Trib. Palermo, sentenza 07/11/2024, n. 5364
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr.ssa A L P Giudice dr. M G G (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 14150 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
CAVALERI CARMELINA);
– ricorrente –
CONTRO
;
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 16/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/10/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 17/11/2023,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Agrigento del 06/07/2023, notificato all'interessato in data 13/11/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 12/10/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia nell'ottobre CP_1 del 2013, in fuga dal Gambia, dopo essere stato perseguitato nel suo paese;
di avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica;
di avere avviato un percorso di formazione scolastica frequentando un corso di alfabetizzazione;
e di avere trovato un occupazione lavorativa come bracciante agricolo.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 21/10/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta recente modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data
22 ottobre 2020, convertito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr.ssa A L P Giudice dr. M G G (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 14150 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
CAVALERI CARMELINA);
– ricorrente –
CONTRO
;
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 16/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/10/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 17/11/2023,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Agrigento del 06/07/2023, notificato all'interessato in data 13/11/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 12/10/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia nell'ottobre CP_1 del 2013, in fuga dal Gambia, dopo essere stato perseguitato nel suo paese;
di avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica;
di avere avviato un percorso di formazione scolastica frequentando un corso di alfabetizzazione;
e di avere trovato un occupazione lavorativa come bracciante agricolo.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 21/10/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta recente modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data
22 ottobre 2020, convertito
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