protezione internazionale. La Commissione di Firenze, Controparte_3 sezione di Perugia, con provvedimento del 14.04.2021 ha rigettato la domanda. Impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Perugia e dalla Corte di
Cassazione e quindi divenuto definitivo. Il ricorrente ha formalizzato autonoma domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione domanda di rilascio di permesso per protezione speciale ex art. 19 co.

1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda, l'integrazione
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sociale e lavorativa raggiunta in Italia, dove vive ormai dal 2020, sostenendo inoltre che il Senegal è un paese caratterizzato da rilevanti criticità.
La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 25.09.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi sintomatici dell'esistenza, in Italia, di rapporti familiari e di prova di uno stabile radicamento nel paese di accoglienza. La Questura di Perugia, con provvedimento emesso in data 20.11.2023 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale ritenendo vincolante il parere negativo espresso dalla CT e, comunque, insussistenti i requisiti per la concessione di titolo di soggiorno, essendo lo stesso anche stato deferito dall'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 337 cp (resistenza a pubblico ufficiale). Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva dell'efficacia esecutiva. Ha dedotto nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che si trova in Italia ormai dal 2020, ha ormai ottenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si è integrato nel territorio dello Stato italiano, avendo anche un alloggio autonomo. Il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensiva e disposto l'instaurazione del contraddittorio sul merito. Il non si è costituito in giudizio e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia. La causa, istruita in via documentale, è stata, sulle conclusioni formulate dal solo ricorrente, rimessa al Collegio per la decisione.

2.In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di Perugia, atteso il suo difetto di capacità processuale. Deve infatti osservarsi che la Questura di Terni è una mera articolazione periferica del , unico organo legittimato a rappresentare CP_1 CP_1
l'amministrazione di cui costituisce l'organo apicale.

3.Nel merito del ricorso si osserva quanto segue. Il DL 130/2020 ha ( aveva, essendo stato nel frattempo emanato il DL 20/2023 ) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e
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